IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto l'art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205  che
stabilisce  che:  «All'art.  20,  comma  1-bis,  primo  periodo,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le  parole:  «elevato  al  50  per
cento a decorrere dall'anno 2017»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«elevato al 50 per cento  per  l'anno  2017  e  al  60  per  cento  a
decorrere dall'anno 2018»; 
  Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art.  20  del
decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad  eccezione  di  quanto  per
esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione  si
applicano tutte le norme previste dal citato art. 15,  comma  3,  del
piu' volte richiamato TUEL; 
  Considerato che il  comma  3,  del  medesimo  art.  20,  modificato
dall'art. 1, comma 18, lettera b) della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e
1-bis si applicano per le fusioni di  comuni  realizzate  negli  anni
2012 e successivi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 giugno  2017  con
il  quale  sono  state  definite,  a  decorrere  dall'anno  2017,  le
modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei
comuni; 
  Ritenuta, altresi', la necessita', al fine  di  dare  certezza  dei
trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che  originano
da fusione,  di  dover  fissare  un  termine  per  le  richieste  del
contributo  in  argomento,  che  se  prodotte  durante  tutto  l'arco
dell'anno   comporterebbero,   ad   ogni    nuova    richiesta,    la
rideterminazione, in riduzione, delle somme  riconosciute  agli  enti
interessati, con eventuali recuperi dei contributi  gia'  attribuiti,
privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni  o
incorporazioni; 
  Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge
n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a  decorrere  dall'esercizio
2013, sono soppresse le disposizioni del  regolamento  approvato  con
decreto del Ministro dell'interno del  1°  settembre  2000,  n.  318,
attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali  assegnati  per  il
finanziamento delle procedure di fusione  tra  comuni  e  l'esercizio
associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni  di
cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; 
  Considerato che agli enti locali appartenenti  ai  territori  delle
regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  agli
enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e  Bolzano,
non viene attribuito il contributo di  cui  al  presente  decreto  in
quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina  per
l'attribuzione dei trasferimenti agli enti  locali  o  anche  per  il
finanziamento delle citate province autonome; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 17 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Finalita' del provvedimento 
 
  1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2018,
le modalita', i criteri ed i termini per il riparto e  l'attribuzione
dei contributi spettanti ai comuni facenti  parte  delle  fusioni  di
comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.