IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 1, comma 868 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che: «All'art. 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018»; Considerato che il successivo comma 2, del richiamato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, dispone, ad eccezione di quanto per esse esplicitamente previsto, che alle fusioni per incorporazione si applicano tutte le norme previste dal citato art. 15, comma 3, del piu' volte richiamato TUEL; Considerato che il comma 3, del medesimo art. 20, modificato dall'art. 1, comma 18, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che le disposizioni previste dal richiamato comma 1 e 1-bis si applicano per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 27 giugno 2017 con il quale sono state definite, a decorrere dall'anno 2017, le modalita' ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni; Ritenuta, altresi', la necessita', al fine di dare certezza dei trasferimenti erariali spettanti annualmente ai comuni che originano da fusione, di dover fissare un termine per le richieste del contributo in argomento, che se prodotte durante tutto l'arco dell'anno comporterebbero, ad ogni nuova richiesta, la rideterminazione, in riduzione, delle somme riconosciute agli enti interessati, con eventuali recuperi dei contributi gia' attribuiti, privando di certezze i bilanci dei comuni che originano da fusioni o incorporazioni; Visto, altresi', il comma 5 dell'indicato art. 20 del decreto-legge n. 95 del 2012, il quale stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 2013, sono soppresse le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, attinenti i criteri di riparto dei fondi erariali assegnati per il finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 del medesimo art. 20; Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche' agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cui vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 17 aprile 2018; Decreta: Art. 1 Finalita' del provvedimento 1. Il presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2018, le modalita', i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.