IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto l'art. 242 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
concernente l'individuazione degli  enti  strutturalmente  deficitari
sulla base dell'apposita tabella, da  allegare  al  rendiconto  della
gestione, contenente parametri obiettivi dei quali  almeno  la  meta'
presentino valori deficitari; 
  Visto l'art. 228, comma 5,  secondo  periodo,  del  citato  decreto
legislativo il quale stabilisce  che  la  tabella  dei  parametri  di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e'  allegata
anche al certificato del rendiconto; 
  Visto l'art. 243 del medesimo decreto  legislativo,  il  quale,  ai
commi 2, 6 e 7, dispone che sono sottoposti ai controlli centrali  in
materia di copertura del costo di alcuni servizi gli enti  locali  in
condizioni strutturalmente deficitarie di cui al richiamato art. 242,
gli enti locali che non presentino il certificato al rendiconto della
gestione, gli enti locali che non  hanno  approvato  nei  termini  di
legge il rendiconto della gestione sino all'adempimento, nonche'  gli
enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario per
la durata del risanamento; 
  Visto l'art. 243 bis, comma 8, lettera b), del citato testo  unico,
il quale prevede che i comuni e le province che  fanno  ricorso  alla
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi di cui al precedente art. 243, comma 2; 
  Considerato che il richiamato art. 243 dispone, ai commi 2 e 4, che
i controlli centrali in materia di  copertura  del  costo  di  taluni
servizi vengono effettuati mediante apposita certificazione e  che  i
tempi e le modalita' per la presentazione ed  il  controllo  di  tale
certificazione   sono   determinati   con   decreto   del    Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  del  14  marzo  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  70
del 24 marzo 2017, con il quale sono state fissate le modalita' della
certificazione di cui trattasi per l'anno 2016; 
  Ritenuto ora di dover procedere all'approvazione di dette modalita'
per l'esercizio finanziario 2017; 
  Valutato  che,  ai   sensi   del   citato   art.   242,   ai   fini
dell'individuazione  degli  enti   strutturalmente   deficitari,   il
rendiconto della gestione  da  considerarsi  e'  quello  relativo  al
penultimo esercizio precedente quello di riferimento, e, quindi,  nel
caso di specie quello dell'esercizio 2015; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  18  febbraio   2013,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  55  del  6  marzo   2013,
concernente i parametri obiettivi ai fini  dell'individuazione  degli
enti  in  condizione  strutturalmente  deficitaria  per  il  triennio
2013-2015, il cui triennio di applicazione decorre dall'anno 2013 con
riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di
bilancio, prevista ordinariamente per legge,  dei  quali  la  tabella
contenente i parametri costituisce allegato; 
  Valutato che, conseguentemente, i citati  parametri  hanno  trovato
applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della
gestione dell'esercizio finanziario 2012 e al bilancio di  previsione
dell'esercizio finanziario 2014; 
  Considerato che, per effetto del  disposto  di  cui  all'art.  242,
comma 2, secondo periodo, del citato testo unico, agli  enti  locali,
fino alla fissazione dei nuovi parametri, si applicano quelli vigenti
nell'anno precedente, e, che, conseguentemente, i predetti  parametri
risultano vigenti anche nell'esercizio finanziario 2015; 
  Valutato che i modelli dei certificati concernenti la dimostrazione
per l'anno 2016 della copertura del costo di gestione dei servizi  di
cui al citato art. 243,  approvati  con  il  richiamato  decreto  del
Ministro dell'interno del 14 marzo  2017,  sono  compatibili  con  la
nuova contabilita' armonizzata  di  cui  al  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 
  Ritenuto per quanto sopra esposto,  che  si  possa  procedere  alla
conferma anche per l'esercizio finanziario 2017 della parte tabellare
dei predetti modelli, con aggiornamento della sola parte descrittiva; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 17 aprile 2018, che ha espresso parere favorevole sul  testo  del
presente decreto; 
  Visti i precedenti decreti in data 5 agosto  1992  ed  in  data  15
marzo 1994 concernenti la delega alle prefetture-uffici  territoriali
del Governo, delle funzioni di controllo delle certificazioni per  la
dimostrazione del tasso di copertura  dei  costi  di  alcuni  servizi
degli  enti  locali  e  di  irrogazione  delle  sanzioni  di   legge,
pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - Serie generale n. 193 del 18 agosto 1992 e Serie  generale
n. 80 del 7 aprile 1994; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  disposizioni  sulle
citta' metropolitane, sulle  province,  sulle  unioni  e  fusioni  di
comuni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto che l'atto da adottare nella forma del  decreto  in  esame
consiste nell'approvazione di modelli di certificati, i cui contenuti
hanno natura di atto prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Approvazione dei modelli 
 
  1. Sono approvati gli allegati certificati per comuni  nonche'  per
province, citta' metropolitane e comunita' montane che si trovano  in
condizione di deficitarieta' strutturale ai sensi dell'art.  242  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che  costituiscono  parte
integrante del presente decreto, concernenti la dimostrazione,  sulla
base delle  risultanze  contabili  dell'esercizio  finanziario  2017,
della copertura del costo  complessivo  di  gestione  dei  servizi  a
domanda individuale, del servizio per la gestione dei rifiuti  urbani
e del servizio di acquedotto. 
  2. Gli enti locali di cui all'art. 243, comma 6, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000, sono soggetti alla  presentazione  della
certificazione del costo dei servizi nel caso in cui  permanga,  alla
data indicata al successivo art. 2, la condizione di  assoggettamento
ai controlli centrali. 
  3. Gli enti locali di cui  all'art.  243,  comma  7,  dello  stesso
decreto legislativo n. 267 del 2000, che hanno deliberato lo stato di
dissesto, sono tenuti alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il quinquennio di durata del risanamento di cui  all'art.  265,
comma 1, del medesimo decreto. 
  4. I comuni, le province e le citta' metropolitane che hanno  fatto
ricorso  alla  procedura  di  riequilibrio  finanziario   pluriennale
prevista dall'art. 243-bis del predetto decreto  legislativo  n.  267
del 2000 sono tenuti  alla  presentazione  della  certificazione  per
tutto il periodo di durata  del  piano  di  riequilibrio  finanziario
pluriennale.