Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei Comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016. 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  Regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il  quale  prevede  che  il  Commissario
straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni  statali,  nonche'  con  l'Autorita'  Nazionale
Anticorruzione,   alla   definizione   dei   piani,   dei   programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  Comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto il decreto-legge n. 189  del  2016,  pubblicato  in  Gazzetta
Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244,  recante  «Interventi  urgenti  in
favore delle popolazioni colpite  dal  sisma  del  24  agosto  2016»,
convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre  2016,  n.  229,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17  dicembre  2016,  e
s.m.i. e, in particolare: 
    a) l'art.  2,  comma  1,  lettera  b),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del  Governo  coordina  gli  interventi  di
ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui  al  Titolo
II, Capo I, sovraintendendo  all'attivita'  dei  Vice  Commissari  di
concessione ed erogazione dei relativi contributi e  vigilando  sulla
fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5; 
    b) l'art.  2,  comma  1,  lettera  f),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione  delle  misure
di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire  il  sostegno  alle
imprese che hanno sede nei territori interessati e  il  recupero  del
tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici; 
    c) l'art.  2,  comma  1,  lettera  h),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilita' speciale a
lui appositamente intestata; 
    d) l'art.  2,  comma  1,  lettera  i),  in  forza  del  quale  il
Commissario straordinario del Governo esercita il controllo  su  ogni
altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti; 
    e)  l'art.  2,  comma   2,   che   attribuisce   al   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, il potere  di  adottare  ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
Presidenti delle Regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge; 
    f) l'art. 2, comma 5, in  forza  del  quale  i  vice  commissari,
nell'ambito dei territori interessati: 
      a) presiedono il comitato  istituzionale  di  cui  all'art.  1,
comma 6; 
      b) esercitano le funzioni di  propria  competenza  al  fine  di
favorire il superamento dell'emergenza  e  l'avvio  degli  interventi
immediati di ricostruzione; 
      c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche
e ai beni culturali di competenza delle Regioni; 
      d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione
dei contributi per gli  interventi  di  ricostruzione  e  riparazione
degli immobili privati, con le modalita' di cui all'art. 6; 
      e) esercitano le funzioni di propria  competenza  in  relazione
alle misure finalizzate al  sostegno  alle  imprese  e  alla  ripresa
economica di cui al Titolo II, Capo II; 
    g) l'art. 23 il quale prevede: 
  al comma 1 che «Per assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle
attivita' economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori  nei
territori  dei  Comuni  di  cui  all'art.  1,  e'   trasferita   alla
contabilita' speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di
euro  destinata  dall'Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli
infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione  per  l'anno
2016, al finanziamento dei progetti di investimento e  formazione  in
materia di salute e sicurezza sul lavoro»; 
  al comma 2 che «La ripartizione fra le  Regioni  interessate  delle
somme di cui al comma 1 e i relativi  criteri  generali  di  utilizzo
sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2,  comma
2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013  della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»». 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Considerata  la  necessita'  di  dare  attuazione  alla  previsione
dell'art. 23, comma 2, del decreto legge n. 189 del  2016  e  s.m.i.,
individuando  le  percentuali  di  riparto  della  somma  pari  ad  €
30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del
predetto decreto legge dall'Istituto nazionale  assicurazioni  contro
gli  infortuni  sul  lavoro  al   finanziamento   dei   progetti   di
investimento e formazione  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul
lavoro. 
  Considerata la necessita' di  individuare  i  criteri  generali  di
utilizzo delle somme di cui all'art. 23, comma 1, del  decreto  legge
n. 189 del 2016; 
  Vista  l'intesa   espressa   dai   Presidenti   delle   Regioni   -
Vicecommissari nelle riunioni della cabina di  coordinamento  del  21
febbraio 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto  legge  n.  17  ottobre
2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000,  n.  340  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1. La presente ordinanza disciplina i termini, le  modalita'  e  le
procedure per la concessione ed erogazione  dei  contributi  previsti
dall'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. per
il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di  cui  all'art.  1  del
medesimo decreto-legge. 
  2. Alla concessione dei contributi di cui alla  presente  ordinanza
si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art.  23,  comma
1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo  di
€ 30.000.000,00 a valere sull'apposita contabilita' speciale  di  cui
all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.