IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63  recante  «Disposizioni
urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del  Parlamento
europeo e  del  Consiglio  del  19  maggio  2010,  sulla  prestazione
energetica  nell'edilizia  per   la   definizione   delle   procedure
d'infrazione  avviate  dalla  Commissione   europea   nonche'   altre
disposizioni  in  materia  di  coesione   sociale,   convertito   con
modificazioni con legge 3 agosto 2013, n. 90»; 
  Visto in particolare  l'art.  15-bis  del  citato  decreto-legge  4
giugno 2013, n. 63 che al comma 1 istituisce presso  il  Gestore  dei
servizi energetici S.p.A. (GSE)  una  banca  dati  nazionale  in  cui
confluiscono «i flussi di  dati  relativi  ai  soggetti  beneficiari»
degli incentivi erogati dallo stesso GSE e quelli acquisiti da  altre
amministrazioni pubbliche autorizzate ad erogare incentivi o sostegni
finanziari  per  attivita'  connesse   ai   settori   dell'efficienza
energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili; 
  Visto il medesimo art. 15-bis che, al comma 2, prevede  un  decreto
del  Ministro  dello  sviluppo   economico,   sentiti   il   Ministro
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  la
Conferenza  unificata,  utilizzando   le   competenze   istituzionali
dell'ENEA, per  individuare  le  modalita'  di  gestione  dei  flussi
informativi della predetta banca dati oltre alle opportune  forme  di
collaborazione e raccordo tra le  amministrazioni  interessate  e  il
GSE, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via  telematica
dei dati in proprio possesso alla  banca  dati  stessa,  in  modo  da
riscontrare eventuali anomalie, e per  individuare  idonee  forme  di
pubblicita' di tali informazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  luglio  2014,  n.  102,  recante
«Attuazione della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza  energetica,
che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e  abroga  le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE»; 
  Visto l'art.  52  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  come
sostituito dall'art. 14 della legge  29  luglio  2015,  n.  115,  che
prevede la trasformazione della banca dati incentivi alle imprese  in
«registro nazionale degli aiuti di Stato» in  cui  vanno  registrati,
tra l'altro, gli Aiuti di Stato notificati o esentati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE»; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115  recante
«Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza  degli
usi finali dell'energia e i servizi energetici  e  abrogazione  della
direttiva  93/76/CEE   che   all'art.   4   definisce   le   funzioni
dell'"Agenzia  nazionale  per  l'efficienza   energetica",   previste
dall'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/32/CE e identifica  la
struttura ad esse deputata nell'Unita' Tecnica Efficienza  Energetica
dell'Enea (ENEA-UTEE)»; 
  Visto l'art. 5, del citato decreto legislativo 30 maggio  2008,  n.
115, che prevede che entro il 30 maggio di ciascun anno  a  decorrere
dall'anno 2009, ENEA-UTEE provvede  alla  redazione  della  Relazione
annuale per l'efficienza energetica e alla predisposizione del  Piano
d'azione nazionale per l'efficienza energetica, i  quali  contengono,
fra l'altro, l'analisi statistica e  il  monitoraggio  di  tutti  gli
strumenti  di   incentivazione   degli   interventi   di   efficienza
energetica, a livello nazionale e  locale,  per  la  valutazione  del
raggiungimento degli obiettivi indicativi nazionali, per la mappatura
dei  livelli  di  efficienza  energetica  presenti   nel   territorio
nazionale, per  le  valutazioni  economiche  sulla  redditivita'  dei
diversi investimenti e  servizi  energetici  e  per  l'individuazione
delle eventuali misure aggiuntive necessarie; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  23   giugno   2016   recante
«Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili
diverse dal fotovoltaico»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -
Serie generale - n. 150 del 29 giugno 2016; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   16   febbraio   2016,   recante
«Aggiornamento della disciplina per l'incentivazione di interventi di
piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e  per
la produzione di energia termica da  fonti  rinnovabili»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2016, n.  51,  ed,  in  particolare,
l'art. 9 che definisce gli adempimenti a carico  dell'unita'  tecnica
efficienza energetica dell'ENEA, l'art. 12 in tema di cumulabilita' e
l'art. 14, comma 4, in base al quale l'ENEA e l'Agenzia delle entrate
mettono a disposizione del GSE, su richiesta,  informazioni  puntuali
su specifici nominativi di soggetti ammessi  ovvero  responsabili  di
interventi e che il GSE, su richiesta di ENEA  o  dell'Agenzia  delle
entrate, comunica i nominativi dei  beneficiari  e  i  dati  relativi
all'intervento incentivato; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   28   dicembre   2012,   recante
«Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali  di  risparmio
energetico  che   devono   essere   perseguiti   dalle   imprese   di
distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni  dal  2013
al 2016  e  per  il  potenziamento  del  meccanismo  dei  certificati
bianchi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  1  del  2  gennaio
2013, ed in particolare l'art. 10 in  materia  di  cumulabilita'  dei
certificati bianchi con altri incentivi; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5  settembre
2011, recante «Definizione  del  nuovo  regime  di  sostegno  per  la
cogenerazione  ad  alto  rendimento»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2011; 
  Visto l'art. 10, comma 2,  del  decreto  ministeriale  19  febbraio
2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese  di
riqualificazione energetica del  patrimonio  edilizio  esistente,  ai
sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n.  296»,
e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del
26 febbraio 2007, n. 47, che prevede la compatibilita' dell'incentivo
di cui al medesimo decreto con la richiesta dei titoli di  efficienza
energetica; 
  Visto inoltre l'art. 11 dello stesso decreto  ministeriale  del  19
febbraio 2007 che,  per  consentire  una  valutazione  del  risparmio
energetico conseguito a seguito della realizzazione degli  interventi
ivi previsti, affida all'ENEA il monitoraggio e la comunicazione  dei
risultati  attraverso  la  redazione   di   una   relazione   annuale
concernente l'andamento degli interventi beneficiari delle detrazioni
fiscali; 
  Sentita l'ENEA che ha reso le valutazioni con nota  dell'11  maggio
2017; 
  Visto il parere del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare espresso con nota del 6 marzo 2018; 
  Visto il parere favorevole della Conferenza  unificata  reso  nella
seduta del 19 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto e ambito applicativo 
 
  1. Il presente decreto  definisce  le  modalita'  di  gestione  dei
flussi informativi  che  confluiscono  nella  banca  dati  nazionale,
istituita presso il GSE dall'art. 15-bis del decreto-legge  4  giugno
2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, le  opportune
forme di collaborazione e raccordo tra il medesimo GSE, l'ENEA, e  le
amministrazioni pubbliche autorizzate a erogare incentivi o  sostegni
finanziari nei settori dell'efficienza energetica e della  produzione
di  energia  da  fonti  rinnovabili   (di   seguito   amministrazioni
pubbliche), nonche' idonee forme di  pubblicita'  delle  informazioni
conferite alla banca dati. 
  2. Per  incentivo  o  sostegno  finanziario  si  intende  qualsiasi
strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di  competenza
di amministrazioni pubbliche all'uopo autorizzate, volto a  stimolare
e sostenere finanziariamente la realizzazione di interventi  connessi
ai settori dell'efficienza energetica e della produzione  di  energia
da fonti rinnovabili. In sede di prima applicazione, fermi restando i
successivi  aggiornamenti,  il  GSE  considera  almeno   i   seguenti
incentivi: 
  a) incentivi in conto energia, erogati e in  corso  di  erogazione,
gestiti dal GSE per la produzione di energia elettrica e  termica  da
fonti rinnovabili e per piccoli interventi di  efficienza  energetica
nonche' i certificati bianchi  per  la  promozione  dei  progetti  di
efficienza energetica; 
  b) detrazioni fiscali  per  la  riqualificazione  energetica  degli
edifici in base ai dati raccolti, monitorati e conservati dall'ENEA; 
  c) incentivi in conto capitale  erogati  da  altre  amministrazioni
pubbliche. 
  3. Restano fermi in capo al GSE e  alle  amministrazioni  pubbliche
gli obblighi inerenti la trasmissione al  «Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato» di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre  2012,  n.
234 delle informazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 52. Il GSE
inserisce nel registro i dati relativi agli aiuti concessi a  partire
dalla data di operativita' del medesimo registro.