IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera e in particolare gli  articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1972,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  44
del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di
varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione
della legge n. 1096/71; 
  Visto in particolare l'art. 17-bis del detto decreto del Presidente
della Repubblica n. 1065/73, modificato, da ultimo, dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  2001  n.  322,  per  cio'  che
concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varieta',  in  ordine
all'idoneita' della denominazione varietale; 
  Visto il decreto ministeriale 12  gennaio  2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23,  del  29  gennaio
2015, con il  quale  e'  stata  iscritta  al  registro  nazionale  la
varieta' di mais denominata MAS 77D; 
  Visto il decreto ministeriale 23  ottobre  2017,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270, del 18  novembre
2017, con il  quale  e'  stata  iscritta  al  registro  nazionale  la
varieta' di frumento tenero denominata KWS Napoli; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 12 e l'art.
16 comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio del 2013, n. 105, recante il Regolamento  di  organizzazione
del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  a
norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
cosi' come modificato dal decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 17 luglio 2017, n. 143; 
  Visto il decreto ministeriale  7  marzo  2018,  n.  2481,  inerente
individuazione degli uffici dirigenziali non generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143/2017; 
  Viste  le  proposte  di  nuove   denominazioni   presentate   dagli
interessati e volte, in un caso,  a  uniformare  la  denominazione  a
quella approvata in Francia e nell'altro a evitare  che  le  medesime
denominazioni  identifichino   il   precedente   responsabile   della
commercializzazione delle sementi stante l'esistenza  di  un  accordo
commerciale che trasferisce lo sfruttamento delle varieta'  ad  altra
ditta; 
  Considerato che le denominazioni proposte  sono  state  oggetto  di
pubblicazione sul «Bollettino  delle  varieta'  vegetali»  n.  6/2017
senza che siano state presentate obiezioni alla loro adozione; 
  Considerato pertanto concluso  l'esame  delle  nuove  denominazioni
proposte; 
  Ritenuto di accogliere le proposte di nuove denominazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La denominazione della varieta' di mais MAS 77D  e'  modificata  in
Mountain. 
  La denominazione della varieta' di frumento tenero  KWS  Napoli  e'
modificata in KWS Lazuli. 
  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 17 aprile 2018 
 
                                         Il direttore generale: Gatto 
 
          Avvertenza: 
              Il presente atto non e' soggetto al visto di  controllo
          preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,
          art.  3,  legge  14  gennaio  1994,   n.   20,   ne'   alla
          registrazione da parte dell'Ufficio centrale  del  bilancio
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  art.  9  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.