IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1, comma 936, lett. c) della legge 27  dicembre  2017,
n. 205; 
  Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400,  recante  «Norme  intese  ad
uniformare  ed  accelerare  la  procedura  di   liquidazione   coatta
amministrativa degli enti cooperativi»; 
  Vista  la  legge  28  ottobre  1999,  n.  410,  recante  il   Nuovo
ordinamento dei consorzi agrari; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, recante il «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico»; 
  Visto il decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio  2012,  n.
30,  recante  «Regolamento  concernente  adeguamento   dei   compensi
spettanti ai curatori  fallimentari  e  determinazione  dei  compensi
nelle  procedure  di  concordato  preventivo  e  di   amministrazione
controllata»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  3  novembre  2016,
recante  i  criteri  di  liquidazione  dell'ammontare  dei   compensi
spettanti ai commissari liquidatori ed  ai  membri  dei  comitati  di
sorveglianza nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa di
cui all'art. 2545-terdecies del codice civile e  nelle  procedure  di
scioglimento   per    atto    dell'Autorita'    di    cui    all'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 22 gennaio
2002, recante la «Determinazione dei compensi spettanti ai commissari
governativi»; 
  Considerato che le modifiche legislative  introdotte  dall'art.  1,
comma 936, lett. c) della legge 27  dicembre  2017,  n.  205  rendono
necessaria una integrazione del decreto ministeriale 22 gennaio  2002
che disciplina la determinazione dei compensi spettanti ai commissari
governativi  prevedendo  lo  specifico  compenso  da   destinare   ai
commissari governativi nominati ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies,
quarto comma, del codice civile, introdotto dall'art. 1,  comma  936,
lett. c) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 citato; 
  Considerata altresi' l'opportunita'  di  modificare  la  disciplina
vigente equiparando i compensi spettanti  ai  Commissari  governativi
liquidati a carico dell'erario ai sensi dell'art. 7  della  legge  17
luglio 1975, n. 400 nei casi di insufficienza o mancanza di attivita'
a quelli previsti per i  commissari  liquidatori  e  per  i  curatori
fallimentari nei casi di procedure liquidatorie incapienti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il compenso spettante al commissario governativo nominato ai  sensi
dell'art. 2545-sexiesdecies, primo e secondo comma del codice  civile
e' determinato, secondo il criterio a lui piu'  favorevole,  in  base
all'ammontare dei ricavi od alla consistenza dell'attivo patrimoniale
risultanti  dall'ultimo  bilancio  di  esercizio   al   momento   del
commissariamento, al netto dell'imposta sul  valore  aggiunto,  nelle
misure seguenti: 
    a) per ricavi/attivo  fino  ad  euro  260.000,00:  compenso  euro
775,00 lordi mensili; 
    b) per  ricavi/attivo  oltre  euro  260.000,00  e  fino  ad  euro
1.550.000,00: compenso euro 1.290,00 lordi mensili; 
    c) per ricavi/attivo  oltre  euro  1.550.000,00  e  fino  a  euro
5.165.000,00: compenso euro 2.065,00 lordi mensili; 
    d) per  ricavi/attivo  oltre  euro  5.165.000,00:  compenso  euro
3.100,00 lordi mensili;