AUTORITA' DI GESTIONE 
       del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014 - 2020 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1305/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 
  Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica agricola comune; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  809/2014  di   esecuzione   della
Commissione recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda
il sistema integrato  di  gestione  e  di  controllo,  le  misure  di
sviluppo rurale e la condizionalita'; 
  Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego  dei
fondi strutturali e di investimento europei, adottato il  29  ottobre
2014 dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 16 del  regolamento
(UE) n. 1303/2013; 
  Vista la decisione comunitaria n. C(2015)8312 del 20 novembre 2015,
che ha approvato il programma di sviluppo rurale nazionale  2014-2020
(CCI 2014IT06RDNP001), di seguito PSRN, ai fini della concessione del
sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale -
sottomisura 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali  e  delle
piante» nell'ambito della misura riguardante la gestione del  rischio
in agricoltura di cui agli articoli 36 e 37  del  citato  regolamento
(UE) n. 1305/2013; 
  Vista la decisione C(2017) 7525 dell'8 novembre 2017 che approva la
modifica del PSRN (CCI n. 2014IT06RDNP001); 
  Considerato che la citata sottomisura 17.1  del  PSRN  fornisce  un
sostegno agli agricoltori attraverso il pagamento  di  un  contributo
pubblico a carico del FEASR e del Fondo di rotazione dell'IGRUE, pari
al 65% delle  spese  sostenute  per  i  premi  di  assicurazione  del
raccolto, degli animali e  delle  piante  a  fronte  del  rischio  di
perdite  economiche  per  gli  agricoltori  causate   da   avversita'
atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni  parassitarie
o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n.  183  e  successive  modifiche  e
integrazioni, relativa al «Coordinamento delle Politiche  riguardanti
l'appartenenza dell'Italia  alla  Comunita'  europea  ed  adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,   recante   «Norme   in   materia    di    procedimento
amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  ss.mm.ii.,
recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  «Regolamento  recante  organizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto ministeriale 13 febbraio 2014,  n.  1622,  recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf  e
la definizione delle loro attribuzioni nonche' dei relativi compiti; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, del  sopracitato  decreto
ministeriale 13 febbraio 2014, nel quale la direzione generale  dello
sviluppo rurale (DISR) viene individuata come Autorita'  di  gestione
delle misure nazionali di sviluppo  rurale  cofinanziate  dall'Unione
europea, supportata in tale  funzione  dagli  uffici  competenti  per
materia; 
  Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2015,  registrato  alla
Corte dei Conti il 1° febbraio 2015, reg.ne n. 372, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo  2015
relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020  e
successive modifiche e integrazioni, ed in particolare  il  capo  III
riguardante la gestione del rischio in agricoltura; 
  Visto  il  decreto  n.  9618  del  28  aprile  2016  con  il  quale
l'Autorita' di gestione del PSRN ha delegato  all'Organismo  pagatore
AGEA le funzioni connesse al  trattamento,  gestione  ed  istruttoria
delle domande di sostegno della sottomisura 17.1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
luglio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il  7  settembre  2016,
reg.ne n. 2302, di conferimento dell'incarico di  direttore  generale
della direzione generale dello sviluppo rurale al dott. Emilio Gatto; 
  Considerato che l'AGEA, ai sensi dei decreti legislativi 27  maggio
1999, n. 165,  e  15  giugno  2000,  n.  188,  e'  individuata  quale
Organismo pagatore ed in quanto tale cura  l'erogazione  degli  aiuti
previsti dalle disposizioni dell'Unione europea a carico del FEAGA  e
del FEASR ai sensi dell'art 7, paragrafo 1 del  regolamento  (UE)  n.
1306 del 2013; 
  Visto il decreto dell'Autorita' di Gestione n. 22609 del  7  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre  2017,
con il quale  e'  stato  approvato  l'avviso  pubblico  a  presentare
proposte ai sensi della sottomisura 17.1,  di  cui  al  programma  di
sviluppo rurale nazionale 2014- 2020 - colture vegetali anno 2016; 
  Visto in particolare l'art.  11  del  suddetto  avviso  pubblico  a
presentare proposte dove e' stabilito  che  le  domande  di  sostegno
possono essere presentate entro 180 giorni di calendario  dalla  data
di pubblicazione del medesimo avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, ovvero entro il 5 aprile 2018; 
  Tenuto conto che nel corso degli incontri svolti  presso  AGEA  con
l'Autorita' di gestione,  i  rappresentanti  di  Condifesa,  dei  CAA
nazionali e gli OPR sull'avanzamento dei lavori inerenti l'annualita'
2016 e' stata  rappresentata  l'esigenza  di  differire  il  suddetto
termine; 
  Considerato che un differimento dei termini di presentazione  delle
domande di sostegno non produce effetti discriminatori nei  confronti
dei potenziali beneficiari, limitando ulteriori differimenti ai  casi
per i quali motivazioni di carattere tecnico debitamente  documentate
entro la scadenza ne impediscono la presentazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termine  di  presentazione  delle  domande  di  sostegno
  assicurazioni colture  vegetali  anno  2016  -  PSRN  2014  -  2020
  sottomisura 17.1 
  Il termine stabilito dall'art. 11 dell'Avviso pubblico a presentare
proposte del 7 ottobre 2017 ai sensi della sottomisura 17.1 di cui al
programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020 -  colture  vegetali
anno 2016, e' differito come segue: 
    il termine ultimo per la presentazione delle domande di  sostegno
e' stabilito al 4 maggio 2018. 
  Nel caso di impossibilita' di compilazione e rilascio della domanda
di sostegno sul sistema informativo SIAN entro il  suddetto  termine,
per motivazioni di carattere tecnico debitamente documentate entro la
stessa scadenza, l'Organismo pagatore Agea,  sentita  l'autorita'  di
gestione,  con  proprie  istruzioni  operative  puo'  consentire   di
completare le attivita' di  compilazione  e  rilascio  delle  domande
interessate e per il tempo strettamente necessario. 
  Il presente provvedimento sara' trasmesso agli organi di  controllo
per la registrazione e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sul sito internet del Mipaaf. 
    Roma, 4 aprile 2018 
 
                                       L'Autorita' di gestione: Gatto 

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2018 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 1-332