IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  sulla
Gazzetta  Ufficiale,  Serie  generale  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale, Serie generale n.  227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il decreto legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico - assistenziale complessivo. 
  Vista l'istanza (n. 12430) con la quale la societa' Celgene  Europe
Limited   ha   chiesto   la    classificazione    per    l'estensione
dell'indicazione terapeutica ai fini della rimborsabilita'; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 12 luglio 2017, 13 settembre 2017 e dell'8  novembre
2017; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute  del  12
dicembre 2017, 23 gennaio 2018 e del 20 febbraio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale REVLIMID: 
    Mieloma multiplo: 
      «Revlimid» come monoterapia  e'  indicato  per  la  terapia  di
mantenimento  di  pazienti  adulti  con  mieloma  multiplo  di  nuova
diagnosi sottoposti a trapianto autologo di cellule staminali. 
  E le indicazioni terapeutiche: 
    Mieloma multiplo: 
      «Revlimid» in regime terapeutico di  associazione  e'  indicato
per il trattamento  di  pazienti  adulti  con  mieloma  multiplo  non
precedentemente trattato che non sono eleggibili al trapianto; 
      «Revlimid», in associazione con desametasone, e'  indicato  per
il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo sottoposti  ad
almeno una precedente terapia; 
    Sindromi mielodisplastiche: 
      «Revlimid» come monoterapia e' indicato per il  trattamento  di
pazienti adulti con anemia trasfusione-dipendente dovuta  a  sindromi
mielodisplastiche (MDS) a rischio basso o intermedio-1, associate  ad
anomalia citogenetica da  delezione  isolata  del  5q,  quando  altre
opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate; 
  sono rimborsate come segue: 
    confezioni: 
      «25 mg capsula rigida - uso orale» blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule  -  A.I.C.  n.  038016046/E   (in   base   10);   classe   di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  6.447,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10.640,13; 
      «15 mg capsula rigida - uso orale» blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule  -  A.I.C.  n.  038016034/E   (in   base   10);   classe   di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  5.880,00;
prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 9.704,35; 
      «10 mg capsula rigida - uso orale» blister  (PCTFE/PVC/ALU)  21
capsule  -  A.I.C.  n.  038016022/E   (in   base   10);   classe   di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  5.586,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 9.219,13; 
      «2,5  mg  -   capsula   rigida   -   uso   orale»   -   blister
(PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 7 capsule - A.I.C. n.  038016073/E  (in  base
10);  classe  di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex  factory   (I.V.A.
esclusa):  €  1.693,33;  prezzo  al  pubblico  (I.V.A.  inclusa):   €
2.794,68; 
      «20 mg - capsula rigida - uso orale» - blister  (PCTFE/PVC/ALU)
- 21 capsule  -  A.I.C.  n.  038016097/E  (in  base  10);  classe  di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  6.164,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 10.173,07; 
      «2,5  mg  -   capsula   rigida   -   uso   orale»   -   blister
(PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 21 capsule - A.I.C. n. 038016059/E  (in  base
10);  classe  di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex  factory   (I.V.A.
esclusa):  €  5.080,00;  prezzo  al  pubblico  (I.V.A.  inclusa):   €
8.384,03; 
      «5   mg   -   capsula   rigida    -    uso    orale    «blister
(PCTFE/PVC/ALLUMINIO) - 7 capsule - A.I.C. n.  038016085/E  (in  base
10);  classe  di  rimborsabilita':  H;  prezzo  ex  factory   (I.V.A.
esclusa):  €  1.764,00;  prezzo  al  pubblico  (I.V.A.  inclusa):   €
2.911,30; 
      «5 mg capsula rigida - uso orale» blister (PCTFE/PVC/ALU) -  21
caspule  -  A.I.C.  n.  038016010/E   (in   base   10);   classe   di
rimborsabilita': H; prezzo ex factory (I.V.A. esclusa):  €  5.292,00;
prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 8.733,92. 
  Validita' del contratto: 24 mesi. 
  Sconto obbligatorio su prezzo ex factory alle strutture  pubbliche,
ivi comprese le strutture  private  accreditate  sanitarie,  come  da
condizioni negoziali. 
  Cost sharing come da condizioni negoziali. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni di legge di  cui  ai  sensi  delle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e dell'ulteriore riduzione  del
5% ai sensi della determinazione AIFA del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR); 
    l'inserimento nei Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, decreto legge  n.
158/2012 convertito in legge n. 189/2012), cosi' come previsto  dalla
determinazione AIFA n. 1535 del 12 settembre  2017  «Criteri  per  la
classificazione dei farmaci  innovativi,  e  dei  farmaci  oncologici
innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402 della legge  11  dicembre
2016, n. 232» pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  18
settembre 2017; 
    il requisito d'innovativita' terapeutica condizionata permane per
un periodo massimo di 18 mesi. 
  Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri  utilizzatori
specificatamente individuati dalle  Regioni,  dovranno  compilare  la
scheda raccolta dati informatizzata  di  arruolamento  che  indica  i
pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di  follow-up,   applicando   le
condizioni negoziali  secondo  le  indicazioni  pubblicate  sul  sito
dell'Agenzia,       piattaforma       web       -       all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based, le  prescrizioni,  relative  unicamente  alle  indicazioni
rimborsate dal SSN attraverso la  presente  determinazione,  dovranno
essere  effettuate  in  accordo  ai  criteri   di   eleggibilita'   e
appropriatezza   prescrittiva    riportati    nella    documentazione
consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito: 
    http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sott
oposti-monitoraggio 
  L'accordo, con riferimento alle  confezioni  gia'  classificate  ai
fini  della  rimborsabilita',  deve  intendersi  novativo  di  quelli
recepiti con le determinazioni AIFA numeri 1409 e 1410 del 20 ottobre
2016, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016,
che, pertanto, si estinguono.