IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79,  di  attuazione
della direttiva n. 96/92/CE  recante  norme  comuni  per  il  mercato
interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma  11,
che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del
predetto decreto legislativo, con uno o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con  il
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas,  sono
individuati gli oneri generali afferenti al  sistema  elettrico,  ivi
inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce  la  componente
tariffaria A5 a copertura dei costi di  finanziamento  dell'attivita'
di ricerca; 
  Visto il decreto interministeriale  26  gennaio  2000  e  ss.mm.ii,
concernente  l'individuazione  degli  oneri  generali  afferenti   al
sistema elettrico e in particolare l'art. 11, comma  2,  che  dispone
che il Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato
(oggi Ministero dello sviluppo economico), di intesa con  l'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorita' di  Regolazione  per
Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA),  definisce  le  modalita'
per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere  all'erogazione
degli  stanziamenti  a  carico  di  un  Fondo  per  il  finanziamento
dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il
settore elettrico (oggi Cassa servizi  energetici  e  ambientali,  di
seguito CSEA); 
  Visti gli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione Europea (TFUE)  sugli  aiuti  concessi  dagli  Stati,  in
particolare l'art. 107,  paragrafo  3,  sugli  aiuti  concessi  dagli
Stati, che possono considerarsi compatibili con il mercato interno; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita'  produttive  8  marzo
2006 (di seguito: il decreto  8  marzo  2006),  di  modifica  del  28
febbraio 2003, relativo alle modalita' di gestione del Fondo  per  il
finanziamento delle attivita' di  ricerca  e  sviluppo  di  interesse
generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo); 
  Visto il decreto-legge in data  18  giugno  2007,  n.  73,  recante
«Misure urgenti  per  l'attuazione  di  disposizioni  comunitarie  in
materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con
modificazioni nella legge 3 agosto 2007,  n.  125,  che  all'art.  1,
comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico  attui  le
disposizioni in materia di ricerca e sviluppo  di  sistema,  previste
dal decreto 8 marzo  2006,  rientranti  tra  gli  oneri  generali  di
sistema gestiti dalla CSEA; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  21  giugno
2007, n. 383, con il quale  sono  state  attribuite  transitoriamente
all'ARERA le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006; 
  Vista la nota U. prot DVA-2012-0007527 del 28 MARZO 2012 con cui il
MATTM, nell'escludere il Piano triennale 2009-2011 dalla procedura di
VAS, precisava che «sulla base della documentazione prodotta  risulta
un elevato grado di astrattezza del Piano, riconducibile alla  natura
puramente scientifica  della  ricerca...»  e  che  detto  parere  «e'
subordinato alla condizione che le successive fasi di  programmazione
del piano o singoli progetti applicativi dei risultati della  ricerca
finanziaria,  siano  sottoposti  alle  procedura  di  VAS  e  VIA  in
relazione a quanto previsto dal decreto  legislativo  n.  152/2006  e
s.m.i., al ricorrere dei rispettivi presupposti»; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno
2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara
alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili
con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al
medesimo art. 108, paragrafo 3; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  Europea  2014/C  198/01
recante la disciplina sugli aiuti  di  Stato  a  favore  di  ricerca,
sviluppo  e  innovazione,   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014; 
  Considerato che ai sensi  del  Regolamento  UE  n.  651/2014  sopra
citato gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di
notifica di cui  all'art.  108,  paragrafo  3  del  Trattato  purche'
soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo; 
  Vista la nota 32943 del 3 novembre 2015 con  la  quale  l'ARERA  ha
evidenziato  le  difficolta'  nella  gestione   del   Fondo   causate
dell'attuale assetto organizzativo, che  prevede  una  programmazione
annuale, e ha auspicato per il futuro una  programmazione  triennale,
coincidente con l'intera durata dei piani; 
  Considerato che  l'applicazione  del  decreto  8  marzo  2006  alla
gestione  dei  Piani  triennali  2006-2008,  2009-2011,  2012-2014  e
2015-2017 ha generato notevoli criticita' per la  complessita'  delle
regole amministrative ivi previste; 
  Considerato che, a causa delle anzidette criticita', si e' prodotto
uno sfasamento crescente tra l'esecuzione dei progetti e le attivita'
di valutazione nonche' quella di erogazione dei contributi spettanti; 
  Considerato che la ricerca di sistema elettrico  dovrebbe  favorire
una sinergia tra la ricerca di base  finanziata  tramite  accordi  di
programma e quella applicata e di  sviluppo  sperimentale  finanziata
tramite bandi di gara; 
  Ritenuto di condividere le considerazioni della nota n. 32943 del 3
novembre 2015 con cui l'ARERA ha evidenziato la necessita' di passare
a una  programmazione  triennale  delle  attivita',  fatta  salva  la
possibilita'  di  intervenire  in  corso  d'opera  in   presenza   di
importanti modifiche del quadro energetico nazionale  o  di  esigenze
strategiche nel settore elettrico; 
  Ritenuto opportuno  ridefinire  il  meccanismo  di  gestione  della
ricerca di sistema per garantire una maggiore aderenza alle finalita'
previste dal decreto 26 gennaio 2000; 
  Vista l'intesa dell'ARERA espressa con deliberazione del  5  aprile
2018 n. 215/2018/I/RDS; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto definisce le modalita' per la selezione e il
finanziamento dei progetti di  ricerca  da  ammettere  all'erogazione
degli stanziamenti di cui all'art. 11 (Fondo per la  ricerca),  comma
1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalita' di verifica dello stato
di avanzamento delle attivita' e dei risultati conseguiti. 
  2.  L'attribuzione  delle  risorse  finanziarie  avviene   mediante
procedure concorsuali e accordi di programma. Il finanziamento  delle
attivita' di ricerca  e'  sottoposto  a  valutazione  preventiva  del
progetto proposto, a verifiche  sullo  stato  di  avanzamento  e  sui
risultati conseguiti a fine progetto.