IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 3, comma 11, che prevede che, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo, con uno o piu' decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono individuati gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, ivi inclusi gli oneri concernenti le attivita' di ricerca; Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas del 29 dicembre 1999, n. 204/1999, che istituisce la componente tariffaria A5 a copertura dei costi di finanziamento dell'attivita' di ricerca; Visto il decreto interministeriale 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e in particolare l'art. 11, comma 2, che dispone che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi Ministero dello sviluppo economico), di intesa con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (oggi Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito ARERA), definisce le modalita' per la selezione dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti a carico di un Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (oggi Cassa servizi energetici e ambientali, di seguito CSEA); Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) sugli aiuti concessi dagli Stati, in particolare l'art. 107, paragrafo 3, sugli aiuti concessi dagli Stati, che possono considerarsi compatibili con il mercato interno; Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), di modifica del 28 febbraio 2003, relativo alle modalita' di gestione del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo); Visto il decreto-legge in data 18 giugno 2007, n. 73, recante «Misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia», convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 125, che all'art. 1, comma 6, prevede che il Ministero dello sviluppo economico attui le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema, previste dal decreto 8 marzo 2006, rientranti tra gli oneri generali di sistema gestiti dalla CSEA; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'ARERA le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006; Vista la nota U. prot DVA-2012-0007527 del 28 MARZO 2012 con cui il MATTM, nell'escludere il Piano triennale 2009-2011 dalla procedura di VAS, precisava che «sulla base della documentazione prodotta risulta un elevato grado di astrattezza del Piano, riconducibile alla natura puramente scientifica della ricerca...» e che detto parere «e' subordinato alla condizione che le successive fasi di programmazione del piano o singoli progetti applicativi dei risultati della ricerca finanziaria, siano sottoposti alle procedura di VAS e VIA in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., al ricorrere dei rispettivi presupposti»; Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE, dichiara alcune categorie di aiuti, tra cui quelli per la ricerca, compatibili con il mercato interno ed esentati dall'obbligo di notifica di cui al medesimo art. 108, paragrafo 3; Vista la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 recante la disciplina sugli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014; Considerato che ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014 sopra citato gli aiuti ai progetti di ricerca sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del Trattato purche' soddisfino i requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento medesimo; Vista la nota 32943 del 3 novembre 2015 con la quale l'ARERA ha evidenziato le difficolta' nella gestione del Fondo causate dell'attuale assetto organizzativo, che prevede una programmazione annuale, e ha auspicato per il futuro una programmazione triennale, coincidente con l'intera durata dei piani; Considerato che l'applicazione del decreto 8 marzo 2006 alla gestione dei Piani triennali 2006-2008, 2009-2011, 2012-2014 e 2015-2017 ha generato notevoli criticita' per la complessita' delle regole amministrative ivi previste; Considerato che, a causa delle anzidette criticita', si e' prodotto uno sfasamento crescente tra l'esecuzione dei progetti e le attivita' di valutazione nonche' quella di erogazione dei contributi spettanti; Considerato che la ricerca di sistema elettrico dovrebbe favorire una sinergia tra la ricerca di base finanziata tramite accordi di programma e quella applicata e di sviluppo sperimentale finanziata tramite bandi di gara; Ritenuto di condividere le considerazioni della nota n. 32943 del 3 novembre 2015 con cui l'ARERA ha evidenziato la necessita' di passare a una programmazione triennale delle attivita', fatta salva la possibilita' di intervenire in corso d'opera in presenza di importanti modifiche del quadro energetico nazionale o di esigenze strategiche nel settore elettrico; Ritenuto opportuno ridefinire il meccanismo di gestione della ricerca di sistema per garantire una maggiore aderenza alle finalita' previste dal decreto 26 gennaio 2000; Vista l'intesa dell'ARERA espressa con deliberazione del 5 aprile 2018 n. 215/2018/I/RDS; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto definisce le modalita' per la selezione e il finanziamento dei progetti di ricerca da ammettere all'erogazione degli stanziamenti di cui all'art. 11 (Fondo per la ricerca), comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 e le modalita' di verifica dello stato di avanzamento delle attivita' e dei risultati conseguiti. 2. L'attribuzione delle risorse finanziarie avviene mediante procedure concorsuali e accordi di programma. Il finanziamento delle attivita' di ricerca e' sottoposto a valutazione preventiva del progetto proposto, a verifiche sullo stato di avanzamento e sui risultati conseguiti a fine progetto.