Premessa. 
  Al fine di  facilitare  le  stazioni  appaltanti  e  gli  operatori
economici, ai sensi dell'art. 213, comma 2, del  decreto  legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice), l'Autorita' ha predisposto
le    presenti    linee    guida,    di    natura     prevalentemente
tecnico-matematica, finalizzate a fornire indicazioni  operative  per
il calcolo dell'OEPV, soprattutto per quanto concerne la  scelta  del
criterio  di  attribuzione  dei  punteggi  per  i  diversi   elementi
qualitativi e quantitativi che compongono l'offerta e  la  successiva
aggregazione dei punteggi. A seguito delle modifiche  introdotte  con
il  decreto  legislativo  19  aprile  2017,  n.   56   (cd.   decreto
correttivo), l'ANAC ritiene opportuno specificare alcuni aspetti  che
riguardano  in  particolare  l'ambito   oggettivo   di   applicazione
dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  secondo  il  miglior
rapporto  qualita'/prezzo.  Tali  modifiche  riguardano  direttamente
l'art.  95  del  codice,  ma  anche  talune  disposizioni  specifiche
novellate dal correttivo. 
  Le linee guida trovano  applicazione  nelle  procedure  a  evidenza
pubblica a cui risultano applicabili, in quanto  compatibili  con  la
tipologia e il settore dell'affidamento,  le  disposizioni  contenute
nell'art. 95 del codice. Si raccomanda alle  stazioni  appaltanti  di
definire in maniera chiara e precisa il  criterio  di  aggiudicazione
nonche'  i  criteri  di  valutazione,  i  metodi  e  le  formule  per
l'attribuzione dei punteggi e  il  metodo  per  la  formazione  della
graduatoria,     finalizzati     all'individuazione      dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa;  devono,  pertanto,  essere  evitate
formulazioni   oscure   o   ambigue,   assicurando   la   trasparenza
dell'attivita' e la consapevolezza della partecipazione. 
  Si raccomanda altresi'  di  elaborare  modelli,  anche  in  formato
elettronico, che agevolino  la  predisposizione  e  la  presentazione
delle offerte, tecniche ed economiche da parte dei concorrenti. 
I. Il quadro normativo. 
  L'art. 95, comma 2,  del  codice  prevede  che,  nel  rispetto  dei
principi di trasparenza, di  non  discriminazione  e  di  parita'  di
trattamento,  le  stazioni  appaltanti  aggiudicano  gli  appalti   e
affidano i concorsi di progettazione e i concorsi di idee sulla  base
del criterio dell'OEPV individuata sulla base  del  miglior  rapporto
qualita'/prezzo, oppure sulla base dell'elemento prezzo o del  costo,
seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale  il  costo
del ciclo di vita. 
  Il comma 4, dell'art. 95, stabilisce che puo' - e non deve - essere
utilizzato il criterio del minor prezzo: 
  a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36,  comma  2,  lettera
d), per i lavori di importo pari o inferiore  a  2.000.000  di  euro,
quando l'affidamento dei  lavori  avviene  con  procedure  ordinarie,
sulla base del  progetto  esecutivo;  in  tali  ipotesi,  qualora  la
stazione appaltante applichi l'esclusione automatica,  la  stessa  ha
l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, commi  2  e
8; 
  b) per i servizi e le forniture con caratteristiche  standardizzate
o le cui condizioni sono definite dal mercato; 
  c) per i servizi e le forniture di  importo  fino  a  40.000  euro,
nonche' per i servizi e le forniture di importo pari  o  superiore  a
40.000  euro  e  sino  alla  soglia  di  cui  all'art.  35  solo   se
caratterizzati da elevata ripetitivita', fatta eccezione  per  quelli
di  notevole  contenuto  tecnologico  o  che   hanno   un   carattere
innovativo. 
  A tale casistica si aggiunge quanto previsto dall'art.  148,  comma
6, per quanto riguarda l'affidamento di appalti di lavori nel settore
dei beni culturali. 
  Per servizi e forniture «con caratteristiche  standardizzate  o  le
cui condizioni sono definite  dal  mercato»  devono  intendersi  quei
servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva
sviluppatasi nel mercato di riferimento,  non  sono  modificabili  su
richiesta  della  stazione  appaltante  oppure   che   rispondono   a
determinate norme nazionali, europee o internazionali. 
  I servizi e le forniture «caratterizzati da elevata  ripetitivita'»
soddisfano esigenze generiche e  ricorrenti,  connesse  alla  normale
operativita'     delle     stazioni      appaltanti,      richiedendo
approvvigionamenti frequenti al fine  di  assicurare  la  continuita'
della prestazione. 
  In sostanza, la norma citata consente alle stazioni  appaltanti  (e
agli operatori economici) di evitare gli oneri, in termini di tempi e
costi, di un confronto concorrenziale  basato  sul  miglior  rapporto
qualita' e prezzo, quando i benefici derivanti da tale confronto sono
nulli o ridotti (in relazione all'importo  del  contratto).  Cio'  si
verifica quando le condizioni di offerta sono  tali  da  imporre,  di
fatto, l'acquisto di beni o servizi con condizioni note alla stazione
appaltante gia' in fase di predisposizione del bando  o  quando,  per
gli affidamenti di importo limitato, i vantaggi attesi, in termini di
qualita', sono ridotti, in quanto la stazione  appaltante  predispone
il progetto esecutivo per i lavori (e non necessita  di  un  rilancio
competitivo su aspetti e caratteristiche  che  vengono  compiutamente
definiti ex ante nel progetto posto a base di gara) o  la  stessa  ha
una lunga esperienza nell'acquisto di servizi  o  forniture  a  causa
della ripetitivita' degli stessi. 
  Poiche' si tratta di una deroga al principio generale  dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa, le stazioni appaltanti che intendono
procedere  all'aggiudicazione  utilizzando  il  criterio  del   minor
prezzo,  ai  sensi  dell'art.  95,  comma  5,  devono  dare  adeguata
motivazione della scelta  effettuata  ed  esplicitare  nel  bando  il
criterio utilizzato per la selezione della migliore offerta (si pensi
all'utilizzo  di  criteri  di  efficacia  nel   caso   di   approccio
costo/efficacia anche con riferimento al costo del  ciclo  di  vita).
Nella motivazione le stazioni appaltanti, oltre  ad  argomentare  sul
ricorrere degli elementi alla base della  deroga,  devono  dimostrare
che attraverso il ricorso al minor prezzo non sia stato avvantaggiato
un particolare fornitore, poiche' ad esempio si sono considerate come
standardizzate le caratteristiche del prodotto  offerto  dal  singolo
fornitore e non dall'insieme delle imprese presenti sul mercato. 
  Devono sempre essere aggiudicati sulla base  del  miglior  rapporto
qualita'/prezzo, ai sensi della norma generale di  cui  all'art.  95,
comma 3, i contratti relativi a: 
  a) i servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e
scolastica, nonche'  i  servizi  ad  alta  intensita'  di  manodopera
(ovvero quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno  al
50 per cento dell'importo totale del contratto - art.  50,  comma  1,
ultimo periodo), fatti salvi gli affidamenti ai sensi  dell'art.  36,
comma 2, lettera a); 
  b) i servizi di ingegneria e architettura nonche' gli altri servizi
di natura tecnica e intellettuale  di  importo  pari  o  superiore  a
40.000 euro. 
  Oltre alle ipotesi appena descritte, si  riscontrano,  nel  codice,
ipotesi speciali  nelle  quali  e'  prescritto  che  l'aggiudicazione
avvenga sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo e, in  alcuni
casi, si indicano ulteriori specifiche con riguardo agli elementi  di
valutazione da tenere in considerazione. Tali ipotesi sono: 
  a) dialogo competitivo (art. 64, comma 1); 
  b) partenariato per l'innovazione (art. 65, comma 4); 
  c) affidamento di  servizi  sanitari,  servizi  sociali  e  servizi
connessi, servizi di prestazioni  sociali,  altri  servizi  pubblici,
sociali e  personali,  inclusi  i  servizi  forniti  da  associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni  giovanili  e
altri servizi di organizzazioni associative, cosi'  come  individuati
dall'art. 142, commi  5-bis  e  5-septies,  in  quanto  non  compresi
dall'ipotesi sub 95, comma 3, lettera a); 
  d) servizi di ristorazione (allegato IX), ai sensi  dell'art.  144,
comma 1; 
  e) affidamento di servizi sostitutivi di mensa, ai sensi  dell'art.
144, comma 6; 
  f) finanza di progetto, ai sensi dell'art. 183, comma 4; 
  g) locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 187, comma 2; 
  h) contratto di disponibilita', ai sensi dell'art. 188, comma 3; 
  i) affidamento a contraente generale, ai sensi dell'art. 195, comma
4. 
  L'art. 95, comma  10-bis,  introdotto  dal  decreto  correttivo  al
codice, di cui al decreto legislativo  17  aprile  2017,  n.  56,  ha
prescritto che la stazione appaltante  stabilisca  un  tetto  massimo
attribuibile al punteggio economico,  entro  il  limite  del  30  per
cento.  Per  espressa  previsione  della  norma,   tale   misura   e'
finalizzata ad  assicurare  l'effettiva  individuazione  del  miglior
rapporto qualita'/prezzo e a  valorizzare  gli  elementi  qualitativi
dell'offerta in modo tale da dare spazio a criteri  che  garantiscano
un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. 
  La scelta  del  criterio  di  aggiudicazione,  la  definizione  dei
criteri di valutazione, dei metodi e delle formule per l'attribuzione
dei punteggi, la determinazione dei punteggi stessi e del metodo  per
la formazione della graduatoria finale si sviluppano nel corso  della
vita iniziale dell'appalto, dalla programmazione alla predisposizione
della documentazione di gara. 
  Si raccomanda, pertanto: 
  a) in  fase  di  programmazione,  di  definire  le  caratteristiche
dell'affidamento che consentono di verificare  la  sussistenza  delle
condizioni  per  le  quali  il  codice  e  le  presenti  linee  guida
prescrivono o consentono l'utilizzo di  un  particolare  criterio  di
aggiudicazione; 
  b) in fase di progettazione, di avviare la definizione dei  criteri
di valutazione e dei relativi punteggi; 
  c)  in  sede  di  adozione  della  determina  a  contrarre   e   di
elaborazione della documentazione di gara, di procedere alla compiuta
definizione degli ulteriori elementi. 
II. I criteri di valutazione. 
  L'idea sottostante al nuovo  criterio  dell'offerta  economicamente
piu' vantaggiosa e' che la pubblica amministrazione  quando  acquista
lavori, servizi  o  forniture  per  soddisfare  direttamente  proprie
esigenze o per offrire determinati servizi all'utenza non deve badare
esclusivamente a un risparmio sui costi ma deve anche considerare  la
qualita' di cio' che viene acquistato. In sostanza, si crea di regola
un trade-off tra costo e qualita' e la gara e'  considerata  come  il
modo piu' idoneo per garantire il miglior  bilanciamento  tra  queste
due  esigenze.  Nella  fase  del  disegno  della  gara  la   stazione
appaltante (qualificata)  deve  individuare  concretamente  i  propri
obiettivi (di regola  molteplici),  attribuire  un  peso  relativo  a
ciascuno di essi, definire le modalita' attraverso cui viene valutato
il grado di adeguatezza  di  ciascuna  offerta  rispetto  al  singolo
obiettivo, nonche' sintetizzare le informazioni relative  a  ciascuna
offerta in un unico valore numerico finale. Nessuna di queste  scelte
ha un impatto neutro sui risultati  della  gara.  Le  presenti  linee
guida sono finalizzate  a  dare  indicazioni  operative  che  possano
aiutare   le   stazioni   appaltanti   nell'adozione   del   criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  Il primo problema che la stazione appaltante si  deve  porre  nella
predisposizione degli atti di gara e', dunque, la  definizione  degli
obiettivi  che  intende  perseguire  e   l'importanza   che   intende
attribuire a ciascuno di essi. Cio'  si  traduce  nell'individuazione
degli elementi (o criteri) che si intende  valutare  e  del  relativo
peso o fattore di ponderazione.  I  criteri  di  valutazione  possono
comprendere il prezzo o il costo del ciclo di vita del  prodotto,  le
caratteristiche tecniche, l'impatto  sociale  e  sull'ambiente,  ecc.
Ognuno di questi obiettivi per poter essere tenuto in  considerazione
nell'ambito dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa deve  essere
misurabile.  La  definizione  degli  obiettivi  o  dei   criteri   di
valutazione differisce in ciascun affidamento  e  non  puo',  quindi,
essere trattata in dettaglio in linee guida a carattere generale. 
  In generale, nella definizione dei  criteri  di  valutazione  delle
offerte, le stazioni appaltanti devono tener  conto  della  struttura
del settore merceologico a cui  afferisce  l'oggetto  del  contratto,
delle caratteristiche tecniche  dei  lavori/beni/servizi  rispondenti
alle esigenze della stazione appaltante e di quelle che il mercato di
riferimento e' in grado di esprimere. 
  L'art. 95, comma 6, del codice prevede che i criteri di valutazione
del  miglior  rapporto  qualita'/prezzo  devono  essere  oggettivi  e
connessi all'oggetto dell'appalto, cio'  al  fine  di  assicurare  il
rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione  e  parita'
di trattamento. Sono considerati  connessi  all'oggetto  dell'appalto
quei criteri che: 
  riguardano lavori,  forniture  o  servizi  da  fornire  nell'ambito
dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto  e  in  qualsiasi  fase  del
ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo  specifico  di
produzione, fornitura o scambio o in un processo  specifico  per  una
fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte  del  loro
contenuto sostanziale); 
  attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o  dei  servizi
ritenute piu' rilevanti  dalla  stazione  appaltante  ai  fini  della
soddisfazione delle proprie esigenze  e  della  valorizzazione  degli
ulteriori profili indicati dal codice. 
  Sempre all'art. 95, comma 6, del codice vengono indicati, a  titolo
esemplificativo, i seguenti criteri: 
  a)  qualita'   (pregio   tecnico,   caratteristiche   estetiche   e
funzionali, accessibilita', certificazioni e attestazioni in  materia
di  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori,  caratteristiche  sociali,
ambientali,  contenimento  dei  consumi  energetici,  caratteristiche
innovative, commercializzazione e relative condizioni); 
  b) possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto  del  contratto,
in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture
o prestazioni oggetto del contratto; 
  c) costo di utilizzazione e manutenzione, «avuto anche riguardo  ai
consumi  di  energia  e  delle  risorse  naturali,   alle   emissioni
inquinanti e ai  costi  complessivi,  inclusi  quelli  esterni  e  di
mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti   climatici,   riferiti
all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo
strategico di un uso piu' efficiente delle risorse e  di  un'economia
circolare che promuova ambiente e occupazione»; 
  d) compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra  associate
alle attivita' dell'azienda calcolate secondo i metodi  stabiliti  in
base alla raccomandazione n.  2013/179/UE  della  Commissione  del  9
aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni  per  misurare  e
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita  dei
prodotti e delle organizzazioni; 
  e)  organizzazione,  qualifiche   ed   esperienza   del   personale
effettivamente  utilizzato  nell'appalto,  qualora  la  qualita'  del
personale  incaricato  possa  avere  un'influenza  significativa  sul
livello dell'esecuzione dell'appalto; 
  f) servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica; 
  g) condizioni di consegna o di esecuzione del servizio. 
  I criteri di valutazione definiti dalla stazione appaltante tengono
anche conto dei Criteri ambientali minimi (CAM) adottati con  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
a tal fine, i criteri  di  valutazione  prevedono  l'attribuzione  di
specifici punteggi qualora vengano proposte  condizioni  superiori  a
quelle minime previste dai CAM con  riferimento  alle  specifiche  di
base e alle clausole contrattuali/condizioni di  esecuzione  o  siano
proposte le condizioni previste, nell'ambito dei predetti CAM,  dalle
specifiche  tecniche  premianti  (appositamente  elaborate   per   le
procedure aggiudicate sulla base del criterio  del  miglior  rapporto
qualita'/prezzo). 
  In generale, le stazioni appaltanti devono individuare  criteri  di
valutazione concretamente idonei  a  evidenziare  le  caratteristiche
migliorative  delle  offerte   presentate   dai   concorrenti   e   a
differenziare le stesse in ragione della  rispondenza  alle  esigenze
della  stazione  appaltante.  I  citati  criteri  devono,   pertanto,
consentire un effettivo confronto concorrenziale sui profili  tecnici
dell'offerta, scongiurando situazioni di appiattimento  delle  stesse
sui medesimi valori,  vanificando  l'applicazione  del  criterio  del
miglior rapporto qualita'/prezzo. In altri  termini,  non  dovrebbero
essere oggetto di valutazione i requisiti di partecipazione che,  per
definizione, sono posseduti da tutti i concorrenti, o  le  condizioni
minime - incluso il prezzo - con cui i lavori,  servizi  o  forniture
devono  essere  realizzati;  si  dovrebbe  attribuire  un   punteggio
positivo solo a miglioramenti effettivi rispetto a quanto previsto  a
base di gara. 
  Si deve anche considerare che con  l'elenco  di  cui  all'art.  95,
viene definitivamente superata la rigida separazione tra requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione che  aveva  caratterizzato  a
lungo la materia della contrattualistica pubblica. Nella  valutazione
delle offerte possono essere valutati profili di carattere soggettivo
introdotti qualora consentano di apprezzare  meglio  il  contenuto  e
l'affidabilita'  dell'offerta  o   di   valorizzare   caratteristiche
dell'offerta  ritenute  particolarmente  meritevoli;  in  ogni  caso,
devono riguardare aspetti, quali  quelli  indicati  dal  codice,  che
incidono  in  maniera  diretta  sulla  qualita'  della   prestazione.
Naturalmente, anche  in  questo  caso,  la  valutazione  dell'offerta
riguarda, di regola, solo la parte eccedente la soglia richiesta  per
la partecipazione alla gara,  purche'  cio'  non  si  traduca  in  un
escamotage per introdurre criteri dimensionali. 
  Al comma 13 dell'art. 95 viene anche stabilito che, compatibilmente
con il rispetto dei principi che presidiano gli appalti pubblici,  le
stazioni appaltanti possono inserire nella  valutazione  dell'offerta
criteri  premiali  legati  al  rating  di  legalita'  e  di   impresa
dell'offerente,  all'impatto  sulla  salute  e   sull'ambiente   (ivi
compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero)  e
per agevolare la partecipazione delle microimprese e delle piccole  e
medie imprese, dei giovani professionisti e per le imprese  di  nuova
costituzione. Si ricorda che  il  rating  di  legalita'  puo'  essere
richiesto dalle imprese operanti  in  Italia,  iscritte  al  registro
delle imprese da almeno due anni e con un fatturato  minimo  pari  ad
almeno due milioni di euro. A meno che  la  stazione  appaltante  non
sappia gia', nella predisposizione del bando di gara o della  lettera
di invito, che  alla  procedura  potranno  partecipare  solo  imprese
potenzialmente idonee ad avere il rating, e' opportuno  che,  per  il
suo  utilizzo,  vengano  introdotte  compensazioni  per  evitare   di
penalizzare imprese estere e/o di nuova costituzione e/o carenti  del
previsto  fatturato,  consentendo  a  tali  imprese   di   comprovare
altrimenti la sussistenza delle condizioni o l'impiego  delle  misure
previste  per  l'attribuzione  del  rating.  In  particolare,  per  i
soggetti che non possono accedere al rating di legalita', la stazione
appaltante potrebbe indicare gli  elementi  presenti  nel  rating  di
legalita'  (di  cui  alla  delibera  dell'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato n. 24075 del 14 novembre 2012 - Regolamento
rating di legalita' «Regolamento di attuazione  dell'art.  5-ter  del
decreto-legge n. 1/2012, cosi' come  modificato  dall'art.  1,  comma
1-quinquies,  del   decreto-legge   n.   29/2012,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge n. 62/2012» e  successivi  aggiornamenti),
diversi da quelli gia' considerati ai fini della qualificazione,  per
i quali prevedere un punteggio premiante e considerare verificata  la
presenza di tali elementi per le imprese che posseggono il rating con
un numero di «stellette» ritenuto idoneo. 
  Al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese  e  delle
piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e  delle  imprese
di nuova costituzione  si  suggerisce  alle  stazioni  appaltanti  di
prevedere criteri di valutazione  che  valorizzino  gli  elementi  di
innovativita' delle offerte presentate. 
  Va, infine, ricordato che, ai sensi del comma 14,  nei  criteri  di
aggiudicazione basati sul miglior rapporto qualita'/prezzo, il  bando
puo' prevedere la richiesta di varianti,  secondo  le  modalita'  ivi
descritte. 
  Tali  varianti  devono  essere   comunque   collegate   all'oggetto
dell'appalto, avere un livello  di  definizione  pari  a  quello  del
progetto messo  a  gara  ed  essere  coerenti  con  lo  stesso  senza
stravolgerlo. I criteri di valutazione di tali varianti devono  tener
conto delle risultanze delle varie fasi di  progettazione  ed  essere
finalizzate a stimolare il miglioramento del bene o del servizio. 
  Ai sensi del comma 14-bis, in caso di appalti  aggiudicati  con  il
criterio di cui al  comma  3,  le  stazioni  appaltanti  non  possono
attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto
a quanto previsto nel progetto esecutivo  a  base  d'asta.  La  norma
impedisce  alla  stazione  appaltante  di  stimolare   un   confronto
competitivo su varianti di  tipo  meramente  quantitativo  nel  senso
dell'offerta di opere aggiuntive, che potrebbero rivelarsi lesive del
principio di economicita' di  esecuzione  ovvero  di  qualita'  della
prestazione principale. Il legislatore ha imposto di non tenere conto
di elementi meramente quantitativi nell'ambito di offerte che debbono
prestare attenzione alla qualita', visto che la quantita'  sconta  le
valutazioni dell'offerente  (sulla  base  di  quanto  e'  stato  gia'
definito dalla stazione appaltante  nel  progetto  e  nel  capitolato
tecnico) nella parte riservata al prezzo. 
  Con specifico riferimento alla valutazione degli aspetti economici,
tenuto conto della formulazione dell'art. 95,  comma  7,  si  ritiene
che, quale che sia il criterio di  aggiudicazione  prescelto  (quindi
anche nel caso in cui l'individuazione dell'OEPV avvenga  sulla  base
del miglior  rapporto  qualita'/prezzo),  l'elemento  economico  puo'
essere valutato in termini di prezzo o di costo. 
  E' opportuno ricordare che  il  codice,  recependo  le  indicazioni
contenute nella direttiva 2014/24/UE, prevede  che  l'elemento  costo
nell'ambito dell'OEPV deve essere valutato ricorrendo a un  approccio
basato sui costi del ciclo di vita. Tale concetto comprende  tutti  i
costi che emergono  durante  il  ciclo  di  vita  dei  lavori,  delle
forniture o dei servizi. Ai sensi del considerando  96  della  citata
direttiva «il concetto abbraccia i costi interni, come le ricerche da
realizzare, lo sviluppo, la produzione,  il  trasporto,  l'uso  e  la
manutenzione  e  i  costi  di  smaltimento  finale  ma   puo'   anche
abbracciare  costi  imputabili  a   esternalita'   ambientali   quali
l'inquinamento causato dall'estrazione delle materie prime utilizzate
nel  prodotto  ovvero  causato  dal  prodotto  stesso  o  dalla   sua
fabbricazione,  a  condizione  che  possano  essere   monetizzati   e
controllati». Tra i  costi  che  sarebbe  utile  considerare  vengono
indicati, senza ulteriori specificazioni, i costi sociali  del  ciclo
di vita. 
  Il criterio del costo, quale costo  del  ciclo  di  vita,  consente
quindi di apprezzare i costi connessi alle varie fasi  del  ciclo  di
vita  dei  lavori/beni/servizi  e  di  procedere  a  una  valutazione
complessiva  dell'impatto  economico  degli  stessi  nonche'  a   una
valutazione dei costi che piu' direttamente ricadono  sulla  stazione
appaltante (in ultima analisi  sintetizzabili  in  un  «prezzo»);  il
criterio del prezzo consente di apprezzare il corrispettivo  previsto
nell'ambito  dell'offerta,  quale  indice  sintetico  e  diretto  dei
profili economici dell'offerta; 
  Mentre con la direttiva 2004/18/CE  e  il  decreto  legislativo  n.
163/2006  non  era  possibile  assegnare  al  prezzo   un   punteggio
particolarmente basso  (o  nullo)  o  prevedere  una  metodologia  di
calcolo tale da azzerare di fatto la componente  prezzo,  attualmente
tale possibilita' e' ammessa  dall'art.  95,  comma  7,  del  codice,
secondo  il  quale  e'  possibile  competere   esclusivamente   sulla
qualita'. 
  La norma lascia pero' aperta la definizione delle  fattispecie  per
le  quali  e'  possibile  annullare  l'elemento   costo   nell'ambito
dell'OEPV. Invero, il citato comma 7, rimanda all'art. 95,  comma  2,
per l'individuazione dei casi in cui  si  puo'  ricorrere  al  prezzo
fisso:  i  casi  in  cui  sono  presenti  «disposizioni  legislative,
regolamentari o amministrative  relative  al  prezzo  di  determinate
forniture o alla remunerazione di servizi specifici». Tale  casistica
pero' non e' esaustiva, in  considerazione  della  locuzione  «anche»
utilizzata per il suddetto rimando. 
  L'indeterminatezza contenuta nel codice sembra presente anche nella
direttiva  2014/24/UE,  laddove  all'art.  67,  paragrafo  2,  indica
genericamente che «l'elemento relativo al costo puo' inoltre assumere
la forma di un  prezzo  o  costo  fisso  sulla  base  del  quale  gli
operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi».
Invero, al considerando  92  e'  esplicitato  che  «la  decisione  di
aggiudicazione dell'appalto non dovrebbe basarsi solo su criteri  che
prescindono dai costi» e al successivo considerando 93 che  nei  casi
in cui norme nazionali determinino la remunerazione di un servizio  o
il prezzo di una fornitura le stazioni appaltanti devono valutare  il
rapporto qualita'/prezzo per aggiudicare un appalto. 
  Sotto un diverso profilo, laddove le stazioni  appaltanti  decidano
di determinare il prezzo dell'affidamento per fattispecie diverse  da
quelle per le quali vi e' una norma  di  legge  che  lo  preveda,  le
stesse devono adottare particolari cautele al riguardo, valutando con
attenzione le modalita' di calcolo o stima del prezzo o costo  fisso.
Cio' al fine di evitare  che  il  prezzo  sia  troppo  contenuto  per
permettere la partecipazione di imprese «corrette» o troppo  elevato,
producendo danni per la stazione appaltante. 
  In sostanza, fuori dai casi  di  cui  all'art.  97,  comma  2,  del
codice, le stazioni appaltanti se vogliono limitare  o  annullare  la
concorrenza sul prezzo devono adeguatamente  motivare  sulle  ragioni
alla base di tale scelta e sulla metodologia seguita per  il  calcolo
del prezzo  o  costo  fisso,  in  base  al  quale  verra'  remunerato
l'oggetto dell'acquisizione. La motivazione si basa, di regola, sugli
elementi che emergono a seguito di un'esaustiva indagine di  mercato,
rispetto alla quale possono essere presi a  riferimento,  oltre  agli
elementi gia' richiamati dalla normativa, l'osservazione  dei  prezzi
praticati in situazioni analoghe,  in  particolare  in  occasione  di
affidamenti da parte  di  altre  stazioni  appaltanti.  Non  si  puo'
ricorrere a un affidamento basato sul prezzo  o  costo  fisso,  anche
quando le imprese praticano prezzi simili, se le  soluzioni  presenti
sul  mercato  comportano  comunque  costi  di   manutenzione   o   di
smaltimento diversificati o esternalita' ambientali o sociali che  le
stazioni appaltanti sono tenute a prendere in considerazione  per  il
calcolo del costo del ciclo di vita. 
III. La ponderazione. 
  I «pesi» o «punteggi» (e i sub pesi o sub punteggi) di ponderazione
sono  il  valore  attribuito  dalla  stazione  appaltante  a  ciascun
criterio (o sub criterio). 
  La determinazione dei punteggi da attribuire a ciascuna  componente
dell'offerta, a  ciascun  criterio  o  subcriterio  e'  rimessa  alla
stazione  appaltante  che  deve  tener   conto   delle   specificita'
dell'appalto e, dunque,  dell'importanza  relativa  della  componente
economica, di quella  tecnica  e  dei  relativi  profili  oggetto  di
valutazione. 
  Non puo' pertanto essere attribuito a ciascuna componente, criterio
o subcriterio un punteggio sproporzionato o irragionevole rispetto  a
quello attribuito agli altri elementi  da  tenere  in  considerazione
nella  scelta  dell'offerta  migliore,   preservandone   l'equilibrio
relativo ed  evitando  situazioni  di  esaltazione  o  svilimento  di
determinati profili a scapito di altri. 
  In altri termini, il  punteggio  massimo  attribuibile  a  ciascuna
componente  e  a  ciascun  criterio  o  subcriterio  deve   risultare
proporzionato alla rilevanza che ciascuno di  essi  riveste  rispetto
agli altri nonche' ai bisogni della stazione appaltante. 
  Con riferimento, in particolare, ai profili oggetto di valutazione,
la stazione appaltante  deve  altresi'  tener  conto  della  concreta
diffusione della caratteristica oggetto di valutazione  ovvero  delle
reali possibilita' di  svilupparla.  Tali  considerazioni  consentono
altresi'  la  definizione  dell'ordine  di  importanza  dei  criteri,
laddove la stessa ritenga la ponderazione non possibile  per  ragioni
oggettive. 
  Il punteggio attribuito a ciascuno de criteri di  valutazione  deve
essere  tale  da  non  alterare  l'oggetto  dell'affidamento;  a  tal
proposito e' opportuno: 
  a) ripartire proporzionalmente i punteggi tra i  criteri  afferenti
all'oggetto principale e agli oggetti secondari dell'affidamento; 
  b)  attribuire  un  punteggio  limitato  o  non  attribuire   alcun
punteggio ai criteri relativi a profili ritenuti  non  essenziali  in
relazione alle esigenze della stazione appaltante. 
  Sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto,  ai  sensi  del
comma 11, i criteri di aggiudicazione relativi a  lavori,  servizi  e
forniture da fornire nell'ambito dell'appalto sotto qualsiasi aspetto
e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita. 
  La somma dei punteggi deve essere pari a 100, in quanto  si  tratta
di un  criterio  intuitivo  per  i  partecipanti  alla  procedura  di
aggiudicazione. 
  Sulla base delle indicazioni contenute nel codice,  il  valore  100
deve  poter  essere  ripartito  tra  il  punteggio   assegnato   alla
componente economica (nella misura massima del  30%,  secondo  quanto
previsto dall'art. 95, comma 10-bis) e il  punteggio  assegnato  alla
componente tecnica (inclusiva del punteggio per  le  varianti  e  del
punteggio per i criteri premiali  di  cui  al  comma  13  che  devono
rappresentare una componente limitata del punteggio  complessivo,  in
modo da non modificare l'oggetto dell'affidamento). 
  In generale si deve attribuire un punteggio limitato (vale  a  dire
inferiore alla misura massima consentita, del  30%)  alla  componente
prezzo  quando  si  ritiene  opportuno   valorizzare   gli   elementi
qualitativi dell'offerta o quando  si  vogliano  scoraggiare  ribassi
eccessivi  ritenuti  difficilmente   perseguibili   dagli   operatori
economici;  viceversa  si  deve  attribuire  un  peso  maggiore  alla
componente prezzo quando le condizioni di mercato sono  tali  che  la
qualita'  dei  prodotti  offerti  dalle  imprese  e'  sostanzialmente
analoga. 
  Limitato deve essere, di regola, il peso attribuito ai  criteri  di
natura soggettiva o agli elementi premianti, ad esempio non  piu'  di
10 punti sul totale, considerato che  tali  elementi  non  riguardano
tanto il contenuto dell'offerta ma la natura dell'offerente. Tuttavia
si  puo'  attribuire  un  punteggio  maggiore   in   relazione   alla
specificita'  dei  servizi   come   avviene   per   quelli   relativi
all'ingegneria  e  all'architettura  in  ordine  ai  quali  e'   alta
l'interrelazione  tra  la  capacita'  dell'offerente  e  la  qualita'
dell'offerta. 
  Si ricorda che, accanto a  una  concorrenza  basata  esclusivamente
sulle caratteristiche qualitative dell'offerta ottenuta con il prezzo
o costo fisso, le stazioni  appaltanti  possono  imporre  un  livello
minimo qualitativo, determinando un valore soglia  per  il  punteggio
che  le  offerte  devono  ottenere  per  determinati  criteri,  fermo
restando che lo scarto  tra  il  minimo  e  il  massimo  deve  essere
adeguato (art. 95, comma 8). E' evidente che, qualora nessuna offerta
soddisfi il livello qualitativo  richiesto,  la  stazione  appaltante
puo' non aggiudicare la gara. 
  Quando  i  punteggi  relativi  a  un  determinato   criterio   sono
attribuiti  sulla  base  di  subcriteri  puo'  accadere  che   nessun
concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto; cio' rischia  di
alterare la proporzione stabilita dalla  stazione  appaltante  tra  i
diversi elementi di ponderazione, specie  quando  la  valutazione  e'
basata sul metodo aggregativo compensatore.  La  stazione  appaltante
procede, se previsto nel bando di  gara,  alla  riparametrazione  dei
punteggi per riallinearli ai  punteggi  previsti  per  l'elemento  di
partenza. L'operazione  di  riparametrazione  puo'  avvenire  sia  in
relazione  ai  criteri  qualitativi  sia  in  relazione  ai   criteri
quantitativi (laddove non siano previste modalita' che consentono  di
attribuire  alla  migliore  offerta   il   punteggio   massimo)   con
riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri o, laddove  siano
previsti, in relazione ai singoli sub-criteri. 
  La stazione appaltante puo'  procedere,  altresi',  a  una  seconda
riparametrazione dei punteggi ottenuti per la parte tecnica o  quella
economica,  complessivamente  considerate.  Anche  in   questo   caso
condizioni essenziali per procedere alla riparametrazione e'  che  la
stessa sia prevista  nel  bando  di  gara  e  che  siano  chiaramente
individuati gli elementi  che  concorrono  a  formare  la  componente
tecnica e la componente economica. 
  In  sostanza,  da  un  punto  di  vista   matematico,   quando   il
coefficiente ovvero il punteggio massimo ottenuto per un  determinato
criterio dall'offerta migliore non raggiunge il valore 1, si  procede
alla riparametrazione dividendo il coefficiente di  ciascuna  offerta
per il coefficiente massimo attribuito per quel criterio. Allo stesso
modo,  e'  possibile  procedere  qualora  si  faccia  riferimento  al
punteggio ottenuto anziche' al coefficiente. 
  Ai fini della  verifica  di  anomalia  la  stazione  appaltante  fa
riferimento ai punteggi  ottenuti  dai  concorrenti  all'esito  delle
relative riparametrazioni. 
  La riparametrazione risponde  ad  una  scelta  discrezionale  della
stazione  appaltante  che  deve  essere  espressamente  prevista  nei
documenti di gara ed e' finalizzata a preservare l'equilibrio tra  le
diverse componenti dell'offerta, in modo che in relazione a tutte  le
componenti, l'offerta migliore  ottenga  il  massimo  punteggio,  con
conseguente rimodulazione  delle  altre  offerte.  Il  rischio  della
riparametrazione e' di dare un  peso  eccessivo  a  elementi  carenti
delle offerte dei concorrenti. 
IV. La valutazione degli elementi quantitativi. 
  Di regola l'offerta e' composta da elementi di natura  quantitativa
(quali, ad esempio, il prezzo, il tempo di esecuzione dei lavori,  il
rendimento, la durata della concessione, il livello  delle  tariffe),
da elementi  riferiti  all'assenza  o  presenza  di  una  determinata
caratteristica (possesso  di  una  certificazione  di  qualita',  del
rating di legalita', ecc.) e da elementi di natura  qualitativa,  sui
quali la commissione di gara  deve  esprimere  il  proprio  giudizio,
secondo i criteri prestabiliti nel bando di gara. 
  Nelle  presenti  linee  guida  vengono  fornite  considerazioni  di
carattere generale relative al calcolo  dei  singoli  coefficienti  e
all'aggregazione  dei  punteggi  ottenuti  rinviando   per   maggiori
approfondimenti al quaderno pubblicato  dall'Autorita'  nel  dicembre
2011,  denominato  «Il  criterio   di   aggiudicazione   dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa». 
  Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa,  quali  il
prezzo, di regola nei bandi e'  fissato  il  prezzo  massimo  che  la
stazione appaltante intende sostenere - non sono ammesse  offerte  al
rialzo  (cfr.  art.  59,  comma  4,  lettera  c)  del  codice),  e  i
concorrenti propongono sconti rispetto a tale  prezzo.  Il  punteggio
minimo, pari a zero,  e'  attribuito  all'offerta  che  non  presenta
sconti rispetto al prezzo a base di gara, mentre il punteggio massimo
all'offerta che presenta lo sconto maggiore. 
  Di seguito si riportano modalita' di calcolo dei punteggi economici
che rispettano i criteri suddetti, utilizzabili soprattutto quando il
criterio  di  formazione  della  graduatoria  e'  quello  aggregativo
compensatore. La scelta  sull'utilizzo  della  formula  dovra'  tener
conto del peso attribuito alla componente prezzo. Nei casi in  cui  a
tale componente sia attribuito un valore molto contenuto  (es.  10/15
punti)  non   dovranno   essere   utilizzate   quelle   formule   che
disincentivano la competizione sul prezzo e viceversa. 
  Il punteggio attribuito alle offerte puo' essere calcolato  tramite
un'interpolazione lineare. 
  In simboli: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove: 
  Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a)  rispetto  al
requisito (i), variabile tra 0 e 1; 
  Ra = valore (ribasso) offerto dal concorrente a; 
  Rmax = valore (ribasso) dell'offerta piu' conveniente. 
  Quando il concorrente a non effettuata alcuno sconto Ra  assume  il
valore 0, cosi' come il coefficiente Vai ; mentre per il  concorrente
che  offre  il  maggiore  sconto  Vai  assume  il  valore   1.   Tale
coefficiente  andra'  poi  moltiplicato  per  il  punteggio   massimo
attribuibile. 
  Tale  metodo  di  calcolo  presenta  l'inconveniente,  piu'   volte
evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di
scarti in valore  assoluto  limitati;  cio'  si  verifica  quando  il
ribasso massimo rispetto al prezzo  a  base  di  gara  e'  contenuto;
accentua  inoltre  la  concorrenza,  inducendo  a  formulare  offerte
aggressive. 
  In alternativa al metodo dell'interpolazione  lineare,  specie  per
l'elemento prezzo, si puo' utilizzare il metodo cosiddetto bilineare,
secondo il quale il punteggio cresce linearmente  fino  a  un  valore
soglia,  calcolato  ad  esempio  come  la  media  del   ribasso   dei
concorrenti, per poi flettere e crescere a un ritmo  molto  limitato.
Il vantaggio della formula bilineare e' quello di scoraggiare offerte
con ribassi eccessivi (poiche'  ricevono  un  punteggio  incrementale
ridotto) e di limitare l'inconveniente,  evidenziato  per  il  metodo
dell'interpolazione lineare, di valorizzare eccessivamente differenze
contenute in termini di prezzo. Lo svantaggio  e',  naturalmente,  la
limitazione di una concorrenza basata sul prezzo. 
  Dal punto di vista matematico la formula si presenta  nel  seguente
modo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove: 
  Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 
  Ai = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo; 
  Asoglia = media aritmetica dei valori delle  offerte  (ribasso  sul
prezzo) dei concorrenti; 
  X = 0,80 oppure 0,85 oppure 0,90; 
  Amax = valore dell'offerta (ribasso) piu' conveniente. 
  E' possibile utilizzare altresi' formule non lineari quale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove: 
  Ri = ribasso offerto dal concorrente i-simo; 
  Rmax = ribasso dell'offerta piu' conveniente; 
  α = coefficiente > 0. 
  E'  essenziale  la  scelta  del  coefficiente   α,   in   relazione
all'obiettivo perseguito: 
  per valori di α compresi tra 0  e  1,  la  formula  fornisce  curve
concave verso il basso, scoraggiando i ribassi piu' elevati; 
  per valori di α >  1  curve  concave  verso  l'alto  (o  convesse),
premiando i ribassi piu' alti  e  creando  maggiore  concorrenza  sul
prezzo; 
  la medesima formula con α = 1 restituisce i medesimi  risultati  di
una formula lineare. 
  Nella scelta di quale formula  utilizzare  per  l'attribuzione  del
punteggio alla componente prezzo tra quelle sopra  proposte  si  deve
considerare che la formula lineare, sebbene piu' intuitiva,  presenta
il rischio di attribuire differenze  di  punteggio  elevate  anche  a
fronte di minimi scostamenti  di  prezzo  e  di  incentivare  ribassi
«eccessivi». Per ridurre questi rischi e' necessario  scegliere,  nei
bandi di gara, formule i cui grafici  giacciono  al  di  sopra  della
retta relativa all'interpolazione lineare. Si  tratta,  in  sostanza,
della formula bilineare e delle formule non lineari con α < 1. 
  Non rispondono al criterio di cui  sopra  le  formule  non  lineari
convesse, quali quelle con coefficiente α >  1  e  quella  cosiddetta
proporzionale inversa (che non rispetta neppure il  principio  di  un
punteggio nullo in caso di assenza di ribassi sul premio  a  base  di
gara), in quanto - a causa  dell'andamento  convesso  -  premiano  in
misura  maggiore  rispetto  all'interpolazione  lineare   i   ribassi
elevati. 
  Sebbene sia la curva bilineare che quella  quadratica  attenuino  i
possibili rischi richiamati per il caso dell'interpolazione  lineare,
si deve evidenziare che la formula non  lineare  premia  maggiormente
piccoli scostamenti dei valori  all'estremita'  della  distribuzione,
come dimostra il grafico seguente, nel quale  si  sono  simulati  gli
effetti dei punteggi assegnati per una gara con  uno  sconto  massimo
del 20%, con una distribuzione  uniforme  degli  sconti,  valore  del
coefficiente per la formula bilineare pari al 90% e di α pari a ½ per
la formula non lineare (quadratica). 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Oltre alle formule sopra descritte, interdipendenti,  e'  possibile
utilizzare anche formule indipendenti  (per  le  quali  il  punteggio
attribuito al concorrente non dipende dal punteggio  attribuito  agli
altri concorrenti). Tali formule hanno il  pregio  di  consentire  al
concorrente, ex ante, di calcolare il proprio punteggio e di valutare
le proprie convenienze nella formulazione dell'offerta. 
  Come  per  il  caso  del  prezzo  fisso,  l'adozione   di   formule
indipendenti impone un'elevata conoscenza del mercato da parte  della
stazione appaltante soprattutto, quando si  sceglie  un  criterio  di
aggiudicazione di tipo bilineare. In questo caso, sebbene  la  scelta
del punto di flesso sia sottratta  al  rischio  di  manipolazioni  da
parte del mercato, mediante la presentazione di  offerte  di  comodo,
non  si  possono  escludere  altri  rischi  di  coordinamento  tra  i
concorrenti, facilitati dalla maggiore trasparenza nelle procedure di
gara, o tra la stazione appaltante e uno o  piu'  operatori,  per  la
determinazione del punto di flesso ad un livello  idoneo  a  favorire
questi ultimi. Infatti, come mostra il grafico di cui sopra,  ribassi
superiori a quelli del punto di flesso danno vantaggi molto  limitati
in termini di punteggio. Indipendentemente dai  rischi  corruttivi  o
collusivi, la  conoscenza  ex-ante  del  punto  di  flesso  incentiva
l'allineamento delle offerte verso quel valore. Pertanto, qualora  la
stazione appaltante decida di ricorrere a formule di attribuzione del
punteggio  indipendenti  e'  necessaria  un'adeguata  motivazione  in
ordine alle ragioni della scelta  e  ai  criteri  utilizzati  per  la
definizione del prezzo a base di gara,  della  formula  utilizzata  e
dell'eventuale punto di flesso. 
  Sotto un diverso profilo, considerato che le formule  indipendenti,
di regola, non  attribuiscono  un  punteggio  massimo  alla  migliore
offerta, si pone il problema  dell'eventuale  riparametrazione  anche
dell'offerta economica. Si deve, tuttavia, rilevare che nel  caso  di
formule   indipendenti   non   e'   possibile   il    ricorso    alla
riparametrazione, altrimenti (attribuendo un coefficiente pari a 1 al
concorrente che  offre  il  maggior  ribasso)  si  trasformerebbe  la
formula indipendente in una interdipendente,  in  quanto  si  farebbe
dipendere, in tal modo, il punteggio economico di ciascun concorrente
dalla  miglior  offerta.  Non  attribuendo   il   punteggio   massimo
all'offerta   economica   viene   meno,   quindi,    l'esigenza    di
riparametrazione dell'offerta tecnica, non ponendosi la necessita' di
ripristinare l'equilibrio tra le due componenti. 
  Per le forniture  e  per  taluni  servizi,  ovvero  quando  non  e'
necessario  esprimere  una  valutazione  di  natura  soggettiva,   e'
possibile attribuire il punteggio anche sulla base  tabellare  o  del
punteggio assoluto. In questo caso, sara' la presenza  o  assenza  di
una data qualita' e l'entita' della  presenza,  che  concorreranno  a
determinare il punteggio  assegnato  a  ciascun  concorrente  per  un
determinato  parametro.  Anche  in  questo  caso  si  attribuisce  il
punteggio 0 al concorrente che non presenta il requisito richiesto  e
un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente  che  presente
il requisito richiesto con intensita' maggiore. Ad esempio, se per il
rating di legalita' sono previsti fino a tre punti, e' attribuito  il
punteggio 0 a chi non ha il rating, il punteggio 1 a chi  lo  ha  con
una stella, 2 a chi ha due stelle e 3 a chi ha tre stelle. 
  Per l'attribuzione dei punteggi relativi in generale agli  elementi
quantitativi, oltre alle formule e  ai  metodi  sopra  descritti,  le
stazioni appaltanti possono utilizzare altri sistemi, esplicitati nel
bando o nella lettera di invito, purche' vengano rispettati i criteri
sopra evidenziati (ovvero  punteggio  nullo  per  l'offerta  che  non
presenta sconti e punteggio massimo per l'offerta con lo sconto  piu'
elevato) 
V. La   valutazione   degli   elementi   qualitativi:    i    criteri
  motivazionali. 
  Gli elementi di valutazione cosiddetti qualitativi  richiedono  una
valutazione discrezionale da parte dei commissari di gara. Al fine di
permettere ai concorrenti di presentare una  proposta  consapevole  e
alla commissione di gara di esprimere una valutazione  delle  offerte
coerente con gli obiettivi della stazione appaltante (si ricorda  che
la commissione di gara e' di  regola  composta  da  soggetti  esterni
all'amministrazione) e' assolutamente necessario che vengano indicati
- gia' nel bando o in qualsiasi altro atto di avvio  della  procedura
di affidamento - i criteri motivazionali  a  cui  deve  attenersi  la
commissione per la valutazione delle  offerte.  Tali  criteri  devono
essere  almeno  non  discriminatori  (ad  es.  non   possono   essere
introdotte  specifiche  tecniche  che  favoriscono   un   determinato
operatore), conosciuti da tutti i concorrenti e  basati  su  elementi
accessibili alle imprese. Il capitolato e  il  progetto,  per  quanto
possibile,  devono  essere  estremamente   dettagliati   e   precisi,
descrivendo i singoli elementi che compongono la prestazione. 
  Come indicato al comma 8  dell'art.  95  del  codice,  puo'  essere
opportuno, specie qualora il  criterio  sia  caratterizzato  da  piu'
aspetti da valutare separatamente l'uno dall'altro, che lo stesso sia
diviso in piu' sub criteri, ciascuno con il proprio sub punteggio. 
  La stazione appaltante resta libera di determinare il  criterio  di
attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa (con la
condizione  implicita  che  tale  criterio  rispetti  i  principi  di
proporzionalita',  trasparenza  e  che  abbia   basi   scientifiche),
tuttavia nella prassi applicativa si ricorre a due gruppi di  sistemi
alternativi: 
  a) l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare
poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al  criterio),
variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara; 
  b) il confronto a coppie tra le offerte  presentate,  da  parte  di
ciascun commissario di gara. 
  Sulla base del primo criterio, ciascun commissario  attribuisce  un
punteggio a ciascuna offerta. Le ragioni di tale attribuzione  devono
essere adeguatamente motivate e la motivazione deve essere  collegata
ai criteri presenti nel bando. 
  In relazione a ciascun criterio o  subcriterio  di  valutazione  la
stazione appaltante deve indicare gli specifici  profili  oggetto  di
valutazione, in maniera  analitica  e  concreta.  Con  riferimento  a
ciascun criterio o subcriterio  devono  essere  indicati  i  relativi
descrittori che consentono di definire i livelli qualitativi attesi e
di correlare agli stessi un  determinato  punteggio,  assicurando  la
trasparenza e la coerenza delle valutazioni. 
  Una volta che ciascun commissario ha attribuito il  coefficiente  a
ciascun  concorrente,  viene  calcolata  la  media  dei  coefficienti
attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente piu' elevato
e vengono di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti. 
  Nel caso in cui si scelga  di  attribuire  i  coefficienti  con  il
criterio del confronto a coppie il confronto avviene sulla base delle
preferenze accordate da ciascun commissario  a  ciascun  progetto  in
confronto con tutti gli altri,  secondo  i  parametri  contenuti  nei
documenti di gara. 
  Ciascun commissario  confronta  l'offerta  di  ciascun  concorrente
indicando  quale  offerta  preferisce  e  il  grado  di   preferenza,
variabile tra 1 e 6 (1 - nessuna preferenza; 2 - preferenza minima; 3
- preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande;  6
-  preferenza  massima),  eventualmente  utilizzando   anche   valori
intermedi. 
  Viene costruita una matrice con un numero di righe e un  numero  di
colonne pari al numero dei concorrenti  meno  uno  come  nell'esempio
sottostante, nel quale le lettere individuano i singoli  concorrenti;
in  ciascuna  casella  viene  collocata  la  lettera   corrispondente
all'elemento  che  e'  stato  preferito  con  il  relativo  grado  di
preferenza e, in caso di parita', vengono collocate nella casella  le
lettere dei  due  elementi  in  confronto,  assegnando  un  punto  ad
entrambe. 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Al termine dei confronti si attribuiscono i punteggi sulla base  di
uno dei due criteri: 
  1) si trasforma, per ciascun commissario, la somma dei coefficienti
attribuiti  mediante  il  «confronto  a  coppie»,   in   coefficienti
variabili tra zero e uno e si calcola la media  dei  coefficienti  di
ciascun commissario attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il
coefficiente medio piu' alto e agli altri  concorrenti  un  punteggio
conseguentemente proporzionale al coefficiente raggiunto; 
  2) si trasforma la somma dei coefficienti  attribuiti  dai  singoli
commissari mediante il «confronto a coppie» in coefficienti variabili
tra zero ed uno. 
  In alternativa si calcola la media dei coefficienti, variabili  tra
zero ed uno, calcolati dai singoli commissari mediante il  «confronto
a coppie», seguendo il criterio fondato sul calcolo  dell'autovettore
principale della matrice completa dei confronti a coppie, modificando
opportunamente la matrice sopra riportata, eventualmente  utilizzando
valori intermedi tra il  punteggio  1  (parita')  e  il  punteggio  2
(preferenza minima) della scala semantica, come  suggerito  da  Saaty
nell'utilizzo del metodo Analytic Hierarchy Process (AHP), per  tener
conto  di  offerte  che  differiscono  poco  dal   punto   di   vista
qualitativo. Tale metodo consente il calcolo di un indice di coerenza
attraverso il quale valutare la qualita' dei  punteggi  attribuiti  a
ciascun criterio e risulta percio' preferibile. 
  Il confronto a coppie per  l'attribuzione  del  punteggio  relativo
agli elementi qualitativi e' particolarmente adatto alle gare con  la
presenza di numerose offerte,  in  quanto  riduce  la  necessita'  di
attribuire piu' punteggi discrezionali  (e  relative  motivazionali),
tuttavia il numero di confronti  da  effettuare  cresce  notevolmente
all'aumentare del numero di offerte. Infatti, per ciascun criterio (o
sottocriterio) il  numero  di  confronti  da  effettuare  e'  pari  a
n*(n-1)/2, dove n e' il numero di concorrenti. Ad esempio se si hanno
4 concorrenti occorre effettuare 6 confronti, se il numero  cresce  a
10 il numero di confronti e'  pari  a  45,  se  si  arrivasse  a  100
concorrenti i confronti dovrebbero essere 4.950. 
VI. La formazione della graduatoria. 
  Dopo che la  commissione  di  gara  ha  effettuato  le  valutazioni
tecniche  per   l'attribuzione   dei   coefficienti   agli   elementi
qualitativi e attribuito i coefficienti agli  elementi  quantitativi,
occorre determinare, per ogni offerta, un dato numerico  finale  atto
ad individuare l'offerta migliore. 
  L'art. 95 prevede al comma 9 che le amministrazioni  aggiudicatrici
utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico
parametro numerico finale l'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  A  questo  fine  occorre  fare  riferimento  a   uno   dei   metodi
multi-criteri o- multi-obiettivi proposti  dalla  letteratura,  quali
l'aggregativo compensatore, l'Electre,  il  metodo  AHP,  il  Topsis.
Nessun metodo e' in assoluto il migliore. 
  La stazione appaltante puo' applicare il criterio di determinazione
del punteggio finale per ciascuna offerta  ritenuto  piu'  opportuno,
purche' tale criterio rispetti i seguenti principi: 
  a) avere basi scientifiche; 
  b) essere proporzionale con l'oggetto dell'appalto; 
  c) essere non discriminatorio, ovvero far  si'  che  se  un'offerta
presenta  valori  migliori  per  ciascun  coefficiente  rispetto   ad
un'altra anche il punteggio finale deve riflettere queste preferenze; 
  d) essere accuratamente descritto nel bando di gara. 
1. Il metodo aggregativo compensatore. 
  Il metodo aggregativo compensatore, semplice  e  intuitivo,  e'  il
piu' utilizzato dalle stazioni appaltanti; si basa  sulla  sommatoria
dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio,  ponderati  per  il
peso relativo del criterio. A ciascun candidato  il  punteggio  viene
assegnato sulla base della seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
dove: 
  Pi = Punteggio dell'offerta i-esima; 
  n = numero totale dei requisiti; 
  Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
  Vai = coefficiente della prestazione dell'offerta (a)  rispetto  al
requisito (i) variabile tra zero ed uno. 
  Il metodo  aggregativo  compensatore  presenta  l'inconveniente  di
compensare i punteggi attribuiti ai diversi elementi  e  di  colmare,
nell'ambito  del  punteggio   finale,   eventuali   profili   carenti
dell'offerta  con  quelli  piu'  completi.  Tale  metodo  inoltre  e'
particolarmente sensibile alle distorsioni descritte  per  i  criteri
economici, specie quando si  utilizza  l'interpolazione  lineare.  E'
evidente che  questo  problema  viene  meno  quando  si  utilizza  il
criterio del prezzo o costo fisso, poiche' non vi e'  piu'  l'offerta
economica da valutare. 
2. Il metodo Electre. 
  Il metodo  Electre  (Elimination  and  Choice  Traslating  Reality)
consente di superare gli inconvenienti sopra evidenziati, in  quanto,
a differenza del metodo aggregativo  compensatore,  non  permette  la
compensazione delle  risposte  carenti  per  determinati  criteri  di
valutazione. Il metodo Electre e' un metodo di aiuto  alle  decisioni
fondato sul principio del surclassamento. In  termini  operativi,  il
principio del surclassamento prevede che, date due alternative A e B,
si puo' affermare che A surclassa B qualora: 
  a) esiste una sufficiente maggioranza  di  criteri  di  valutazione
rispetto ai quali si puo' asserire che l'alternativa A e' preferibile
o indifferente rispetto alla alternativa B; 
  b) per nessuno dei criteri di valutazione non appartenenti a questa
maggioranza  di   criteri,   l'alternativa   B   risulta   ampiamente
preferibile all'alternativa A. 
  Il  primo  passo  consiste   nell'individuare   gli   elementi   di
valutazione di ciascun offerente per ciascuna prestazione e calcolare
gli scarti massimi per ciascuna di  essa.  Per  queste  finalita'  si
utilizza la seguente notazione: 
  aki e' il valore della prestazione dell'offerta i per  il  criterio
k; 
  akj e' il valore della prestazione dell'offerta j per  il  criterio
k; 
  sk e' il massimo scarto dell'intera gamma di valori per il criterio
k; 
  pk e' il peso attribuito al criterio k; 
  n il numero degli elementi da valutare k; 
  r e' il numero delle offerte da valutare. 
  Il secondo passo consiste nel  calcolo,  con  riferimento  ad  ogni
elemento di valutazione k, degli scarti fra ognuno dei valori offerti
rispetto agli altri valori offerti attraverso le seguenti formule: 
  Occorre eliminare dalla valutazione quegli elementi per i quali non
esiste variabilita' tra i diversi concorrenti. 
  Con il terzo passo si calcolano, con riferimento ad  ogni  elemento
di  valutazione  k,  sulla  base  di  tali  scarti,  gli  indici   di
concordanza e di discordanza attraverso le seguenti formule: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
qualora dij = 0 l'offerta i domina l'offerta j in  ogni  elemento  di
valutazione k pertanto la procedura di valutazione va effettuata  con
esclusione dell'offerta j. 
  Con il quarto passo  si  calcolano,  sulla  base  degli  indici  di
concordanza e di discordanza, gli indicatori unici  di  dominanza  di
ogni offerta rispetto a tutte le altre  offerte  con  una  delle  due
seguenti formule: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Infine, con il quinto passo, si  determina  il  punteggio  di  ogni
offerta sulla base di una delle due seguenti formule: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  A  differenza  del  metodo  aggregativo  compensatore,  il   metodo
Electre, limitatamente alle offerte relative a criteri di valutazione
di natura quantitativa  o  di  natura  qualitativa  misurabili,  puo'
essere  applicato  anche   senza   procedere   preliminarmente   alla
trasformazione dei relativi valori in coefficienti variabili tra zero
ed uno, in quanto e' sufficiente conoscere i  valori  assoluti  delle
offerte. 
  Si precisa, poi, che la soglia di anomalia prevista  dall'art.  97,
comma 3, del codice non e' in questo caso  calcolabile,  dal  momento
che la graduatoria delle offerte non e'  costruita  sulla  somma  dei
punteggi, ma sulla somma degli indici unici di  dominanza;  pertanto,
ancorche' non previsto nei documenti di gara, la stazione  appaltante
puo' eventualmente applicare il comma 6 dell'art. 97 del codice. 
3. Il metodo Topsis. 
  Il metodo parte dalla matrice  delle  prestazioni  gia'  vista  nel
metodo Electre. 
  Ogni elemento di detta  matrice  viene  normalizzato  nel  seguente
modo: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Successivamente gli elementi di ogni colonna  vengono  moltiplicati
per il peso assegnato all'elemento di valutazione: 
    vik = xik * pk 
  Si  ottiene  pertanto  una  matrice  pesata  e  normalizzata  delle
soluzioni. 
  Si individua poi la soluzione  ideale  scegliendo  tra  le  diverse
offerte i valori migliori degli elementi di valutazione; la soluzione
non-ideale e' invece quella  con  gli  elementi  peggiori.  In  altre
parole la soluzione ideale e' quella  che  si  ottiene  prendendo  il
valore piu' grande di  ogni  colonna  della  matrice  vik  mentre  la
soluzione non ideale e' quella  che  si  ottiene  prendendo  da  ogni
colonna di tale matrice il valore piu' piccolo. 
  Soluzione ideale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Soluzione non ideale: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La distanza euclidea di ogni alternativa  rispetto  alla  soluzione
ideale e' data dalla seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La distanza euclidea di ogni alternativa  rispetto  alla  soluzione
non ideale e' data dalla seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  La vicinanza rispetto alla soluzione ideale di ogni alternativa  e'
data dalla seguente equazione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  L'offerta migliore e' quella con il valore piu' grande di V. 
    Roma, 2 maggio 2018 
 
                                               Il Presidente: Cantone 
Linee guida approvate dal Consiglio nell'adunanza del 2  maggio  2018
  con delibera n. 424 
    Depositata presso la segreteria del Consiglio in data  14  maggio
2018 
Il Segretario: Esposito