IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n.  508,  concernente  la  riforma
delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e  coreutica
(Istituzioni AFAM); 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  febbraio
2003,  n.   132   recante   criteri   per   l'autonomia   statutaria,
regolamentare  e  organizzativa  delle   istituzioni   artistiche   e
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508; 
  Vista la legge del 31  dicembre  2009,  n.  196  recante  norme  di
contabilita' generale dello Stato; 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 di attuazione
dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge  31  dicembre
2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato  di
attuazione delle  opere  pubbliche,  di  verifica  dell'utilizzo  dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del
Fondo progetti; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Visto l'art. 9, comma  2-quater,  del  decreto-legge  11  settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  novembre
2014, n. 164,  che  ha  esteso  l'ambito  oggettivo  di  applicazione
dell'art. 10 del citato decreto-legge n. 104 del 2013, ricomprendendo
tra gli immobili oggetto di interventi di edilizia  scolastica  anche
quelli adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica; 
  Vista la legge 13 luglio 2015,  n.  107  recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle diposizioni legislative vigenti» che ha previsto,  all'art.  1,
comma 173, l'inserimento all'art. 10 del decreto-legge  12  settembre
2013 n. 104 convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  novembre
2013 n. 128, dei commi 2-bis e 2-ter; 
  Visto in particolare l'art.  10,  del  decreto-legge  12  settembre
2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge  n.  128/2013,
come modificato dalla legge n. 107/2015, che prevede: 
    al  comma  1  «[...]  di  favorire  interventi  straordinari   di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
antisismico, efficientamento energetico  di  immobili  di  proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici [...]»; 
    al comma 2-bis, per le medesime finalita' di cui al comma 1 e con
riferimento agli immobili di  proprieta'  pubblica  adibiti  all'alta
formazione artistica,  musicale  e  coreutica,  che  «le  istituzioni
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui all'art.
1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,  possono  essere  autorizzate
dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con   il
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,   a
stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicita'  e
di contenimento della spesa,  con  oneri  di  ammortamento  a  totale
carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la
Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' bancaria, ai sensi del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385. Ai sensi  dell'art.  1,  comma
75, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le rate di ammortamento dei
mutui attivati sono pagate agli  istituti  finanziatori  direttamente
dallo Stato. A tale fine sono stanziati contributi pluriennali pari a
euro 4 milioni annui per la  durata  dell'ammortamento  del  mutuo  a
decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'art. 1, comma 131, della citata  legge  n.  311  del
2004. [...]»; 
    al comma 2-ter che «le modalita' di attuazione  del  comma  2-bis
sono stabilite  con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,   di   concerto   con    il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca [...]». 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  del  23
gennaio 2015 recante  «Modalita'  di  attuazione  della  disposizione
legislativa relativa a operazioni di mutuo  che  le  Regioni  possono
stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale»; 
  Vista la legge del 28 dicembre 2015, n. 208 recante le disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016); 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209 concernente il «Bilancio di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2016  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  relativo  al
riordino della disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture; 
  Vista la legge 11  dicembre  2016,  n.  232,  di  approvazione  del
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  e
bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  di  approvazione  del
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
dicembre 2017 recante la «Ripartizione in capitoli  delle  unita'  di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020»; 
  Visto lo stanziamento sul capitolo 7225 dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca, pari ad euro 4 milioni annui  dal  2016  al  2045,  relativo
all'attuazione degli interventi sopraindicati; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del regio  decreto
18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 34-ter della legge 31  dicembre
2009, n. 196 e successive modificazioni, gli importi di 4 milioni  di
euro relativi agli anni 2016 e 2017 sono  conservati  in  bilancio  e
saranno utilizzati dal 2018 come contributi diretti alle  Istituzioni
AFAM; 
  Considerato che, in relazione ai tempi necessari  per  l'attuazione
della sopraindicata normativa, anche gli importi di 4 milioni di euro
relativi agli anni  2018  e  2019  dovranno  essere  utilizzati  come
contributo diretto alle Istituzioni AFAM; 
  Ritenuta la necessita'  di  definire,  mediante  l'adozione  di  un
decreto  di  concerto  dei  Ministri  interessati,  le  modalita'  di
attuazione della sopraindicata normativa, che consentano di ripartire
tale stanziamento sulla base di parametri  oggettivi  di  necessita',
equita' ed efficienza nella realizzazione degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'  art.  10,  commi
2-bis  e  2-ter,  del  decreto-legge  12  settembre  2013,   n.   104
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,  n.  128,
le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi  di  edilizia  delle
Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)
previsti dalla norma stessa, attraverso: 
    A. l'assegnazione di un contributo diretto alle Istituzioni,  con
riferimento alla complessiva somma di € 16.000.000,00  relativa  alla
quota degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; 
    B. la stipula di mutui, di durata pari a 26 anni,  con  oneri  di
ammortamento, per  l'importo  complessivo  di  €  4.000.000,00  annui
(comprensivi della quota capitale e interessi) a decorrere  dall'anno
2020,  mediante  utilizzo  delle  risorse  iscritte  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca.