IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                            di intesa con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 25 giugno 2015, che istituisce il  Fondo  Europeo  per
gli Investimenti Strategici (FEIS), e in particolare l'art. 2, numero
3) che definisce «banche  o  istituti  nazionali  di  promozione»  le
entita'  giuridiche  che  espletano  attivita'  finanziarie  su  base
professionale, cui e' stato conferito un mandato da uno Stato  membro
o da un'entita' di uno Stato membro, a livello centrale, regionale  o
locale, per svolgere attivita' di sviluppo o di promozione; 
  Vista la comunicazione COM(2015) 361  final  della  Commissione  al
Parlamento europeo e al Consiglio, del 22 luglio 2015, che  chiarisce
il ruolo delle banche nazionali di promozione a sostegno del piano di
investimenti per l'Europa, e in particolare il paragrafo 3.2  secondo
cui «Uno dei possibili modi  per  favorire  la  cooperazione  tra  le
banche  nazionali  di  promozione  e  la  BEI  sono  le   piattaforme
d'investimento»  e  «Le  piattaforme  d'investimento  possono  essere
societa' veicolo, conti gestiti,  accordi  di  cofinanziamento  o  di
condivisione dei rischi basati su contratti oppure accordi  stabiliti
con altri mezzi tramite i quali le entita' incanalano  un  contributo
finanziario  al  fine  di  finanziare  una  serie  di   progetti   di
investimento. Tra le piattaforme d'investimento possono rientrare  le
piattaforme nazionali o subnazionali che raggruppano piu' progetti di
investimento sul territorio di un dato Stato membro,  le  piattaforme
multinazionali o regionali che  raggruppano  partner  di  piu'  Stati
membri o paesi terzi interessati a progetti in una  determinata  zona
geografica e le piattaforme  tematiche  che  riuniscono  progetti  di
investimento in un dato settore»; 
  Vista  la   comunicazione   (2008/C   155/02)   della   Commissione
sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE  agli  aiuti
di Stato concessi sotto forma di garanzia che, tra l'altro, individua
alcune condizioni volte ad escludere la presenza di aiuti  di  Stato,
tra le quali: i) che  il  mutuatario  non  si  trovi  in  difficolta'
finanziarie;  ii)  che  l'entita'   della   garanzia   possa   essere
correttamente misurata al momento  della  concessione;  iii)  che  la
garanzia non assista piu' dell'80 percento del prestito  o  di  altra
obbligazione finanziaria in essere; iv) che  per  la  garanzia  venga
pagato un prezzo orientato al mercato; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in  particolare,  l'art.
1, commi da 822 a 830,  il  quale  prevede  la  possibilita'  che  le
operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento previste dal
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del 25 giugno 2015, ammissibili al Fondo Europeo per gli Investimenti
Strategici (FEIS) e promosse dalla Cassa depositi e prestiti  S.p.a.,
quale  istituto  nazionale  di  promozione,  siano  assistite   dalla
garanzia dello Stato e in particolare, l'art. 1, comma  823,  secondo
il quale: «Le piattaforme di investimento ammissibili  alla  garanzia
dello Stato sono approvate con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati» e il  comma  828,
secondo il quale «La Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'  impiegare
le risorse della gestione separata di cui all'art. 5,  comma  8,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per  contribuire
a realizzare  gli  obiettivi  del  FEIS,  tra  l'altro,  mediante  il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti  ai
sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto  della  disciplina
dell'Unione europea sugli aiuti di Stato»; 
  Visto l'art. 5, commi 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326, che prevede, tra l'altro, l'istituzione presso la Cassa depositi
e prestiti S.p.a.  della  gestione  separata  per  il  finanziamento,
mediante utilizzo del risparmio postale, di  attivita'  di  interesse
pubblico; 
  Visto l'art. 5, comma 24, del decreto-legge n. 269/2003,  il  quale
prevede che «Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni  e
formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di  impiego,  sotto
qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui  al  comma
8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione,  alle  garanzie
anche reali di qualunque tipo da  chiunque  e  in  qualsiasi  momento
prestate, sono  esenti  dall'imposta  di  registro,  dall'imposta  di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni  altra  imposta
indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non  si  applica  la
ritenuta di cui  ai  commi  2  e  3  dell'art.  26  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   sugli
interessi e gli altri  proventi  dei  conti  correnti  dedicati  alla
gestione separata di cui al comma 8»; 
  Visto il  documento  congiunto  della  Commissione  e  della  Banca
Europea per gli Investimenti denominato «European Fund for  strategic
investments, Rules applicable to operations with investment platforms
and national promotional banks or  institutions»,  pubblicato  il  18
marzo 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  3
agosto 2016, pubblicato nella GURI 6 ottobre 2016, n.  234,  che,  in
attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 824, della  legge  28
dicembre 2015, n.  208,  definisce  i  criteri,  le  modalita'  e  le
condizioni per la concessione e l'operativita' della  garanzia  dello
Stato di cui ai commi da 822 a 829 del medesimo art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208; 
  Visto in particolare l'art. 5 del menzionato decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  3  agosto  2016,   concernente
l'ammissione alla garanzia dello Stato delle  operazioni  finanziarie
ricomprese  nelle  piattaforme  di  investimento  promosse  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.a. che, tra l'altro, al comma 2, prevede  che
«Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia  del  Fondo
sono approvate, ai sensi dell'art.  1,  comma  823,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con i  Ministri  interessati.  Ciascun  decreto  di
approvazione puo' individuare, nei limiti indicati dalla legge e  dal
presente decreto, ulteriori modalita' e  condizioni  di  operativita'
della  garanzia  in  relazione  alle  specificita'  delle  operazioni
finanziarie da garantire»; 
  Visto l'accordo sottoscritto in data 11 marzo  2016  tra  la  Cassa
depositi e prestiti S.p.a., in  qualita'  di  Istituto  Nazionale  di
Promozione e la Banca Europea per gli Investimenti, avente lo  scopo,
tra l'altro,  di  (i)  istituire  e  strutturare  la  piattaforma  di
investimento «EFSI  Thematic  Investment  Platform  concerning  Large
Infrastructure Projects» finalizzata a sostenere la realizzazione  di
investimenti infrastrutturali, di ammontare minimo pari a 250 milioni
di euro, nel  comparto  (a)  delle  reti  di  trasporto  transeuropee
(TEN-T, che comprendono tra l'altro le reti stradali,  ferroviarie  e
marittime, oltre agli  hub  di  rete);  (b)  delle  reti  energetiche
transeuropee  (TEN-E,  che  includono  gli   interventi   finalizzati
all'interconnessione, all'interoperabilita'  e  allo  sviluppo  delle
reti di trasporto del gas  e  dell'elettricita',  anche  ai  fini  di
garantire  la  sicurezza  e  la  diversificazione  delle   fonti   di
approvvigionamento energetico); (c) della banda larga;  e  (d)  delle
infrastrutture sociali (sanita', istruzione, cultura  e  ambiente)  -
secondo i termini e condizioni previsti nel medesimo accordo, e  (ii)
definire  un  modello  di  gestione  coordinata   del   processo   di
investimento   finalizzato   alla   partecipazione    congiunta    al
finanziamento di un progetto infrastrutturale; 
  Vista la nota prot. n. OPS/MA-1/2017-074/AM/ep del 19  luglio  2017
della Banca Europea per gli Investimenti con la quale  (i)  e'  stata
comunicata a Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'avvenuta approvazione
in data 10 novembre 2016 da parte del Comitato per  gli  Investimenti
del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici  della  piattaforma
tematica  di  investimento  denominata  «EFSI   Thematic   Investment
Platform  concerning  Large  Infrastructure   Projects»,   ai   sensi
dell'Art. 9(5) del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento  europeo
e  del  Consiglio,  del  25  giugno  2015,  come  regolata  ai  sensi
dell'accordo sottoscritto in data 11 marzo 2016 tra la Cassa depositi
e prestiti S.p.A.  e  la  Banca  Europea  per  gli  Investimenti  ivi
allegato, ed (ii)  e'  stato  precisato  che  le  singole  operazioni
saranno    ammesse    nell'ambito    della    suddetta    piattaforma
subordinatamente all'approvazione degli organi competenti della Banca
Europea per gli Investimenti nonche' all'approvazione  da  parte  del
Comitato per gli Investimenti del supporto della garanzia del FEIS ai
sensi del suddetto regolamento (UE) 2015/1017; 
  Vista l'istanza presentata dalla Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.
al Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 agosto  2017  ai
sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 3 agosto 2016,  contenente  (i)  la  documentazione
relativa all'ammissione dell'intervento  al  Fondo  Europeo  per  gli
Investimenti  Strategici;  (ii)   la   tipologia   delle   operazioni
ammissibili  nell'ambito  della  piattaforma  di  investimento  «EFSI
Thematic  Investment   Platform   concerning   Large   Infrastructure
Projects»; (iii) l'importo massimo da garantire da parte dello Stato,
pari a euro 730 milioni, corrispondente  a  una  percentuale  massima
dell'80% dell'esposizione di  volta  in  volta  assunta  dalla  Cassa
depositi  e  prestiti  S.p.A.;  (iv)  i  criteri  di  calcolo   delle
commissioni dovute al Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge
28 dicembre  2015,  n.  208,  come  definiti  nel  documento  tecnico
denominato «Criteri  per  la  determinazione  della  remunerazione  a
mercato della garanzia dello Stato  rilasciata  a  favore  di  CDP  a
valere sulla piattaforma di investimento  «EFSI  Thematic  Investment
Platform concerning Large Infrastructure Projects»»; 
  Vista la lettera di  Consap  S.p.a.  prot.  n.  0208449/17  del  14
settembre 2017, con la quale la stessa - in qualita' di  gestore  del
Fondo di cui all'art. 1, comma 825, della legge 28 dicembre 2015,  n.
208 - ha  confermato  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
l'effettiva disponibilita' di risorse a valere sul suddetto Fondo,  a
fronte  dell'istanza  presentata  dalla  Cassa  depositi  e  prestiti
S.p.A.; 
  Ritenuto  necessario,  in   relazione   alle   specificita'   delle
operazioni  finanziarie   da   garantire   contenute   nella   citata
piattaforma tematica di investimento, indicare ulteriori modalita'  e
condizioni  di  operativita'  della  garanzia,  cosi'  come  previsto
all'art.  5,  comma  2,   del   menzionato   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze del 3 agosto 2016; 
  Vista la nota prot. n. 407 del 9  gennaio  2018  con  la  quale  il
Ministro dello sviluppo economico ha espresso la  propria  intesa  ai
sensi dell'art. 1, comma 823 della predetta legge 28  dicembre  2015,
n. 208; 
  Vista la nota prot. n. 4439 del 6 febbraio 2018  con  la  quale  il
Ministro delle infrastrutture e  trasporti  ha  espresso  la  propria
intesa ai sensi dell'art.  1,  comma  823  della  predetta  legge  28
dicembre 2015, n. 208; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Accordo BEI-CDP»: indica l'accordo sottoscritto  in  data  11
marzo 2016 tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e la Banca Europea
per gli Investimenti, avente lo scopo, tra l'altro, di (i)  istituire
e  strutturare  la   Piattaforma   finalizzata   al   sostegno   alla
realizzazione di investimenti infrastrutturali, di  ammontare  minimo
pari a 250 milioni di euro, secondo i termini e  condizioni  previsti
nel  medesimo  accordo,  e  (ii)  definire  un  modello  di  gestione
coordinata   del   processo   di   investimento   finalizzato    alla
partecipazione   congiunta   al   finanziamento   di   un    progetto
infrastrutturale; 
    b) «BEI»: la Banca Europea per gli Investimenti; 
    c) «CDP»: la Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.,  quale  Istituto
nazionale di promozione, ai sensi dell'art. 1, comma 826 della Legge; 
    d) «Decreto»: il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 3 agosto 2016; 
    e) «FEIS»: il Fondo Europeo per gli  Investimenti  Strategici  di
cui al regolamento  (UE)  2015/1017  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 giugno 2015; 
    f) «Finanziamento CDP»: indica ciascun finanziamento concesso  da
CDP in favore di un Prenditore finale nell'ambito della Piattaforma; 
    g) «Fondo»: il Fondo istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 1, comma 825,
della Legge; 
    h) «Gestore»: la Consap S.p.a., societa' a  capitale  interamente
pubblico, di cui  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  si
avvale, a norma dell'art. 19, comma 5, del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102, per la gestione del  Fondo,  previa  emanazione  di  un
apposito disciplinare, da sottoscriversi per accettazione  da  Consap
S.p.a.; 
    i) «Legge»: la legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
    j)  «Piattaforma»:  indica   la   piattaforma   di   investimento
denominata  «EFSI  Thematic  Investment  Platform  concerning   Large
Infrastructure Projects» approvata dal Comitato per gli  Investimenti
del FEIS in data 30 gennaio 2017 ed istituita con l'Accordo BEI-CDP; 
    k) «Prenditori finali»:  le  imprese,  di  qualunque  dimensione,
economicamente e finanziariamente sane, che rispettino i requisiti di
cui all'Accordo BEI-CDP e siano prenditrici finali dei fondi concessi
da CDP nell'ambito della Piattaforma.