IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28  dicembre  1995,
n. 549, concernente l'accertamento dei ricavi,  dei  compensi  e  del
volume d'affari in base a parametri  elaborati  tenendo  conto  delle
caratteristiche e  delle  condizioni  di  esercizio  della  specifica
attivita' svolta ed  identificando  a  tal  fine,  in  riferimento  a
settori omogenei di attivita', campioni  di  contribuenti  che  hanno
presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti  indici  di
natura economica e contabile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
gennaio 1996, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1996, concernente  l'elaborazione  dei
parametri per la determinazione  di  ricavi,  compensi  e  volume  di
affari  sulla  base  delle  caratteristiche  e  delle  condizioni  di
esercizio dell'attivita' svolta; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo
1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28  aprile  1997,
concernente la modifica dei suddetti parametri; 
  Visto l'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
maggio 1999,  n.  195,  il  quale  dispone  che,  nei  confronti  dei
contribuenti esercenti attivita' d'impresa o arti e  professioni  per
le quali  gli  studi  di  settore  non  sono  approvati  o  risultano
inapplicabili, le disposizioni in materia di parametri  si  applicano
per  gli  accertamenti  relativi  ai  periodi  d'imposta   successivi
all'anno 1997; 
  Visto l'art.  9-bis  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
concernente gli indici sintetici di  affidabilita'  fiscale,  che  al
comma 4 prevede che «i  contribuenti  cui  si  applicano  gli  indici
dichiarano,  anche  al  fine  di  consentire   un'omogenea   raccolta
informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti  per
l'applicazione degli stessi, sulla  base  di  quanto  previsto  dalla
relativa documentazione  tecnica  e  metodologica  approvata  con  il
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2,
indipendentemente  dal   regime   di   determinazione   del   reddito
utilizzato»  e  che  tale  disposizione  «si  applica,   nelle   more
dell'approvazione degli indici  per  tutte  le  attivita'  economiche
interessate, anche ai parametri previsti dall'art. 3, commi da 181  a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e agli  studi  di  settore
previsti dall'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427»; 
  Visto il testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917  e,
in particolare, l'art. 66 concernente le imprese minori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in  materia  di  accertamento
delle imposte sui redditi e, in particolare, l'art. 18 concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, recante «Istituzione dell'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,  recante
«Istituzione e  disciplina  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP)»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  regolamento   recante
«Modalita' per la presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle
imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive
e all'imposta sul valore aggiunto»; 
  Visti gli articoli 2 e 23 del decreto legislativo 30  luglio  1999,
n. 300, concernenti l'istituzione del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
  Vista la legge 27 luglio 2000, n.  212,  recante  «Disposizioni  in
materia di statuto dei diritti del contribuente»; 
  Visti i provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate  del
30 gennaio 2018, con i quali sono stati approvati i  modelli  per  la
comunicazione  dei  dati  rilevanti  ai  fini  dell'applicazione  dei
parametri, che  devono  essere  presentati  nell'anno  2018,  per  il
periodo d'imposta 2017; 
  Ritenuto, per finalita' di semplificazione, di apportare  modifiche
alla documentazione tecnica e metodologica  concernente  i  parametri
per le imprese minori in regime  di  contabilita'  semplificata,  per
consentire a tali soggetti l'applicazione degli stessi sulla base dei
dati compilati secondo il criterio di cassa, secondo quanto  previsto
dall'art. 66 del TUIR, e delle rimanenze di magazzino; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
         Interventi correttivi ai parametri per la gestione 
          delle imprese minori in contabilita' semplificata 
 
  1. I parametri, previsti dall'art. 3, commi da  181  a  189,  della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono applicati,  per  il  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre  2017,  sulla  base  delle  modifiche
indicate al comma 2. 
  2.  La  documentazione  tecnica  e  metodologica   dei   parametri,
contenuta nel decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del
29  gennaio  1996,  successivamente  modificato   dal   decreto   del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  27  marzo  1997,   e'
ulteriormente modificata prevedendo, per le imprese minori in  regime
di contabilita' semplificata, l'applicazione dei parametri sulla base
dei dati contabili individuati ai sensi dell'art. 66 del testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze di magazzino. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 maggio 2018 
 
                                                  Il Ministro: Padoan