IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO PER LO SPORT 
 
 
  Vista la legge 29 novembre  1995,  n.  522,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989»; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 26 novembre  2007,  n.  230,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della Convenzione internazionale contro  il  doping  nello
sport, con  allegati,  adottata  a  Parigi  nella  XXXIII  Conferenza
generale UNESCO il 19 ottobre 2005»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440,
recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento
della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping  e  per
la tutela della salute nelle attivita' sportive»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44, recante «Regolamento recante il riordino degli organi  collegiali
ed altri organismi operanti presso  il  Ministero  della  salute,  ai
sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che
ha trasferito le competenze della suddetta Commissione  alla  Sezione
per la vigilanza ed il controllo sul doping e  per  la  tutela  della
salute nelle  attivita'  sportive  del  Comitato  tecnico  sanitario,
nominato con decreto del Ministro  della  salute  20  maggio  2015  e
successive modificazioni; 
  Visto il proprio decreto 26 luglio 2017, recante  «Revisione  della
lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente
attive e delle  pratiche  mediche,  il  cui  impiego  e'  considerato
doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nel
supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale del  4  settembre
2017, n. 206 - Serie generale; 
  Visto l'emendamento all'allegato 1 della Convenzione internazionale
contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento
delle sostanze e dei metodi vietati  per  doping,  che  recepisce  la
lista  elaborata   dall'Agenzia   mondiale   antidoping   (WADA-AMA),
pubblicata sul sito internet dell'Agenzia stessa il 29 settembre 2017
ed in vigore dal 1° gennaio 2018; 
  Acquisita  la  proposta  della  Sezione  per  la  vigilanza  ed  il
controllo sul doping e per la tutela  della  salute  nelle  attivita'
sportive del Comitato tecnico sanitario formulata l'8 marzo 2018,  in
seduta straordinaria; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  la  lista  dei  farmaci,
delle sostanze biologicamente o  farmacologicamente  attive  e  delle
pratiche mediche, il cui impiego e'  considerato  doping  alla  lista
internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma  3,  della
legge 14 dicembre 2000, n. 376; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di  cui
all'allegato III  parte  integrante  del  presente  decreto,  il  cui
impiego e' considerato doping a norma  dell'art.  1  della  legge  14
dicembre  2000,  n.  376  -  ripartite  anche  nel   rispetto   delle
disposizioni della «Convenzione contro il  doping,  ratificata  dalla
legge  29  novembre  1995,  n.  522  -  in  adesione  all'emendamento
all'allegato 1 della "Convenzione  internazionale  contro  il  doping
nello sport"», adottata a Parigi  nella  XXXIII  Conferenza  generale
UNESCO il 19  ottobre  2005,  ratificata  ai  sensi  della  legge  26
novembre 2007, n. 230, contenente la nuova lista di riferimento delle
sostanze e dei metodi vietati per  doping,  che  recepisce  la  lista
elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in  vigore  dal
1° gennaio 2018 e riportata  nell'allegato  I  parte  integrante  del
presente decreto. 
  2. La lista di cui all'allegato III e'  costituita  dalle  seguenti
sezioni: 
    a) sezione 1: classi vietate; 
    b) sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate; 
    c) sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati; 
    d) sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi  attivi  e
dei relativi medicinali; 
    e) sezione 5: pratiche e metodi vietati. 
  3. Sono approvati i criteri di predisposizione e  di  aggiornamento
della lista, di cui all'allegato II, parte  integrante  del  presente
decreto.