IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, in materia di cooperazione nei settori della Giustizia e degli Affari interni; Vista la Convenzione stabilita in base al predetto articolo K3 del Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed alla cooperazione tra le Amministrazioni doganali (cosiddetta Convenzione «Napoli II»), fatta a Bruxelles il 18 dicembre 1997, ed in particolare l'art. 5, par. 1, della medesima Convenzione, che stabilisce la costituzione di Uffici di Coordinamento centrali all'interno dell'amministrazione doganale degli Stati membri; Vista la legge 30 dicembre 2008, n. 217, di ratifica ed esecuzione della predetta Convenzione «Napoli II», con la quale l'Italia ha sottoscritto e dato attuazione a quanto previsto nella medesima Convenzione e, in particolare, l'art. 3, comma 1, della predetta legge n. 217 del 2008 il quale stabilisce che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' individuato, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale non generale che assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento»; Visto il regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Vista la decisione 2009/917/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale, recepita con legge 7 luglio 2016 n. 122 - legge europea 2015-2016, art. 25; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 23 gennaio 1973, recante «approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale» - T.U.L.D.; Visto il decreto legislativo n. 374 dell'8 novembre 1990 recante Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie; Visto il decreto-legge n. 331 del 30 agosto 1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione); Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle Accise); Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma e l'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 25, 56 e 58, che prevedono rispettivamente, l'articolazione del Ministero dell'economia e delle finanze in Dipartimenti, le attribuzioni e l'organizzazione interna dello stesso; Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali sono determinate con decreti ministeriali di natura non regolamentare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, cosi' come modificato dai decreti ministeriali in data 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2015 e in data 8 giugno 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2017 che individuano e stabiliscono le attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto l'art. 63 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, che stabilisce le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; Vista la Convenzione triennale 2017-2019 tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia che, all'art. 6 dell'Allegato 1 disciplina nell'ambito della collaborazione operativa tra Ministero ed Agenzia la modalita' di utilizzo del personale da assegnare in posizione di distacco presso l'Ufficio centrale di coordinamento; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il 3 dicembre 2014, cosi' come modificato dai citati decreti ministeriali in data 19 giugno 2015 e in data 8 giugno 2017, concernenti la graduazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il combinato disposto dell'art. 1, della legge 23 aprile 1959, n. 189 e dell'art. 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 che stabilisce le competenze in materia di polizia economica e finanziaria della Guardia di finanza; Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 che prevede le modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con la Guardia di finanza e il coordinamento dell'attivita' svolta dai militari della Guardia di finanza impiegati con funzioni di collegamento o di supporto presso il Ministero; Considerato che con il sopracitato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2017 si e' provveduto all'istituzione del predetto «Ufficio centrale di coordinamento» presso l'Ufficio VI della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze e che occorre regolamentarne il funzionamento, senza ulteriori oneri a carico dello Stato; Ritenuto, altresi', di modificare l'assetto organizzativo di taluni uffici di livello dirigenziale non generale del Dipartimento delle finanze delineato nel suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, come modificato dai decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio definire le competenze gia' attribuite, anche alla luce dei compiti derivanti da modifiche in materia fiscale che determinano nuovi riflessi sulle attivita' d'istituto, adottando un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988 n. 400; Considerato che, per i riflessi che dette modifiche legislative comportano sulle attivita' del Dipartimento nel campo dell'IVA e delle accise, si ritiene necessario procedere, contestualmente, alla graduazione delle predette posizioni di livello dirigenziale, tenuto conto delle risorse disponibili e dei criteri di pesatura previsti dal vigente Contratto collettivo di lavoro dell'area 1 dirigenti; Ritenuto, stante la necessita' di avvalersi delle preesistenti strutture operative e al fine di garantire la neutralita' finanziaria della nuova graduazione, procedere a degradare di una fascia retributiva due incarichi dirigenziali non generali presso gli Uffici alle dirette dipendenze del direttore generale delle finanze, e precisamente l'incarico dirigenziale non generale ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di seconda fascia retributiva, e l'Ufficio II, di terza fascia retributiva che - al fine di assicurare il diretto collegamento tra tutte le attivita' connesse all'attivita' pre-legislativa - viene contestualmente privato di una competenza riallocata presso l'Ufficio III; Ritenuto, altresi', di modificare l'assetto organizzativo degli uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) del Dipartimento del tesoro delineato nel suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, come modificato dai decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio definire le competenze gia' attribuite, adottando un decreto ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988 n. 400; Considerato che, nell'ambito del Dipartimento del tesoro, le modifiche delle competenze degli uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) non determinano alcuna variazione sulla graduazione delle relative posizioni di livello dirigenziale; Su proposta del direttore generale delle finanze e del direttore generale del Tesoro; Informate le organizzazioni sindacali; Decreta: Art. 1 1. L'«Ufficio centrale di coordinamento», di cui alle premesse, e' composto, oltre alle unita' di personale in servizio presso l'Ufficio VI della Direzione relazioni internazionali del Dipartimento delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto, da un contingente di non meno di quattro e non piu' di otto unita', tratte in eguale numero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in seguito «Agenzia», in posizione di distacco e dalla Guardia di finanza. Il suddetto contingente e' designato dalle amministrazioni di appartenenza tenendo conto delle professionalita' nonche' della formazione linguistica internazionale richieste dall'incarico. Per quanto concerne il trattamento economico del personale dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli si applicano le disposizioni previste dall'art. 6 allegato 1 del paragrafo «collaborazione operativa tra Ministero ed Agenzia» della Convenzione tra il Ministero e la predetta Agenzia per gli esercizi 2017-2019; per quanto concerne il trattamento economico del personale della Guardia di finanza si applica il regime del personale previsto dall'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 27 febbraio 2013 richiamato nelle premesse.