IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo K3 del Trattato  sull'Unione  europea,  firmato  a
Maastricht il 7 febbraio 1992, in materia di cooperazione nei settori
della Giustizia e degli Affari interni; 
  Vista la Convenzione stabilita in base al predetto articolo K3  del
Trattato sull'Unione europea, relativa alla mutua assistenza ed  alla
cooperazione tra le Amministrazioni doganali (cosiddetta  Convenzione
«Napoli  II»),  fatta  a  Bruxelles  il  18  dicembre  1997,  ed   in
particolare  l'art.  5,  par.  1,  della  medesima  Convenzione,  che
stabilisce  la  costituzione  di  Uffici  di  Coordinamento  centrali
all'interno dell'amministrazione doganale degli Stati membri; 
  Vista la legge 30 dicembre 2008, n. 217, di ratifica ed  esecuzione
della predetta Convenzione «Napoli II»,  con  la  quale  l'Italia  ha
sottoscritto e dato  attuazione  a  quanto  previsto  nella  medesima
Convenzione e, in particolare, l'art.  3,  comma  1,  della  predetta
legge n. 217 del 2008  il  quale  stabilisce  che,  con  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.
400, e dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n. 300, e' individuato, nell'ambito  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, un ufficio di livello dirigenziale  non  generale  che
assume la denominazione di «Ufficio centrale di coordinamento»; 
  Visto il regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 ottobre  2013  che  istituisce  il  codice  doganale
dell'Unione; 
  Vista la decisione 2009/917/GAI del Consiglio dell'Unione  europea,
del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale,
recepita con legge 7 luglio 2016 n. 122 -  legge  europea  2015-2016,
art. 25; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  43  del  23
gennaio  1973,  recante   «approvazione   del   Testo   Unico   delle
disposizioni legislative in materia doganale» - T.U.L.D.; 
  Visto il decreto legislativo n. 374 dell'8  novembre  1990  recante
Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure  di
accertamento e controllo in attuazione delle direttive n.  79/695/CEE
del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981,  in  tema  di
procedure di  immissione  in  libera  pratica  delle  merci  e  delle
direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE  del  23
aprile 1982,  in  tema  di  procedure  di  esportazione  delle  merci
comunitarie; 
  Visto il decreto-legge n. 331 del 30 agosto  1993,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 ottobre  1993,  n.  427  (Armonizzazione
delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sugli  oli   minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche,  sui  tabacchi  lavorati  e  in
materia di IVA con quelle recate da  direttive  CEE  e  modificazioni
conseguenti a detta armonizzazione); 
  Visto il decreto legislativo n. 504  del  26  ottobre  1995  (Testo
Unico delle Accise); 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma e l'organizzazione del Governo, a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 25,  56  e
58, che  prevedono  rispettivamente,  l'articolazione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  in  Dipartimenti,  le  attribuzioni  e
l'organizzazione interna dello stesso; 
  Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e),  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, che prevede che l'organizzazione e la disciplina  degli
uffici dei Ministeri per la  definizione  dei  compiti  delle  unita'
dirigenziali nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali  generali  sono
determinate con decreti ministeriali di natura non regolamentare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter e 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  214  del  15
settembre 2014, cosi' come modificato  dai  decreti  ministeriali  in
data 19 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7
settembre 2015 e in data 8  giugno  2017  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2017 che individuano e stabiliscono  le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; 
  Visto l'art. 63 del predetto decreto legislativo n. 300  del  1999,
che  stabilisce  le  competenze  dell'Agenzia  delle  dogane  e   dei
monopoli; 
  Vista  la  Convenzione  triennale  2017-2019   tra   il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e   l'Agenzia   che,   all'art.   6
dell'Allegato 1 disciplina nell'ambito della collaborazione operativa
tra Ministero ed Agenzia la modalita' di utilizzo  del  personale  da
assegnare in posizione  di  distacco  presso  l'Ufficio  centrale  di
coordinamento; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  20
ottobre 2014, registrato dalla Corte dei conti il  3  dicembre  2014,
cosi' come modificato dai citati  decreti  ministeriali  in  data  19
giugno 2015 e in data 8 giugno 2017, concernenti la graduazione degli
uffici centrali di livello dirigenziale non  generale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Visto il combinato disposto dell'art.  1,  della  legge  23  aprile
1959, n. 189 e dell'art. 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68 che stabilisce le competenze in materia  di  polizia  economica  e
finanziaria della Guardia di finanza; 
  Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n.  67  che  prevede  le
modalita' attraverso le quali sono assicurati il collegamento con  la
Guardia di finanza  e  il  coordinamento  dell'attivita'  svolta  dai
militari  della  Guardia  di  finanza  impiegati  con   funzioni   di
collegamento o di supporto presso il Ministero; 
  Considerato  che  con   il   sopracitato   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  8  giugno  2017  si  e'  provveduto
all'istituzione del  predetto  «Ufficio  centrale  di  coordinamento»
presso l'Ufficio VI  della  Direzione  relazioni  internazionali  del
Dipartimento  delle  finanze  e   che   occorre   regolamentarne   il
funzionamento, senza ulteriori oneri a carico dello Stato; 
  Ritenuto, altresi', di modificare l'assetto organizzativo di taluni
uffici di livello dirigenziale non generale  del  Dipartimento  delle
finanze delineato nel suddetto decreto del Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  17  luglio  2014,   come   modificato   dai   decreti
ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017, per meglio  definire
le competenze gia' attribuite, anche alla luce dei compiti  derivanti
da modifiche in materia fiscale che determinano nuovi riflessi  sulle
attivita' d'istituto, adottando  un  decreto  ministeriale  ai  sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto  1988  n.
400; 
  Considerato che, per i riflessi  che  dette  modifiche  legislative
comportano sulle attivita' del  Dipartimento  nel  campo  dell'IVA  e
delle accise, si ritiene necessario procedere, contestualmente,  alla
graduazione delle predette posizioni di livello dirigenziale,  tenuto
conto delle risorse disponibili e dei criteri  di  pesatura  previsti
dal vigente Contratto collettivo di lavoro dell'area 1 dirigenti; 
  Ritenuto, stante la  necessita'  di  avvalersi  delle  preesistenti
strutture operative e al fine di garantire la neutralita' finanziaria
della  nuova  graduazione,  procedere  a  degradare  di  una   fascia
retributiva due incarichi dirigenziali non generali presso gli Uffici
alle dirette dipendenze  del  direttore  generale  delle  finanze,  e
precisamente l'incarico dirigenziale non generale ai sensi  dell'art.
19, comma 10, del decreto legislativo n. 165  del  2001,  di  seconda
fascia retributiva, e l'Ufficio II, di terza fascia retributiva che -
al fine di assicurare il diretto collegamento tra tutte le  attivita'
connesse  all'attivita'  pre-legislativa  -   viene   contestualmente
privato di una competenza riallocata presso l'Ufficio III; 
  Ritenuto, altresi', di  modificare  l'assetto  organizzativo  degli
uffici IV e V della Direzione I (Analisi economico - finanziaria) del
Dipartimento del tesoro delineato nel suddetto decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze 17 luglio  2014,  come  modificato  dai
decreti ministeriali del 19 giugno 2015 e 8 giugno 2017,  per  meglio
definire  le  competenze  gia'  attribuite,  adottando   un   decreto
ministeriale ai sensi dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e)  della
legge 23 agosto 1988 n. 400; 
  Considerato  che,  nell'ambito  del  Dipartimento  del  tesoro,  le
modifiche delle competenze degli uffici IV  e  V  della  Direzione  I
(Analisi economico - finanziaria) non determinano  alcuna  variazione
sulla graduazione delle relative posizioni di livello dirigenziale; 
  Su proposta del direttore generale delle finanze  e  del  direttore
generale del Tesoro; 
  Informate le organizzazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'«Ufficio centrale di coordinamento», di cui alle premesse,  e'
composto, oltre alle unita' di personale in servizio presso l'Ufficio
VI della Direzione relazioni internazionali  del  Dipartimento  delle
finanze alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  da  un
contingente di non meno di quattro e non piu' di otto unita',  tratte
in eguale numero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in seguito
«Agenzia», in posizione di distacco e dalla Guardia  di  finanza.  Il
suddetto  contingente   e'   designato   dalle   amministrazioni   di
appartenenza  tenendo  conto  delle  professionalita'  nonche'  della
formazione linguistica internazionale  richieste  dall'incarico.  Per
quanto concerne il trattamento economico del  personale  dell'Agenzia
delle dogane e dei Monopoli si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 6 allegato 1 del paragrafo  «collaborazione  operativa  tra
Ministero ed  Agenzia»  della  Convenzione  tra  il  Ministero  e  la
predetta Agenzia per gli esercizi 2017-2019; per quanto  concerne  il
trattamento economico del  personale  della  Guardia  di  finanza  si
applica il regime del personale previsto dall'art. 12, comma  5,  del
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  n.  67  del  27
febbraio 2013 richiamato nelle premesse.