IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante «Ordinamento della professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3, del 2018, recante il «Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie», che sostituisce i capi I, II e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 3 del 2018 il quale prevede, al primo periodo, che nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti, tra gli altri, gli Ordini dei biologi e, al secondo periodo, che qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni; Visto l'art. 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, il quale prevede, al secondo periodo, che il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile e, al terzo periodo, che il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; Sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che, con nota in data 22 marzo 2018, ha espresso l'avviso secondo cui e' opportuno evitare un'articolazione territoriale eccessivamente frammentata, tenuto conto del dato storico legato alla natura esclusivamente nazionale dell'Ordine, e che pertanto puo' disporsi che i vari Ordini abbiano per competenza territoriale una o piu' regioni; Tenuto conto che, con la medesima nota, il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha proposto i nominativi dei Commissari straordinari degli ordini; Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9, comma 3, della legge 11 gennaio 2018, n. 3; Decreta: Art. 1 Costituzione degli Ordini dei biologi 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni, sono costituiti i seguenti Ordini dei biologi: Ordine dei biologi della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria, con sede in Torino, competente su tutto il territorio delle Regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria; Ordine dei biologi della Lombardia, con sede in Milano, competente su tutto il territorio della Regione Lombardia; Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige, con sede in Padova, competente su tutto il territorio delle Regioni Veneto, Friuli Venezia-Giulia e Trentino Alto-Adige; Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche, con sede in Bologna, competente su tutto il territorio delle Regioni Emilia-Romagna e Marche; Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria, con sede in Firenze, competente su tutto il territorio delle Regioni Toscana e Umbria; Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con sede in Roma, competente su tutto il territorio delle Regioni Lazio e Abruzzo; Ordine dei biologi della Campania e del Molise, con sede in Napoli, competente su tutto il territorio delle Regioni Campania e Molise; Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata, con sede in Bari, competente su tutto il territorio delle Regioni Puglia e Basilicata; Ordine dei biologi della Calabria, con sede in Catanzaro, competente su tutto il territorio della Regione Calabria; Ordine dei biologi della Sicilia, con sede in Palermo, competente su tutto il territorio della Regione Sicilia; Ordine dei biologi della Sardegna, con sede in Cagliari, competente su tutto il territorio della Regione Sardegna.