IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto la legge 24 maggio 1967, n. 396, recante  «Ordinamento  della
professione di biologo», come modificata dalla legge 11 gennaio 2018,
n. 3, recante: «Delega  al  Governo  in  materia  di  sperimentazione
clinica di medicinali nonche'  disposizioni  per  il  riordino  delle
professioni sanitarie e per  la  dirigenza  sanitaria  del  Ministero
della salute»; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della citata legge n. 3, del 2018, recante
il  «Riordino  della  disciplina  degli  Ordini   delle   professioni
sanitarie»,  che  sostituisce  i  capi  I,  II  e  III  del   decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.
233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; 
  Visto  l'art.  1,  comma  1,  del  decreto  legislativo  del   Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come modificato dall'art. 4,
comma 1, della legge n.  3  del  2018  il  quale  prevede,  al  primo
periodo, che nelle  circoscrizioni  geografiche  corrispondenti  alle
province esistenti alla data del 31 dicembre  2012  sono  costituiti,
tra gli altri, gli Ordini dei biologi  e,  al  secondo  periodo,  che
qualora il numero dei professionisti residenti  nella  circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello
nazionale ovvero  sussistano  altre  ragioni  di  carattere  storico,
topografico,  sociale  o  demografico,  il  Ministero  della  salute,
d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati,  puo'  disporre  che  un  Ordine  abbia  per  competenza
territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche confinanti  ovvero
una o piu' regioni; 
  Visto l'art. 9, comma 3, della citata legge n. 3 del 2018, il quale
prevede, al secondo periodo, che il Ministro della salute, sentito il
Consiglio  dell'Ordine  nazionale  dei  biologi,  adotta   gli   atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine  dei  biologi  e
nomina i  commissari  straordinari  per  l'indizione  delle  elezioni
secondo le  modalita'  previste  dal  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 in quanto applicabile  e,  al
terzo periodo, che il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi  in
essere alla data di entrata in vigore della  legge  resta  in  carica
fino alla  fine  del  proprio  mandato  con  le  competenze  ad  esso
attribuite dalla legislazione vigente; 
  Sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale  dei  biologi  che,  con
nota in data 22 marzo 2018,  ha  espresso  l'avviso  secondo  cui  e'
opportuno  evitare   un'articolazione   territoriale   eccessivamente
frammentata,  tenuto  conto  del  dato  storico  legato  alla  natura
esclusivamente nazionale dell'Ordine, e che  pertanto  puo'  disporsi
che i vari Ordini abbiano per  competenza  territoriale  una  o  piu'
regioni; 
  Tenuto conto che, con la medesima nota,  il  Consiglio  dell'Ordine
nazionale  dei  biologi  ha  proposto  i  nominativi  dei  Commissari
straordinari degli ordini; 
  Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione all'art. 9,  comma  3,
della legge 11 gennaio 2018, n. 3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Costituzione degli Ordini dei biologi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legislativo del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile  1956,  n.  561,  e  successive  modificazioni,  sono
costituiti i seguenti Ordini dei biologi: 
    Ordine dei biologi  della  Val  d'Aosta,  del  Piemonte  e  della
Liguria, con sede in Torino, competente su tutto il territorio  delle
Regioni Val d'Aosta, Piemonte e Liguria; 
    Ordine  dei  biologi  della  Lombardia,  con  sede   in   Milano,
competente su tutto il territorio della Regione Lombardia; 
    Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli  Venezia-Giulia  e  del
Trentino Alto-Adige, con sede  in  Padova,  competente  su  tutto  il
territorio delle Regioni Veneto,  Friuli  Venezia-Giulia  e  Trentino
Alto-Adige; 
    Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche,  con  sede
in  Bologna,  competente  su  tutto  il  territorio   delle   Regioni
Emilia-Romagna e Marche; 
    Ordine dei biologi della  Toscana  e  dell'Umbria,  con  sede  in
Firenze, competente su tutto il territorio delle  Regioni  Toscana  e
Umbria; 
    Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo, con  sede  in  Roma,
competente su tutto il territorio delle Regioni Lazio e Abruzzo; 
    Ordine dei biologi della Campania  e  del  Molise,  con  sede  in
Napoli, competente su tutto il territorio delle  Regioni  Campania  e
Molise; 
    Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata, con  sede  in
Bari, competente su  tutto  il  territorio  delle  Regioni  Puglia  e
Basilicata; 
    Ordine  dei  biologi  della  Calabria,  con  sede  in  Catanzaro,
competente su tutto il territorio della Regione Calabria; 
    Ordine dei biologi della Sicilia, con sede in Palermo, competente
su tutto il territorio della Regione Sicilia; 
    Ordine  dei  biologi  della  Sardegna,  con  sede  in   Cagliari,
competente su tutto il territorio della Regione Sardegna.