IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni nella legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto il decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con
il Ministro della funzione pubblica ed il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 20 settembre 2004, n. 245, come modificato dal  decreto
del Ministro della salute 29 marzo 2012, n. 53, emanato  di  concerto
con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e
delle finanze e, in particolare, gli articoli 10, comma 2, lettera e)
e 19; 
  Visti i decreti del Ministro della salute 17  novembre  2016  e  31
gennaio  2017,  con  cui  il  prof.   Mario   Melazzini   e'   stato,
rispettivamente,   nominato   e   confermato    direttore    generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - 17 giugno 2016, n. 140; 
  Visto  il  regolamento  recante  norme  sull'organizzazione  e   il
funzionamento della Commissione consultiva tecnico  -  scientifica  e
del Comitato prezzi e rimborso, approvato con delibera del  Consiglio
di amministrazione 20 gennaio 2014, n. 7; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e in particolare gli articoli
16 e 17; 
  Visto l'art. 15, comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012,  n.  135,
secondo    cui    «nell'adottare    eventuali    decisioni     basate
sull'equivalenza terapeutica  fra  medicinali  contenenti  differenti
principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e  documentate
valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco»; 
  Visto  il  verbale  della  seduta  del  12  febbraio   2016   della
Commissione   tecnico-scientifica   dell'AIFA,   con   cui    vengono
individuati ed approvati i «Criteri da applicare per  la  valutazione
da parte di AIFA delle richieste di equivalenza terapeutica fra due o
piu' farmaci»; 
  Vista  la  determinazione  n.  204/2014,  avente  ad   oggetto   la
«Procedura  di  applicazione   dell'art.   15,   comma   11-ter   del
decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (disposizioni  urgenti  per  la
revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai
cittadini nonche' di rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del
settore bancario) convertito con  modificazioni  in  legge  7  agosto
2012, n. 135.»; 
  Vista la determinazione n.  458/2016,  concernente  «Riforma  della
determinazione recante "Procedura di applicazione dell'art. 15, comma
11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario) convertito  con  modificazioni  nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, e s.m.i."», con la quale sono stati  adottati  i
criteri da utilizzare per  stabilire  l'equivalenza  terapeutica  fra
medicinali contenenti differenti principi attivi; 
  Vista  la  determinazione   n.   697/2016,   recante   «Sospensione
dell'efficacia della determinazione AIFA-DG n. 458 del 31 marzo 2016,
concernente  "Riforma  della  determinazione  recante  Procedura   di
applicazione dell'art. 15, comma 11-ter, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95  (Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore   bancario)
convertito con modificazioni nella legge 7  agosto  2012,  n.  135  e
s.m.i."», con la quale la richiamata determinazione  n.  458/2016  e'
stata sospesa per un termine di novanta giorni, prorogabili una  sola
volta, ai fini di un riesame tecnico della stessa; 
  Vista  la  determinazione  n.  1134/2016,  recante  «Proroga  della
sospensione della determinazione AIFA-DG n. 458 del  31  marzo  2016,
concernente  "Riforma  della  determinazione  recante  Procedura   di
applicazione dell'art. 15, comma 11-ter, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95  (Disposizioni  urgenti  per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese  del  settore   bancario)
convertito con modificazioni nella legge 7  agosto  2012,  n.  135  e
s.m.i."», con la  quale  e'  stata  prorogata  la  sospensione  della
determinazione n. 458/2016 per ulteriori novanta giorni, al  fine  di
concludere l'attivita' di riesame tecnico della medesima; 
  Vista  la  determinazione  n.  1571/2016,  recante  «Revoca   della
determinazione AIFA-DG n. 458 del 31 marzo 2016, concernente «Riforma
della determinazione recante Procedura di applicazione dell'art.  15,
comma 11-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95  (Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale
delle imprese del  settore  bancario)  convertito  con  modificazioni
nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i."», con la quale, a seguito
delle   soprarichiamate   sospensioni   dell'efficacia,   e'    stata
definitivamente revocata la determinazione n. 458/2016,  al  fine  di
individuare criteri quanto  piu'  possibile  oggettivi  per  valutare
l'equivalenza terapeutica tra piu' farmaci e al  fine  di  procedere,
nell'ottica della definizione di un nuovo modello di governance della
spesa farmaceutica, ad un  confronto  nell'ambito  del  Tavolo  sulla
farmaceutica, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico; 
  Ritenuto, ad esito del riesame della determinazione n. 458/2016, di
confermare i contenuti della stessa, con particolare riferimento alle
finalita' ed ambito di applicazione,  criteri  per  l'identificazione
dei farmaci valutabili in equivalenza terapeutica, compiti della CTS,
prove di efficacia e  sicurezza  da  considerare  nella  valutazione,
soggetti  che  possono  presentare  richiesta   di   valutazione   di
equivalenza terapeutica; 
  Considerato  che   le   valutazioni   in   ordine   all'equivalenza
terapeutica  tra  diversi  principi  attivi   rivestono   particolare
rilevanza per la tutela della salute, nonche' ai fini della  garanzia
dei livelli essenziali di assistenza e della uniforme erogazione, sul
territorio nazionale, delle prestazioni ad essi riconducibili; 
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno  procedere  all'adozione   presente
determinazione, al fine di disciplinare la procedura da  seguire  per
sottoporre all'Agenzia italiana del farmaco la richiesta di parere di
cui all'art. 15, comma 11-ter, del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, nonche' per chiarire alle Regioni quali siano i requisiti  che  i
medicinali contenenti principi attivi diversi  devono  possedere  per
poter essere ammessi alla valutazione di equivalenza terapeutica; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Sono adottate le «Linee guida sulla  procedura  di  applicazione
dell'art. 15, comma 11-ter del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito con modificazioni in legge 7  agosto  2012,  n.  135»  (di
seguito «Linee Guida»), al cui interno sono stati  anche  inseriti  i
«Criteri da applicare per la  valutazione  da  parte  di  AIFA  delle
richieste  di  equivalenza  terapeutica  fra  due  o  piu'  farmaci»,
individuati  ed  approvati  dalla   Commissione   tecnico-scientifica
dell'AIFA nel corso della seduta del 12 febbraio 2016. 
  2. Le Linee guida di cui al comma 1 costituiscono parte  integrante
della presente determinazione.