IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                  per i trasporti, la navigazione, 
                 gli affari generali ed il personale 
 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  35,  «Attuazione
della direttiva 2008/68/CE relativa al  trasporto  interno  di  merci
pericolose che abroga le direttive 96/49/CE e 96/87/CE ed i correlati
provvedimenti di attuazione; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162  di  attuazione
delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE  relative  alla  sicurezza  e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie; 
  Visto il decreto legislativo 24  marzo  2011,  n.  43,  «Attuazione
della direttiva 2008/110/CE  che  modifica  la  direttiva  2004/49/CE
relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
3 gennaio 2011, recante autorizzazione  alla  circolazione  nazionale
dei vagoni cisterna adibiti al trasporto di  merci  pericolose  della
classe 2 del RID e armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e  22
luglio 1930, con l'Allegato II «Trasporto per Ferrovia»  del  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 35,  di  attuazione  della  direttiva
2008/68/CE relativa al trasporto interno di merci pericolose; 
  Vista la legge 21 novembre 2014, n. 174 Ratifica ed esecuzione  del
Protocollo  di  modifica  della  Convenzione  relativa  ai  trasporti
internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a  Vilnius
il 3 giugno 1999 ed  in  particolare  l'allegato  all'appendice  C  -
Regolamento concernente  il  trasporto  internazionale  per  ferrovia
(RID); 
  Vista  la  legge  7  luglio  2016,  n.  122  -   Disposizioni   per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2015-2016; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  dicembre  2017   n.   585   -
Omologazioni ed imballaggi  nel  trasporto  internazionale  di  merci
pericolose. (Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018); 
  Vista la direttiva (UE) n. 2016/798 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie in  fase
di recepimento; 
  Vista la direttiva (UE) n. 2016/797 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11  maggio  2016  relativa  all'interoperabilita'  del
sistema ferroviario dell'Unione europea in fase di recepimento; 
  Vista la circolare n. 59  del  23  novembre  2017  della  Direzione
generale per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie relativa al
rafforzamento del presidio della sicurezza in  materia  di  trasporto
per ferrovia di merci pericolose per i gas della Classe 2  e  per  le
materie presentate al trasporto allo stato liquido  delle  Classi  3,
4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9, in carri-cisterna, cisterne
mobili, container-cisterna o casse mobili cisterna (tank-container); 
  Vista la circolare ANSF n. 14110 del 27 dicembre 2017 contenente le
istruzioni  operative  per  l'irrogazione  di   sanzioni   da   parte
dell'ANSF; 
  Visto il parere dell'Avvocatura dello  Stato  rilasciato  con  nota
prot. CT 18266/2017 sez. VII relativo agli obblighi  di  accertamento
delle violazioni nell'ambito del trasporto di  merci  pericolose  per
ferrovia; 
  Vista la direttiva del Ministro prot. n. 238 dell'8 maggio 2018 con
cui sono state date indicazioni  per  riordinare  e  regolamentare  i
rapporti tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei compiti loro
gia' attribuiti  dalla  normativa  vigente  nel  trasporto  di  merci
pericolose per ferrovia; 
  Ritenuto  di  dover  dare  immediata  attuazione   alla   succitata
direttiva; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  garantire  un  rafforzamento   delle
attivita'  di  controllo  e  vigilanza  in   materia   di   trasporto
ferroviario delle  merci  pericolose.  Cio'  anche  alla  luce  delle
direttive europee di recente emanazione ed in fase di recepimento che
hanno  inserito  nell'ambito  di  tali  direttive  nuove  figure   ed
attribuito specifiche responsabilita' a nuovi soggetti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Definizioni ed acronimi 
 
  Ai fini del presente decreto, si definiscono: 
    1. RID: il regolamento relativo al trasporto internazionale delle
merci pericolose per ferrovia,  che  figura  come  appendice  C  alla
convenzione  sul  trasporto  internazionale  per  ferrovia   (COTIF),
conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999, e successive modificazioni; 
    2. ADR: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose su strada, concluso a Ginevra il 30  settembre
1957, e successive modificazioni; 
    3. ADN: l'accordo europeo relativo  al  trasporto  internazionale
delle merci pericolose per vie navigabili interne, concluso a Ginevra
il 26 maggio 2000, e successive modificazioni; 
    4. codice IMDG: codice internazionale per il trasporto  marittimo
delle merci pericolose, adottato  dall'Organizzazione  internazionale
marittima (IMO) con risoluzione A.81(IV) del 27 settembre 1965; 
    5. convenzione CSC: Convenzione  internazionale  sulla  sicurezza
dei contenitori (CSC) adottata a Ginevra il 2  ottobre  1973,  e  sua
esecuzione; 
    6. Dipartimento: Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,
Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari  generali  ed
il personale; 
    7. ANSF: Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie; 
    8. RFI: Gestore dell'infrastruttura nazionale; 
    9. POLFER: Ministero dell'interno - Dipartimento  della  pubblica
sicurezza - Direzione centrale per la polizia stradale,  ferroviaria,
delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato -
Servizio polizia ferroviaria.