IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge  n.  196  del  2009  il
quale prevede che, ai fini della applicazione delle  disposizioni  in
materia di finanza pubblica, dal 2012, per amministrazioni  pubbliche
si intendono gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a  fini  statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 14, comma 6, della legge n. 196  del  2009,  il  quale
prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione degli enti
di previdenza, trasmettono quotidianamente  alla  banca  dati  SIOPE,
tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti  tutti  gli
incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri uniformi  su
tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate dei servizi
di tesoreria e di cassa e gli uffici postali  che  svolgono  analoghi
servizi non possono accettare disposizioni di pagamento  prive  della
codificazione uniforme; 
  Visto l'art. 14, comma 8, della legge n. 196 del 2009, che  prevede
che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la  Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n.  281,  stabilisce,  con  propri  decreti,  la  codificazione,   le
modalita' e i tempi per l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 6 e 7 dello stesso art. 14; 
  Visto l'art. 14, comma 8-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del  ciclo  completo
delle entrate e delle spese, le  amministrazioni  pubbliche  ordinano
gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio   tesoriere   o   cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  lo
standard Ordinativo Informatico  emanato  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, e  che  i  tesorieri  e  i  cassieri  non  possono
accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto l'art. 14, comma 8-ter, della legge n. 196 del 2009 il  quale
prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle  finanze,
sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita'
e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al  comma  8-bis
del medesimo articolo; 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
Amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle
finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello   Stato,
dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto l'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite  nel  conto
economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 2017, che comprende le  Autorita'
portuali, sino all'insediamento dei nuovi organi delle  Autorita'  di
sistema portuali; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  concernente  il  riordino
della legislazione in materia portuale, come modificata e  integrata,
in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7  agosto
2015, n. 124, dal decreto legislativo 4 agosto 2016,  n.  169  e  dal
decreto legislativo 13 dicembre 2017, n.  232,  recante  disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo n. 169 del 2016; 
  Visto l'art. 6, della legge n. 84 del  1994  che  ha  istituito  le
Autorita'  di  sistema  portuali,  enti  pubblici  non  economici  di
rilevanza nazionale  a  ordinamento  speciale,  dotati  di  autonomia
amministrativa,   organizzativa,   regolamentare,   di   bilancio   e
finanziaria, che applicano  le  disposizioni  attuative  dell'art.  2
della legge n. 196 del 2009, in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge  n.  196  del
2009,  in  materia  di  adeguamento  ed  armonizzazione  dei  sistemi
contabili delle amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  della
legge n. 196 del  2009,  ad  esclusione  delle  regioni,  degli  enti
locali, dei loro enti ed  organismi  strumentali  e  degli  enti  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.  91  del
2011, il quale prevede che le codifiche SIOPE sono  definite  secondo
la struttura del piano dei conti definito dal medesimo art. 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n.
132, e successive modifiche e integrazioni, recante le  modalita'  di
adozione  del  piano  dei  conti  integrato   delle   amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'art. 4, comma 3,  lettera  a),  del  decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91; 
  Visto l'art. 14, comma 10, della legge n. 196  del  2009  il  quale
prevede che con l'estensione della rilevazione SIOPE vengono meno gli
adempimenti di cui alla  rilevazione  trimestrale  di  cassa  secondo
modalita' e tempi previsti con decreti del Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
  Visto l'art. 77-quater, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.
133, il quale  prevede  che  i  prospetti  dei  dati  SIOPE  e  delle
disponibilita' liquide costituiscono  un  allegato  obbligatorio  del
rendiconto o del bilancio di esercizio; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23
dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 77-quater,  comma  11,
del decreto-legge n. 112  del  2008  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013,  n.
64, introdotto con l'art. 27, comma 1, del  decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 89, il  quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,
contestualmente    all'ordinazione    di     pagamento,     immettono
obbligatoriamente sulla piattaforma elettronica i dati riferiti  alla
stessa concernenti le fatture e le richieste equivalenti di pagamento
relativi  a  debiti  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  e
obbligazioni relative a prestazioni professionali; 
  Visto l'art. 14, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, il quale
prevede che i dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti
dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili  secondo  modalita'
definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  nel
rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, i commi 2 e 3 dell'art. 19 che  prevedono  che  la
comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati,
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,   in   particolare,   l'art.   50
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 30
maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Valutata l'opportunita' di estendere  la  rilevazione  SIOPE  e  le
modalita' di ordinazione  degli  incassi  e  dei  pagamenti  previste
dall'art. 14 della legge n. 196 del 2009 alle  Autorita'  di  sistema
portuali e alle Autorita' portuali, sino all'insediamento  dei  nuovi
organi delle Autorita' di sistema portuali; 
  Sentita l'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 167 del 2018, ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della seduta del 10
maggio 2018 che ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Attivita' degli enti 
 
  1. Al fine di consentire il  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, dal 1° gennaio 2019  le
Autorita' di sistema portuali  e,  sino  all'insediamento  dei  nuovi
organi delle Autorita' di sistema portuali, le Autorita' portuali: 
    a) indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici  gestionali
previsti dall'allegato A; 
    b) ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  al  proprio  cassiere
esclusivamente attraverso ordinativi informatici  emessi  secondo  le
«Regole tecniche e standard per l'emissione dei documenti informatici
relativi alla gestione dei servizi di tesoreria e di cassa degli enti
del  comparto  pubblico  attraverso  il   Sistema   SIOPE+»   emanate
dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e
successive    modifiche    e    integrazioni,    per    il    tramite
dell'infrastruttura  della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla  Banca
d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale,  seguendo  le
«Regole tecniche  per  il  colloquio  telematico  di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+» pubblicate il 10 febbraio 2017  nel
sito  internet  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,  dedicato  alla
rilevazione SIOPE, e le successive modifiche e integrazioni. 
  2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono  composti  da  dieci
caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali
codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di
entrata e di  uscita,  e  dai  punti  di  separazione  tra  i  campi,
rappresentativi  della  struttura  per  livelli  delle   informazioni
gestionali dell'ente. I codici gestionali trasmessi alla  banca  dati
SIOPE tramite i cassieri non comprendono  la  lettera  iniziale  e  i
separatori tra i livelli. 
  3. I codici gestionali  integrano  il  sistema  di  codifica  delle
unita' elementari di  bilancio,  previsto  dall'art.  7  del  decreto
legislativo n. 91 del 2011. Il codice gestionale da indicare su  ogni
titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra  quelli
previsti per la voce economica dell'unita' elementare di bilancio cui
il titolo e' imputato. 
  4. Al fine di garantire una corretta  applicazione  della  codifica
gestionale gli enti di cui al comma 1: 
    a)  provvedono   ad   una   tempestiva   regolarizzazione   delle
riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo  di
incasso  e  di  pagamento,  evitando  l'imputazione  provvisoria   ai
capitoli inerenti alle entrate e alle spese per partite di giro; 
    b) uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei
codici  gestionali  SIOPE»  pubblicato  nel   sito   internet   della
Ragioneria generale dello Stato dedicato  alla  rilevazione  SIOPE  e
alle indicazioni fornite dal Dipartimento della  Ragioneria  generale
dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione
della codifica. Il «Glossario dei codici gestionali» sara' pubblicato
sul sito  internet  www.siope.tesoro.it  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; 
    c) applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio
della prevalenza, come  previsto  dal  principio  contabile  generale
della chiarezza e della comprensibilita', di cui  all'allegato  n.  1
del decreto legislativo n. 91 del 2011, cui si deroga solo  nei  casi
espressamente previsti  dalla  legge,  ed  evitano  l'imputazione  di
entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza  di
appositi codici dedicati; 
    d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente
per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio
referente SIOPE. 
  5. Sono tenuti alla trasmissione dei dati  alla  banca  dati  SIOPE
anche gli enti di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o  gli  enti
in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione di un
ente o organismo. In tal  caso,  contestualmente  alla  comunicazione
della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, si segnala l'avvio del
commissariamento o della gestione liquidatoria. 
  6. L'allegato A al presente decreto e' aggiornato con  decreto  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - al fine di  recepire  le  modifiche
del piano dei conti finanziario,  economico  e  patrimoniale  di  cui
all'art. 4 del decreto legislativo n. 91 del 2011, redatto secondo lo
schema del decreto del Presidente  della  Repubblica  del  4  ottobre
2013, n. 132 e i suoi successivi aggiornamenti. 
  7. Per gli enti di cui al comma 1 e'  disponibile  un  ambiente  di
collaudo delle procedure di SIOPE+,  secondo  le  modalita'  previste
dalle Regole tecniche per il colloquio telematico di  Amministrazioni
pubbliche e Tesorieri con SIOPE+, a decorrere dal 1° novembre 2018. 
  8. A decorrere dal  1°  gennaio  2019,  la  regolarizzazione  degli
incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  precedente  e
l'annullamento o la rettifica di titoli  emessi  fino  alla  medesima
data, sono effettuati con le modalita' previste dall'art. 1, comma 1,
lettera b), salvo differenti accordi tra ciascun ente e il rispettivo
cassiere. 
  9. Fermo restando l'art. 7-bis, comma 4, del  decreto-legge  n.  35
del 2013 che prescrive l'obbligo, entro il 15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1,
assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo
decreto. 
  10. In caso di pagamenti non andati a buon fine,  a  seguito  della
comunicazione della banca cassiera e la conseguente formazione di  un
sospeso di entrata (carta contabile), gli enti  di  cui  al  comma  1
imputano l'entrata ad una voce contabile  transitoria  regolarizzando
il sospeso di entrata con un ordinativo cui e' attribuito  il  codice
SIOPE E9019901001 «Entrate a seguito  di  spese  non  andate  a  buon
fine», riclassificano l'ordinativo di pagamento  non  andato  a  buon
fine reimputandolo ad una voce contabile transitoria e sostituendo il
codice SIOPE attribuito con il codice U7019901001 «Spese non andate a
buon fine», infine riemettono l'ordinativo relativo al pagamento  non
andato a buon fine.