IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  concernente  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009, il
quale  prevede  che,  dal  2012,  per  amministrazioni  pubbliche  si
intendono  gli  enti  e  i  soggetti  indicati  a   fini   statistici
nell'elenco  pubblicato  annualmente   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
ai  sensi  del  comma  3  del   medesimo   articolo,   e   successivi
aggiornamenti, effettuati sulla base delle definizioni  di  cui  agli
specifici  regolamenti  dell'Unione  europea,  nonche'  le  Autorita'
indipendenti e, comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che  le  amministrazioni  pubbliche,  con  l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri  o  cassieri,  i  dati  concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati,  codificati  con  criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non  possono  accettare  disposizioni  di  pagamento
prive della codificazione uniforme; 
  Visto il comma 8-bis del medesimo art. 14, il quale prevede che, al
fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle  entrate  e
delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli  incassi  e  i
pagamenti al proprio tesoriere o cassiere  esclusivamente  attraverso
ordinativi  informatici  emessi  secondo   lo   standard   Ordinativo
Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il
tramite dell'infrastruttura della  banca  dati  SIOPE  gestita  dalla
Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i
tesorieri  e  i  cassieri  non  possono  accettare  disposizioni   di
pagamento trasmesse con modalita' diverse; 
  Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con
decreti del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la
Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalita' e i  tempi
per l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8-bis  del
medesimo articolo; 
  Visto il comma 6-bis del medesimo art. 14, il quale prevede  che  i
dati  SIOPE  delle  amministrazioni  pubbliche  gestiti  dalla  Banca
d'Italia sono liberamente accessibili secondo modalita' definite  con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali) e successive  modificazioni
e, in particolare, l'art. 19,  commi  2  e  3,  che  prevede  che  la
comunicazione di dati diversi da quelli  sensibili  e  giudiziari  da
parte di un soggetto pubblico ad altri soggetti, pubblici e  privati,
e' ammessa quando e' prevista da una norma di legge o di regolamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   (Codice
dell'amministrazione  digitale)  e,  in   particolare,   l'art.   50,
concernente   la   disponibilita'   dei    dati    delle    pubbliche
amministrazioni; 
  Visto il comma 5 dell'art. 7-bis, del decreto-legge 8 aprile  2013,
n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 6  giugno  2013,  n.
64, introdotto con il comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 66/2014,
convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.  89,  il
quale  prevede  che  le  amministrazioni  pubbliche,  contestualmente
all'ordinazione  di  pagamento,  immettono  obbligatoriamente   sulla
piattaforma elettronica i dati riferiti alla  stessa  concernenti  le
fatture e le richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per
somministrazioni, forniture  e  appalti  e  obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali; 
  Viste le «Regole tecniche e standard per l'emissione dei  documenti
informatici relativi alla gestione dei  servizi  di  tesoreria  e  di
cassa degli enti del comparto pubblico attraverso il Sistema  SIOPE+»
emanate dall'Agenzia per l'Italia  digitale  (AGID)  il  30  novembre
2016, e successive modifiche e integrazioni; 
  Viste  le  «Regole  tecniche  per  il   colloquio   telematico   di
amministrazioni pubbliche e Tesorieri con SIOPE+»  pubblicate  il  10
febbraio 2017 nel sito internet del Ministero dell'economia  e  delle
finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale   dello   Stato,
dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,  e  le  successive  modifiche   e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  30
maggio 2014 concernente le  modalita'  di  accesso  alla  banca  dati
SIOPE; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
aprile  2011  concernente  Codificazione,  modalita'  e   tempi   per
l'attuazione  del  SIOPE  per  le  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  12
aprile  2011  concernente  Codificazione,  modalita'  e   tempi   per
l'attuazione del SIOPE per gli Enti gestori di parchi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  13
gennaio  2014,  concernente  l'aggiornamento  codifica  SIOPE   delle
strutture sanitarie; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9
giugno 2016, concernente l'adeguamento  della  codifica  SIOPE  degli
enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,  al  piano
di conti di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 118 del 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica  SIOPE  degli
enti di ricerca al piano dei conti finanziario di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica n. 132 del 4 ottobre 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  5
settembre 2017 concernente l'adeguamento della codifica  SIOPE  delle
Universita' al piano dei conti finanziario, di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, n. 132; 
  Tenuto conto delle  richieste,  della  Regione  Lombardia  e  della
Regione Veneto, concernenti l'avvio anticipato a regime  di  SIOPE  +
limitatamente ad alcuni Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  pubblici,  rispetto  alle  date  previste  dal  presente
decreto,  per  i  quali  e'  stata   verificata   la   disponibilita'
dell'Istituto cassiere; 
  Sentita L'Agenzia per l'Italia digitale che,  nella  determinazione
n. 167 del 2018 ha espresso parere favorevole; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che, nel corso della riunione  del
10 maggio 2018, ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Estensione avvio a regime SIOPE+ 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i  seguenti  enti,  considerati
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, ordinano  gli  incassi  e  i  pagamenti  al
proprio tesoriere o  cassiere  esclusivamente  attraverso  ordinativi
informatici  emessi  secondo  le  «Regole  tecniche  e  standard  per
l'emissione dei documenti  informatici  relativi  alla  gestione  dei
servizi di tesoreria e di cassa  degli  enti  del  comparto  pubblico
attraverso il  Sistema  SIOPE+»  emanate  dall'Agenzia  per  l'Italia
digitale (AGID)  il  30  novembre  2016,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, per il tramite  dell'infrastruttura  della  banca  dati
SIOPE gestita  dalla  Banca  d'Italia  nell'ambito  del  servizio  di
tesoreria statale, seguendo le  «Regole  tecniche  per  il  colloquio
telematico di  Amministrazioni  pubbliche  e  Tesorieri  con  SIOPE+»
pubblicate il 10  febbraio  2017  nel  sito  internet  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -  Dipartimento   della   Ragioneria
Generale  dello  Stato,  dedicato  alla  rilevazione  SIOPE,   e   le
successive modifiche e integrazioni: 
    a) I Consigli regionali e provinciali delle  Regioni  e  Province
autonome; 
    b) le Unioni di comuni; 
    c) le Comunita' montane,  Comunita'  isolane  e  gli  altri  enti
locali indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18  agosto  2000,
n. 267; 
    d)  gli  enti  strumentali  in  contabilita'  finanziaria   delle
Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli  enti
locali, compresi gli enti gestori di parchi; 
    e)  gli  organismi  strumentali  delle  Regioni,  delle  Province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali; 
    f) gli enti parco nazionale; 
    g)   gli    enti    gestori    di    parchi    in    contabilita'
economico-patrimoniale; 
    h) gli enti di ricerca nazionali; 
    i) le universita' pubbliche; 
    j) le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 
    k) gli Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
pubblici, 
    l) gli istituti zooprofilattici sperimentali; 
    m) le agenzie sanitarie regionali. 
  2. Dal 1° novembre 2018 e'  disponibile  un  ambiente  di  collaudo
delle procedure di SIOPE+, secondo le modalita' previste dalle Regole
tecniche per il colloquio telematico di Amministrazioni  pubbliche  e
Tesorieri con SIOPE+. 
  3. I tesorieri e i cassieri degli  enti  di  cui  al  comma  1  non
possono accettare disposizioni di pagamento trasmessi  con  modalita'
differenti da quelle previste dal medesimo comma 1. 
  4. A decorrere dal  1°  gennaio  2019,  la  regolarizzazione  degli
incassi  e  dei  pagamenti  effettuati  nell'esercizio  precedente  e
l'annullamento o rettifica di titoli emessi nel  medesimo  esercizio,
sono  effettuati  con  le  modalita'  previste  dal  comma  1,  salvo
differenti accordi tra ciascun  ente  e  il  rispettivo  tesoriere  o
cassiere. 
  5. Restano confermate le  disposizioni  previste  dai  decreti  del
Ministro dell'economia e delle finanze concernenti  la  codificazione
SIOPE emanati in attuazione del comma 8 dell'art. 14 della  legge  n.
196 del 2009; 
  6. Fermo restando l'art. 7-bis comma 4 del decreto-legge n. 35  del
2013 che prescrive  l'obbligo,  entro  il  15  di  ciascun  mese,  di
comunicare i dati dei debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni  relative  a
prestazioni professionali per i quali nel mese precedente  sia  stato
superato il termine di decorrenza degli interessi  moratori,  l'invio
delle informazioni riguardanti il pagamento delle fatture o richieste
equivalenti di pagamento  con  le  modalita'  previste  al  comma  1,
assolve all'obbligo previsto dall'art. 7-bis, comma 5,  del  medesimo
decreto. 
  7. Gli enti e le societa' che  eseguono  incassi  o  pagamenti  per
conto degli Istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico
pubblici, sono soggetti alla disciplina prevista dai commi da 1 a 3. 
  8. Gli enti e le societa'  di  cui  al  comma  7  regolarizzano  le
risorse versate dalla Regione con il  codice  SIOPE  previsto  per  i
trasferimenti da Regione. 
  9. Per gli incassi e i pagamenti eseguiti per loro conto  da  terzi
nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 7 e 8, gli  Istituti  di
ricovero e cura a  carattere  scientifico  pubblici  non  emettono  i
titoli di entrata  e  di  spesa  di  regolazione  contabile  previsti
dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze  del  13  gennaio  2014,  concernente  l'aggiornamento  della
codifica SIOPE delle strutture sanitarie.