IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  1°  giugno  2018,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
in conseguenza della condizione di difficolta' nell'accessibilita' ai
comuni di Madesimo e  Campodolcino,  a  causa  dell'aggravamento  del
vasto  fenomeno  franoso  nel  comune  di  San  Giacomo  Filippo,  in
provincia di Sondrio; 
  Considerato che il  suddetto  fenomeno  franoso  ha,  tra  l'altro,
gravemente  esposto  al  rischio  le  infrastrutture  viarie  con  la
conseguente chiusura della strada  statale  n.  36  dello  Spluga  di
accesso ai  comuni  di  Madesimo  e  Campodolcino,  in  provincia  di
Sondrio, con grave pregiudizio per la sicurezza e l'incolumita' delle
persone per possibile inaccessibilita' dei luoghi; 
  Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione  degli  interventi
urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in   rassegna,
consentendo  la  ripresa  delle  normali  condizioni  di  vita  delle
popolazioni interessate; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione Lombardia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Direttore  generale  Territorio  e  protezione
civile della Regione Lombardia e' nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito,  puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali  e  del  Sistema
regionale,  degli  enti  locali  della  regione  medesima   e   delle
amministrazioni  centrali  e   periferiche   dello   Stato,   nonche'
individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di  specifiche
direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Per la realizzazione degli interventi relativi ad infrastrutture
stradali,  per  la  viabilita'  anche  provvisoria,  il   Commissario
delegato puo' avvalersi come soggetto attuatore di Anas S.p.A. In tal
caso, il Commissario delegato concorda con la stessa, ai  fini  della
predisposizione del Piano di cui al comma 4, le caratteristiche degli
interventi da realizzare nonche' modalita', tempi e  stime  di  costo
della relativa attuazione. 
  4. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie  di  cui  all'art.   2,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi  da
sottoporre  all'approvazione  del   Capo   del   Dipartimento   della
protezione civile. 
  5. Il piano di cui al comma 4 deve contenere la descrizione tecnica
di ciascun intervento con la relativa durata,  nonche'  l'indicazione
delle singole stime di costo. 
  6. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  2,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto  delle  spese  sostenute  ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con la situazione di emergenza in
argomento.   Tale   rendicontazione   deve   essere   supportata   da
documentazione in originale, da allegare  al  rendiconto  complessivo
del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma  1  della  presente
ordinanza. 
  8. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili e di pubblica utilita'.