L'AUTORITA' GARANTE 
                   DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 
  Nella sua adunanza del 23 maggio 2018; 
  Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
  Visto il  comma  7-ter,  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, in sede di prima  applicazione,
all'onere derivante  dal  funzionamento  dell'Autorita'  si  provvede
mediante un contributo di  importo  pari  allo  0,08  per  mille  del
fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di
capitale, con ricavi totali superiori a 50  milioni  di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/1990 e che  la  soglia  massima  di  contribuzione  a  carico  di
ciascuna impresa non puo' essere superiore a cento  volte  la  misura
minima; 
  Visto il comma 7-quater  dell'art.  10  della  legge  n.  287/1990,
introdotto dal comma 1  dell'art.  5-bis,  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, nel testo integrato dalla legge di conversione  24  marzo
2012, n. 27, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014,  il
contributo e' versato, entro il 31 luglio di ogni anno,  direttamente
all'Autorita' con le modalita'  determinate  dall'Autorita'  medesima
con propria deliberazione. Eventuali variazioni della misura e  delle
modalita' di contribuzione  possono  essere  adottate  dall'Autorita'
medesima con propria deliberazione, nel limite massimo dello 0,5  per
mille del fatturato risultante dal bilancio approvato precedentemente
all'adozione della delibera, ferma  restando  la  soglia  massima  di
contribuzione di cui al comma 7-ter; 
  Considerato che, in sede di prima applicazione per l'anno 2013,  il
contributo  agli  oneri  di  funzionamento  dell'Autorita'  e'  stato
fissato dal citato comma 7-ter, dell'art. 10 della legge n.  287/1990
nella  misura  dello  0,08  per  mille   del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di capitale, con ricavi
totali superiori a 50 milioni  di  euro,  fermi  restando  i  criteri
stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 24352 del 9 maggio 2013, confermata in
data 22 gennaio 2014, con la quale l'Autorita', al fine  di  limitare
quanto piu' possibile gli oneri a carico delle  imprese,  ha  operato
una riduzione del contributo per l'anno 2014  dello  0,02  per  mille
rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo  nella  misura
dello 0,06 per mille del fatturato  risultante  dall'ultimo  bilancio
approvato dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a 50
milioni di euro, fermi restando  i  criteri  stabiliti  dal  comma  2
dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 25293, del 28  gennaio  2015,  con  la
quale l'Autorita' ha confermato per l'anno  2015,  la  riduzione  del
contributo dello 0,02 per mille rispetto all'aliquota disposta  dalla
legge, fissandolo nella misura dello 0,06  per  mille  del  fatturato
risultante dall'ultimo bilancio approvato dalle societa' di  capitale
con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,  fermi  restando  i
criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 25876, del 24 febbraio 2016  la  quale
ha confermato che per l'anno  2016,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma
7-quater della legge n. 287/1990,  il  contributo  e'  fissato  nella
misura dello 0,06 per  mille  del  fatturato  risultante  dall'ultimo
bilancio approvato, alla data della delibera stessa,  dalle  societa'
di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di  euro,  fermi
restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge  n.
287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 26420, del 1° marzo 2017 la  quale  ha
ridotto per l'anno 2017, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della
legge n. 287/1990, il contributo dello 0,021  per  mille,  fissandolo
nella  misura  dello  0,059  per  mille  del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16
della legge n. 287/1990; 
  Vista la propria delibera n. 26922, del 10 gennaio 2018 la quale ha
ridotto per l'anno 2018, ai sensi dell'art. 10, comma 7-quater  della
legge n. 287/1990, il contributo dello 0,025  per  mille,  fissandolo
nella  misura  dello  0,055  per  mille  del   fatturato   risultante
dall'ultimo bilancio approvato,  alla  data  della  delibera  stessa,
dalle societa' di capitale con ricavi totali superiori a  50  milioni
di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art.  16
della legge n. 287/1990; 
  Ritenuto di dover  adottare,  come  previsto  dall'art.  10,  comma
7-quater della legge n. 287/1990, le «Modalita' di contribuzione agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato» e le «Istruzioni relative al versamento del contributo  agli
oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato» per  l'anno  2018,  al  fine  di  fornire  indicazioni  alle
societa' tenute al pagamento; 
 
                              Delibera: 
 
    a) di approvare il documento recante «Modalita' di  contribuzione
agli oneri di funzionamento dell'Autorita' garante della  concorrenza
e del mercato per l'anno 2018» allegato alla  presente  deliberazione
di cui costituisce parte integrante (allegato A); 
    b) di approvare il documento recante le «Istruzioni  relative  al
versamento del contributo agli oneri di funzionamento  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato  per  l'anno  2018»  allegato
alla presente  deliberazione  di  cui  costituisce  parte  integrante
(allegato B); 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  nel  sito  internet
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato. 
    Roma, 23 maggio 2018 
 
                                               Il presidente: Muscolo 
Il segretario generale: Chieppa