IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante  «Delega  al  Governo
per la riforma del Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per  la
disciplina del servizio civile universale» e, in particolare,  l'art.
1, comma  2,  lettera  c),  che  prevede  l'adozione  di  un  decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia  di  impresa
sociale; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  112,  recante
«Revisione della disciplina in materia di impresa  sociale,  a  norma
dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106»; 
  Visto in particolare,  l'art.  12,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo  n.  112  del  2017,  che  prevede  che   gli   atti   di
trasformazione,  fusione,  scissione  e  cessione  d'azienda  debbano
essere posti in essere in conformita' alle disposizioni dell'apposito
decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore; 
  Ritenuto pertanto di  procedere  alla  definizione  delle  predette
disposizioni; 
  Acquisito il parere espresso  dal  Consiglio  nazionale  del  Terzo
settore nella seduta del 20 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 12 del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le modalita' con  cui  le  imprese
sociali ivi indicate pongono in essere le operazioni straordinarie di
trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda ed effettuano
la comunicazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio  in
caso  di  scioglimento  volontario  o  di  perdita  volontaria  della
qualifica. Alle societa' cooperative si applicano le  norme  speciali
previste dal codice civile. 
  2. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 112, le prescrizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e
5 del presente decreto  si  applicano  limitatamente  alle  attivita'
indicate nel regolamento adottato ai sensi del predetto  art.  1  del
decreto legislativo. Non si applicano le disposizioni di cui all'art.
6 del presente decreto. 
  3. Per «atto scritto avente data certa» si intende un atto  scritto
la cui data di sottoscrizione e' attestata  da  un  notaio  o  da  un
pubblico ufficiale o con le altre modalita' consentite dalla legge.