IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre  2016,  n.  189,  convertito  con
modificazioni nella legge 15  dicembre  2016,  n.  229  e  successive
modifiche e integrazioni recante: «Interventi urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016»; 
  Visto il comma 5 dell'art. 1 del citato  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189 che dispone che  i  presidenti  delle  Regioni  Abruzzo,
Marche, Lazio e Umbria operano in qualita' di Vice Commissari per gli
interventi di cui al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visti gli allegati 1 recante «Elenco dei comuni colpiti  dal  sisma
del 24 agosto 2016», e 2 recante «Elenco dei comuni colpiti dal sisma
del 26 e del 30 ottobre 2016» del  citato  decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  convertito  con
modificazioni nella  legge  7  aprile  2017,  n.  45  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
sismici del 2016 e del 2017» con il  quale  e'  stato,  tra  l'altro,
modificato il citato  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189  con
l'introduzione dell'allegato 2-bis recante «Elenco dei comuni colpiti
dal sisma del 18 gennaio 2017»; 
  Visto altresi' l'art. 18-undecies, comma 2 del citato decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8,  con  il  quale  e'  stato  previsto  che  «il
contestuale riferimento agli allegati 1  e  2  al  presente  decreto,
ovunque contenuto nel presente provvedimento, si intende esteso,  per
ogni effetto giuridico, anche all'allegato  2-bis,  introdotto  dalla
lettera f) del comma 1 del medesimo art.  18-undecies,  decreto-legge
n. 8/2017»; 
  Visto l'art. 1, comma 743, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», con il  quale
sono stati  sostituiti  i  commi  1  e  2  dell'art.  20  del  citato
decreto-legge n. 189 del 2016; 
  Visto il comma 1 dell'art. 20 «Sostegno  alle  imprese  danneggiate
dal sisma del 24 agosto 2016» del medesimo decreto-legge n.  189  del
2016, cosi' come modificato dalla legge n. 205 del 2017, che  prevede
di utilizzare la  disponibilita'  finanziaria  assegnata  pari  a  35
milioni di  euro  tramite  la  concessione  di  contributi  in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti nei territori dei comuni  di
cui all'art. 1, con priorita' per le imprese che hanno  subito  danni
per effetto degli eventi sismici; 
  Visto il comma 2 del medesimo art. 20, che prevede che  i  criteri,
le procedure, le modalita' di concessione e di calcolo dei contributi
di cui al  comma  1  e  di  riparto  delle  risorse  tra  le  regioni
interessate sono stabiliti con decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,
su proposta delle regioni interessate; 
  Visto il medesimo comma 2, che prevede  che  alla  concessione  dei
contributi provvedono i Vice Commissari; 
  Visto il  comma  3  del  medesimo  art.  20,  che  prevede  che  le
disposizioni  di  tale  articolo  si  applicano  nel  rispetto  della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 «Codice delle
leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'   nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a  norma  degli
articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; 
  Vista la definizione di micro, piccola e media impresa di cui  alla
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE  del  6  maggio
2003  e  all'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  651/2014   della
Commissione, del 17 giugno 2014,  nonche'  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  12  ottobre  2005,  n.  238,
recante l'adeguamento dei criteri  di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese alla disciplina comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013  della  Commissione  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n.  717/2014  della  Commissione  del  27
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 190 del 28 giugno 2014, relativo  all'applicazione  degli  articoli
107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli
aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara  compatibili  con  il  mercato
interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1388/2014  della  Commissione  del  16
dicembre  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 369 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili  con  il
mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della  pesca  e
dell'acquacoltura; 
  Considerato che le risorse attribuite ai sensi del presente decreto
sono finalizzate alla ripresa dell'attivita' economica delle imprese,
ricadenti nell'area colpita  dal  sisma  ai  sensi  dell'art.  1  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Visto l'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  27,
che attribuisce all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato
il compito di elaborare e assegnare, su istanza di parte,  un  rating
di legalita' alle  imprese  operanti  nel  territorio  nazionale  che
raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla
singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri  e  le
modalita' stabilite da un regolamento della medesima Autorita'; 
  Ritenuto di applicare il riparto delle risorse di cui  all'art.  20
del decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189  secondo  le  proporzioni
individuate dai presidenti delle  regioni  -  Vice  Commissari  nella
cabina di coordinamento del 13 luglio 2017;  in  particolare  per  la
Regione Lazio: 14%; per  la  Regione  Umbria:  14%;  per  la  Regione
Abruzzo: 10%; per la Regione Marche: 62%; 
  Sentito  il  Commissario  straordinario  circa  la   modalita'   di
accreditamento delle risorse previste dalla norma  alle  contabilita'
speciali dei Vice Commissari; 
  Su proposta delle regioni interessate, di concerto con il  Ministro
dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
  a) «decreto-legge n. 189/2016»: il decreto-legge 17  ottobre  2016,
n. 189, convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2016, n.
229  e  successive  modifiche  e  integrazioni  recante:  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici  del
2016»; 
  b) «Commissario straordinario»:  commissario  competente  ai  sensi
dell'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016 a provvedere all'attuazione
degli interventi ai sensi  e  con  i  poteri  previsti  dal  medesimo
decreto-legge n. 189/2016; 
  c)  «Vice  Commissario»:  il  Vice   Commissario   competente   per
territorio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 189/2016; 
  d) «Regolamenti di esenzione»:  il  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara  alcune  categorie
di aiuti compatibili con il mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato (regolamento  generale  di  esenzione
per categoria); il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del
25 giugno 2014, che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno
alcune categorie di  aiuti  nei  settori  agricolo  e  forestale;  il
regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014,
che dichiara compatibili con il mercato interno alcune  categorie  di
aiuti nei settori della pesca e dell'acquacoltura; 
  e) «Regolamenti de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»;  il  regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; il regolamento (UE)  n.
717/2014   della   Commissione   del   27   giugno   2014    relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura; 
  f) «comuni»: i comuni colpiti dal sisma del  24  agosto  2016,  dal
sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 e dal sisma del 18 gennaio 2017 di
cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge n. 189/2016; 
  g) «regioni»: le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; 
  h) «imprese beneficiarie»:  le  imprese  cosi'  come  definite  dai
Regolamenti di esenzione, in possesso dei requisiti di cui all'art. 3
del presente decreto; 
  i) «unita' produttiva»: struttura produttiva  dotata  di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' immobili o impianti, anche fisicamente separati ma
collegati funzionalmente; 
  j) «decreto legislativo n. 123/1998»:  il  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 123 e successive  modifiche  e  integrazioni,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  k) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
  l) «rating di legalita'»: il rating di legalita' delle  imprese  di
cui all'art. 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  27,
attribuito dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato; 
  m) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni,  recante
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa»; 
  n) «DURC»: il documento unico di regolarita'  contributiva  di  cui
all'art. 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98  e  successive
modifiche e integrazioni.