Nella tabella 2 allegata al decreto citato in epigrafe, riportata
alla pag. 14, prima colonna della sopra indicata Gazzetta  Ufficiale,
al penultimo rigo della colonna  «Percentuale  di  ciascuna  voce  di
costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante
(*)», dove e' scritto: «75%», leggasi: «50%».