Nella tabella 2 allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 14, prima colonna della sopra indicata Gazzetta Ufficiale, al penultimo rigo della colonna «Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*)», dove e' scritto: «75%», leggasi: «50%».