IL DIRETTORE GENERALE 
per la vigilanza sugli enti, il sistema  cooperativo  e  le  gestioni
                            commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti della societa' cooperativa «Qesta Societa' cooperativa» con
sede in Genova, (c.f. n. 01924850991) conclusa in data  18  settembre
2017 e del successivo accertamento  ispettivo  concluso  in  data  21
dicembre 2017 con  la  proposta  di  adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di 90 giorni  le
irregolarita'  riscontrate  in  sede  ispettiva  e  che  in  sede  di
accertamento tali  irregolarita'  non  risultavano  ancora  sanate  e
precisamente: mancato pagamento del contributo di revisione  relativo
al biennio 2017-2018; mancata  nomina  di  un  organo  amministrativo
collegiale nominato per la dura di  tre  esercizi  in  ossequio  alle
previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b) della legge  27  dicembre
2017; 
  Tenuto conto che dalla consultazione del registro delle imprese  si
e' riscontrato il mancato deposito del bilancio d'esercizio 2016; 
  Vista la nota n. 128699 trasmessa via pec in data 3 aprile 2018 con
la quale e' stato comunicato alla cooperativa, ai sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto che la citata nota n. 128699  in  data  3  aprile  2018,
regolarmente consegnata nella casella di posta certificata dell'ente,
non e' stata riscontrata tramite l'invio di eventuali osservazioni  o
controdeduzioni da parte della cooperativa; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 10 maggio 2018 in merito  all'adozione
del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies
del codice civile nei confronti dell'ente di cui trattasi; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae della dott.ssa Clivia Cifaldi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore unico della societa' cooperativa  «Qesta  Societa'
cooperativa» con sede in Genova (c.f. n. 01924850991), costituita  in
data 23 novembre 2009, e' revocato.