IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per  l'edilizia
scolastica, e in particolare gli  articoli  4  e  7,  recanti  norme,
rispettivamente,  in  materia   di   programmazione,   attuazione   e
finanziamento degli interventi,  nonche'  di  anagrafe  dell'edilizia
scolastica; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca (di  seguito,
decreto-legge n. 104 del 2013); 
  Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto-legge n. 104  del
2013, che prevede che, al fine di favorire interventi straordinari di
ristrutturazione,  miglioramento,  messa  in  sicurezza,  adeguamento
sismico,  efficientamento  energetico  di  immobili   di   proprieta'
pubblica adibiti  all'istruzione  scolastica  e  all'alta  formazione
artistica, musicale e coreutica  e  immobili  adibiti  ad  alloggi  e
residenze per studenti universitari, di proprieta' degli enti locali,
nonche' la costruzione di nuovi  edifici  scolastici  pubblici  e  la
realizzazione di palestre scolastiche nelle scuole  o  di  interventi
volti al miglioramento delle palestre scolastiche  esistenti  per  la
programmazione triennale 2013-2015, le  Regioni  interessate  possano
essere autorizzate  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  a
stipulare appositi mutui trentennali  con  oneri  di  ammortamento  a
totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti,
con la Banca di sviluppo del  Consiglio  d'Europa,  con  la  societa'
Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  e  con  i   soggetti   autorizzati
all'esercizio  dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e in particolare  l'art.  1,  comma
160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale, predisposta
in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, rappresenta il piano del  fabbisogno  nazionale  in  materia  di
edilizia scolastica per il triennio 2015-2017; 
  Visto l'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107,  che
ha novellato il citato art. 10 del decreto-legge  n.  104  del  2013,
stabilendo  che  a   decorrere   dal   2016   il   contributo   annuo
dell'ammortamento del mutuo sia incrementato  di  10  milioni  annui,
passando da 40 milioni a 50 milioni di euro; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  23
gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono  stati  individuati  i
criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  del  citato  art.  10  del
decreto-legge n. 104 del 2013; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 16 marzo 2015, n. 160, con il quale si e' proceduto  al
riparto del contributo  annuale  pari  ad  euro  40  milioni  tra  le
Regioni, sulla base del numero di edifici scolastici presenti,  della
popolazione scolastica e dell'affollamento delle strutture; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  27
aprile 2015, n.  8875,  con  il  quale,  in  ragione  delle  esigenze
rappresentate dalle Regioni in sede di  Osservatorio  per  l'edilizia
scolastica, sono stati prorogati tutti i termini previsti nel  citato
decreto interministeriale del 23 gennaio 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 29 maggio 2015, n. 322, con il quale e' stata approvata
la programmazione unica nazionale 2015-2017 in  materia  di  edilizia
scolastica, redatta sulla base  dei  piani  annuali  trasmessi  dalle
Regioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti  1°
settembre 2015, n. 640, con il quale e' stato autorizzato  l'utilizzo
- da parte  delle  Regioni  per  il  finanziamento  degli  interventi
inclusi nella programmazione triennale nazionale, ai sensi  dell'art.
2 del decreto interministeriale 23  gennaio  2015  -  dei  contributi
pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015  e  fino
al 2044, previsti dall'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, per
le finalita', nella misura e  per  gli  importi  a  ciascuna  Regione
assegnati per  effetto  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2015, n. 160; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  3
giugno 2016, n. 11418 con il quale sono stati definiti i termini e le
modalita' di attuazione dei piani della programmazione nazionale  dei
mutui per il 2016 (di seguito decreto n. 11418 del  2016)  registrato
dalla Corte dei conti competente in data 13 luglio 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 5 agosto 2016, n. 620 con il quale si e'  proceduto  al
riparto su base regionale delle  risorse  pari  a  9.999.999,99  come
attivabili  in  termini   di   volume   di   investimento   derivanti
dall'utilizzo dei contributi trentennali autorizzati dall'art. 10 del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  riportando  per
ciascuna  Regione  la  quota  di  contributo  annuo   assegnato   che
costituisce il limite di spesa a carico del bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 14 ottobre 2016,  n.  790,  con  cui  si  e'  proceduto
all'aggiornamento   della   programmazione   unica   nazionale    con
riferimento ai piani 2016; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 7 dicembre 2016, n. 968 con  cui  si  e'  proceduto  ad
autorizzare ulteriori interventi a valere sul  mutuo  gia'  contratto
dalle Regioni nel corso del 2015 e  a  modificare  la  programmazione
unica  con  riferimento  all'annualita'  2016  per  la  sola  Regione
Toscana; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 8 marzo 2017, n. 134, con  cui  si  e'  proceduto  alla
modifica dei piani annuali 2016 di aggiornamento della programmazione
in  materia  di  edilizia  scolastica   delle   Regioni   Marche   ed
Emilia-Romagna; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  6  giugno
2017, n. 390 (di seguito decreto interministeriale n. 390  del  2017)
con il quale e' stato autorizzato l'utilizzo - da parte delle Regioni
- per il finanziamento degli interventi inclusi nella  programmazione
triennale   nazionale,   ai   sensi   dell'art.   2    del    decreto
interministeriale 23 gennaio 2015 -  dei  contributi  pluriennali  di
euro 9.999.999,99 annui, decorrenti dal 2016 e fino al 2044, previsti
dall'art. 10 del decreto-legge  n.  104  del  2013,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  come  modificato
dall'art. 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n.  107,  per  le
finalita',  nella  misura  e  per  gli  importi  a  ciascuna  Regione
assegnati per  effetto  del  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 5 agosto 2016, n. 620; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 13 marzo 2018,  n.  216  con  cui  e'  stato  approvato
l'aggiornamento della programmazione unica nazionale con  riferimento
all'annualita'  2017  nella  quale  confluiscono  i   singoli   piani
regionali; 
  Considerato  che  con  il  decreto   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei  trasporti  6  giugno  2017,  n.  390  e'  stato
autorizzato  l'utilizzo  -  da  parte  delle   Regioni   -   per   il
finanziamento degli interventi inclusi nella programmazione triennale
nazionale, ai sensi dell'art.  2  del  decreto  interministeriale  23
gennaio 2015 - dei contributi pluriennali di euro 9.999.999,99 annui,
decorrenti  dal  2016  e  fino  al  2044  ma  anche  individuati  gli
interventi degli enti inclusi nel  piano  2016  della  programmazione
unica che potevano avviare le relative procedure di gara; 
  Dato atto che alcune regioni si sono riservate la  possibilita'  di
individuare gli interventi da finanziare con i contributi autorizzati
con il predetto decreto  interministeriale  n.  390  del  2017  sulla
programmazione unica nazionale con riferimento all'annualita' 2017; 
  Considerato  che   l'aggiornamento   della   programmazione   unica
nazionale con riferimento all'annualita'  2017  e'  avvenuta  con  il
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 13 marzo 2018, n. 216, attualmente in corso di  registrazione
presso gli organi di controllo; 
  Dato atto che il capitolo di riferimento per la presente  procedura
e'   il   7106   del   bilancio   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Ritenuto, quindi, necessario autorizzare gli enti  locali  indicati
dalle Regioni rientranti nel piano 2017 ma con risorse a  valere  sui
mutui del 2016 di cui all'allegato A al presente decreto; 
  Ritenuto altresi', di dover stabilire il  termine  entro  il  quale
tali  enti  locali  rientranti  nel  piano  2017   devono   procedere
all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di
appalto cosi'  come  previsto,  per  l'annualita'  2016,  dal  citato
decreto interministeriale n. 390 del 2017; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
          Autorizzazione interventi a valere sul mutuo 2016 
 
  1. Gli enti locali di cui all'allegato A al presente  decreto  sono
autorizzati  ad  avviare  gli  interventi  di   edilizia   scolastica
previsti. 
  2. Il termine entro il  quale  i  predetti  enti  devono  procedere
all'aggiudicazione degli interventi e/o alla stipula dei contratti di
appalto  e'  fissato   in   centottanta   giorni   decorrenti   dalla
pubblicazione  del  presente  decreto  in  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 marzo 2018 
 
                                                  Il Ministro: Fedeli 

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2018, reg. n. 1-1250