IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del  28  giugno
2007, relativo alla  produzione  biologica  e  all'etichettatura  dei
prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE)  n.  2092/91,  e
successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  889/2008  della  Commissione  del  5
settembre 2008, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione  biologica  e
all'etichettatura dei prodotti  biologici,  per  quanto  riguarda  la
produzione biologica, l'etichettatura e  i  controlli,  e  successive
modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n.  606/2009  della  Commissione  del  10
luglio 2009, recante alcune modalita' di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda  le  categorie  di
prodotti  vitivinicoli,  le  pratiche  enologiche   e   le   relative
restrizioni, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n.  607/2009  della  Commissione  del  14
luglio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  denominazioni  di
origine protette e le indicazioni geografiche protette,  le  menzioni
tradizionali,  l'etichettatura  e  la  presentazione  di  determinati
prodotti vitivinicoli, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n.  436/2009  della  Commissione  del  26
maggio 2009 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n.
479/2008 del  Consiglio  in  ordine  allo  schedario  viticolo,  alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il  controllo  del
mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti  e  alla
tenuta dei registri nel settore vitivinicolo, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (UE), n. 1308/2013 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1149  della  Commissione  del  15
aprile  2016  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto  riguarda  i  programmi
nazionali di sostegno al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il
regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione; 
  Visto  il  regolamento  (UE)  n.  1150/2016  di  esecuzione   della
Commissione del 15 aprile 2016, recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda i programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore
vitivinicolo; 
  Vista la legge del  12  dicembre  2016  n.  238,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del  28  dicembre
2016, recante la Disciplina organica della coltivazione della vite  e
della produzione e del commercio del vino ed  in  particolare  l'art.
20,  ai  sensi  del  quale  «Le  produzioni  biologiche  nel  settore
vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE)  n.  834/2007
del Consiglio,  del  28  giugno  20007,  alle  relative  disposizioni
applicative e a quelle stabilite con decreto  del  Ministro,  emanato
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano.»; 
  Visto il decreto  ministeriale  del  27  novembre  2009  n.  18354,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  31
dell'8 febbraio  2010,  recante  disposizioni  per  l'attuazione  dei
regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e  successive
modifiche riguardanti la produzione biologica e  l'etichettatura  dei
prodotti biologici; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3  maggio  2012  n.   10071,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  140
del 18 giugno 2012, recante misure urgenti per il  miglioramento  del
sistema di controllo come disciplinato agli articoli  27  e  seguenti
del  regolamento  (CE)  n.  834/2007  e   relativi   regolamenti   di
applicazione; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  12  luglio  2012  n.  15992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  177
del  31  luglio  2012,  recante  disposizioni  per  l'attuazione  del
regolamento di esecuzione (UE)  n.  203/2012  della  Commissione  che
modifica  il  regolamento  (CE)  n.  889/2008  recante  modalita'  di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio in ordine
alle modalita' di applicazione relative al vino biologico; 
  Ritenuto  di  emanare  il  decreto   ministeriale   contenente   le
disposizioni applicative  delle  produzioni  biologiche  nel  settore
vitivinicolo di cui al sopra citato art. 20 della legge  12  dicembre
2016 n. 238; 
  Ritenuto altresi' di abrogare il decreto ministeriale del 12 luglio
2012 n. 15992; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano  nel
corso della seduta del 22 febbraio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto  contiene   le   disposizioni   attuative
del regolamento (CE) n. 889/2008 relative ai  prodotti  vitivinicoli,
riportati  all'allegato  I,  parte  XII,  del  regolamento  (UE)   n.
1308/2013, ottenuti con metodo biologico.