IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n.  71,  recante  «Trasferimento  di
funzioni in materia di turismo» e, in particolare, i commi da 2 a  10
dell'art. 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014,  n.  171,  recante  Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, a norma
dell'art. 16, comma 4, del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003,  n.  24,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  aprile   2003,   n.   82,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  contributi  in  favore  delle
attivita' dello spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 1; 
  Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239, recante  «Disposizioni  in
materia di spettacolo», e in particolare l'art. 1, comma 3; 
  Visto il decreto-legge  30  aprile  2010,  n.  64,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  29   giugno   2010,   n.   100   recante
«Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali»
ed in particolare l'art. 4; 
  Visto l'art. 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  recante
«Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il  rilancio
dei beni e delle attivita' culturali e del turismo», convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112; 
  Visto l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto  2013,  n.  91,
recante «Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione  e  il
rilancio dei  beni  e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre  2013,  n.  112,
che prevede che, con decreto del Ministro dei beni e delle  attivita'
culturali  e  del  turismo,  siano  rideterminati   i   criteri   per
l'erogazione e le modalita' per la liquidazione e l'anticipazione dei
contributi allo spettacolo dal vivo; 
  Visto il regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e  successive
modificazioni,  recante  «Testo  Unico  delle   leggi   di   pubblica
sicurezza», e in particolare l'art. 69; 
  Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1940  n.  635,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione
del testo unico 18 giugno  1931,  n.  773  delle  leggi  di  pubblica
sicurezza», e in particolare l'art. 141, comma 1, lettera d); 
  Visto l'art. 2423 del codice civile, concernente la  redazione  del
bilancio; 
  Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante «Modifiche al  testo
unico delle disposizioni in materia di  intermediazione  finanziaria,
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la
parita' di accesso agli organi  di  amministrazione  e  di  controllo
delle societa' quotate in mercati regolamentati»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445,  e  successive  modificazioni,  recante  «Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
89, e successive modificazioni, recante «Regolamento per il  riordino
degli organismi  operanti  presso  il  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  18  maggio2007,  e
successive  modificazioni,  recante  «Norme  di  sicurezza   per   le
attivita' di spettacolo viaggiante», e in particolare l'art. 4; 
  Visto  il  decreto   ministeriale   10   febbraio   2014,   recante
«Rideterminazione del numero dei componenti degli  organi  collegiali
operanti presso la Direzione generale per il cinema  e  la  Direzione
generale per lo  spettacolo  dal  vivo  ai  sensi  dell'art.  13  del
decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91 convertito con modificazioni  dalla
legge 7 ottobre 2013 n. 112»; 
  Visto il decreto ministeriale 27 luglio  2017  recante  «Criteri  e
modalita' per l'erogazione, l'anticipazione  e  la  liquidazione  dei
contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico  per  lo
spettacolo di cui alla  legge  30  aprile  1985,  n.  163,  ai  sensi
dell'art. 9, comma  1,  del  decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112»; 
  Vista la legge 22 novembre 2017, n. 175  recante  «Disposizioni  in
materia di spettacolo e deleghe al  Governo  per  il  riordino  della
materia»; 
  Visto l'art. 1 comma 329 della  legge  27  dicembre  2017,  n.  205
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio 2018/2020; 
  Vista la Convenzione UNESCO  per  la  salvaguardia  del  patrimonio
culturale immateriale approvata dalla Conferenza generale dell'UNESCO
a Parigi il 3 novembre 2003 e ratificata dall'Italia il 27  settembre
2007 con legge n. 167 e la Convenzione UNESCO sulla protezione  e  la
promozione delle diversita' culturali, approvata il 20  ottobre  2005
dalla  XXIII  Conferenza  generale  dell'UNESCO   e   successivamente
ratificata dall'Italia il 19 febbraio 2007 con legge n. 19 del  2007,
che hanno stabilito il riconoscimento delle espressioni di  identita'
culturale  e  collettiva  anche   quando   siano   rappresentate   da
testimonianze immateriali; 
  Acquisita, pertanto,  l'intesa  della  Conferenza  Unificata  nella
seduta del 10 maggio 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Modifiche al decreto ministeriale n. 332 
                         del 27 luglio 2017 
 
  1. All'art. 1, comma 2, del decreto  ministeriale  n.  332  del  27
luglio 2017 dopo la parola  «circensi»,  sono  aggiunte  le  seguenti
parole: «e di carnevali storici»; 
  2. All'art. 2, comma 2, del decreto  ministeriale  n.  332  del  27
luglio  2017,  dopo  la  lettera  g),  e'  aggiunta  la  lettera  «h)
valorizzare  la  funzione  svolta  dai  carnevali  storici   per   la
conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e  popolari
in relazione alla promozione dei territori.»; 
  3. All'art. 3 del decreto ministeriale n. 332 del  27  luglio  2017
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 4, dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: «d) le domande relative all'art. 48-bis «Carnevali  storici»
del  presente  decreto  sono  presentate  entro  il  termine  del  30
settembre 2018 e secondo le modalita' definite con  successivo  bando
del direttore generale Spettacolo. Tali domande sono corredate da una
scheda attestante  la  storicita'  e  la  rilevanza  culturale  della
manifestazione, dal progetto triennale e dal programma dell'attivita'
della prima annualita', unitamente al relativo bilancio. Nel  secondo
e terzo  anno  del  triennio  i  soggetti  ammessi  al  finanziamento
triennale, presentano il programma  annuale  ed  i  relativi  bilanci
entro  il  termine  perentorio  del  31  gennaio  dell'annualita'  di
riferimento.»; 
    b) Dopo il comma 5, lettera f) del decreto  ministeriale  n.  332
del 27 luglio 2017, e' aggiunto il seguente  comma:  «5-bis)  Possono
essere presentate domande di ammissione a contributi triennali per la
realizzazione di carnevali storici, ai  sensi  dell'art.  48-bis,  da
parte di organismi  che  non  presentino  domande  per  altri  ambiti
previsti dal presente decreto, nonche' per altri bandi emanati  dalla
Direzione  generale  spettacolo  del  Ministero  dei  beni  e   delle
attivita' culturali e del turismo»; 
    c) Al comma 10, dopo la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera: «d) relativamente alle attivita'  di  cui  al  Capo  IX  dei
carnevali storici; 
  4. All'art. 4, comma 1, del decreto  ministeriale  n.  332  del  27
luglio 2017, e' aggiunto in fine la  seguente  frase:  «Il  direttore
generale  dispone  inoltre  l'allocazione  delle  risorse   stanziate
annualmente a sostegno delle attivita' di  cui  all'art.  48-bis  del
presente decreto.»; 
  5. All'art. 5, comma 13, del decreto ministeriale  n.  332  del  27
luglio 2017, dopo le parole «spettacolo viaggiante» sono aggiunte  le
seguenti parole: «e delle attivita' di cui all'art. 48-bis,»; 
  6. All'art. 6 del decreto ministeriale n. 332 del 27  luglio  2017,
sono aggiunte le seguenti modificazioni: 
    a) Al comma 4, dopo  la  lettera  c),  e'  aggiunta  la  seguente
lettera «d) Per le attivita'  di  cui  al  48-bis,  l'amministrazione
eroga i contributi sulla  base  della  presentazione  dei  consuntivi
annuali  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a   quello   di
effettuazione  dell'attivita'  e   di   una   dettagliata   relazione
artistico-culturale  della  stessa».  I   soggetti   assegnatari   di
contributo, ai fini dell'erogazione dovranno presentare entro  il  30
settembre di ogni anno una autodichiarazione ai  sensi  dell'art.  47
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,
attestante l'avvenuto pagamento dei  costi  di  progetto  ammissibili
come definiti dall'art. 1,  comma  4,  del  presente  decreto,  nella
misura non inferiore alla somma assegnata come  contributo  a  valere
sul Fondo nell'esercizio di riferimento.»; 
  7. All'art. 7, comma 2, del decreto  ministeriale  n.  332  del  27
luglio 2017, all'ultimo periodo le parole «comma 3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «comma 5»; 
  8. All'art 31, comma 4, del decreto  ministeriale  n.  332  del  27
luglio 2017, al primo periodo la parola «almeno» e' sostituita  dalla
seguente: «massimo»; 
  9. Il Capo IX «Disposizioni finali» del decreto ministeriale n. 332
del 27 luglio 2017, e' rinominato «Carnevali Storici  e  Disposizioni
finali»; 
  10. Dopo l'art. 48 del decreto ministeriale n. 332  del  27  luglio
2017, e' inserito il seguente: 
  «Art. 48-bis (Carnevali storici). - 1. E' concesso un contributo  a
comuni e a Fondazioni e Associazioni con personalita' giuridica senza
scopo di lucro, costituiti e operanti da almeno cinque anni alla data
di pubblicazione del bando del direttore generale  spettacolo,  nella
cui composizione societaria siano presenti enti locali,  aventi  come
fine statutario l'organizzazione e la promozione di carnevali storici
e che siano organizzatori dei carnevali storici a cui si riferisce la
domanda presentata. 
  2. Ai fini del presente  articolo  sono  ammissibili  a  contributo
quelle  manifestazioni  espressione  della  tradizione  italiana  dei
carnevali,  promosse  ed   organizzate   da   organismi   aventi   le
caratteristiche di cui al precedente comma, e per le quali alla  data
del  presente  decreto  siano  state  realizzate  almeno  venticinque
edizioni documentabili, con una  riconoscibile  identita'  storica  e
culturale  di  livello  nazionale  ed  internazionale.  E'   altresi'
richiesto un cofinanziamento annuale, pari almeno al  25%  del  costo
del progetto. 
  3.  La  domanda  e'  oggetto  di  una  valutazione,  di   carattere
esclusivamente qualitativo, effettuata da una commissione  consultiva
«Carnevali Storici»  istituita  e  nominata  con  successivo  decreto
ministeriale, sulla base degli indicatori riportati  nell'allegato  G
del presente decreto.  Possono  accedere  al  contributo  i  progetti
triennali  presentati  all'inizio  di  ogni  triennio,  corredati  da
programma e  bilancio  dell'attivita'  della  prima  annualita',  che
ottengano un punteggio minimo di sessanta punti su cento. 
  4. Il punteggio  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo  e'
attribuito per  la  prima  annualita'  con  riferimento  al  progetto
triennale e al programma annuale. La qualita' artistica del progetto,
viene riconsiderata, per il secondo e terzo anno del triennio,  dalla
commissione consultiva di cui al precedente comma, sulla base di  una
valutazione di coerenza  tra  il  programma  annuale  presentato  dal
soggetto richiedente ed il progetto triennale. Qualora cio' determini
un punteggio relativo alla qualita' artistica inferiore  alla  soglia
minima stabilita nel comma  3  del  presente  articolo,  la  domanda,
relativamente all'anno per il quale la verifica abbia tale esito,  e'
respinta.  Il  rigetto  della  domanda  per  carenza  della  qualita'
artistica, ove avvenga con riguardo al  secondo  anno  del  triennio,
comporta, oltre all'impossibilita' di ottenere il contributo  per  il
secondo  anno  del  triennio,   altresi'   l'inammissibilita'   della
presentazione del programma annuale con riferimento al terzo anno del
triennio; ove avvenga con riguardo al terzo  anno  del  triennio,  il
suddetto rigetto comporta l'impossibilita' di ottenere il  contributo
per il terzo anno del triennio. 
  5. Il contributo  annuale  al  singolo  progetto  non  puo'  essere
superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo presentato  in
ciascuna  annualita'  e  al  settantacinque  per  cento   dei   costi
ammissibili sostenuti per il relativo anno, come  definiti  nell'art.
1, comma 4; l'entita' del contributo annuale al singolo progetto  non
puo' superare la cifra massima di euro 100.000,00 e non  puo'  essere
inferiore alla cifra minima di euro 50.000». 
  11. Dopo l'allegato F del decreto ministeriale n. 332 del 27 luglio
2017, e' aggiunto il seguente: «Allegato G»,  contenente  la  tabella
dei fenomeni per la valutazione qualitativa  del  settore  «Carnevali
storici». 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo. 
    Roma, 17 maggio 2018 
 
                                            Il Ministro: Franceschini 

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1988