IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 220, che prevede l'erogazione di  un  contributo  a  titolo  di
sgravio contributivo delle aliquote per l'assicurazione  obbligatoria
previdenziale e assistenziale, nel limite di spesa di un  milione  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019  e  2020  e  per  un  periodo
massimo di 36 mesi, a favore delle cooperative sociali  che  assumono
con contratti di lavoro a tempo indeterminato,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018,  le  donne  vittime  di
violenza di genere,  sulla  base  di  certificazione  rilasciata  dai
centri di servizi sociali  del  comune  di  residenza  o  dai  centri
anti-violenza  o  dalle  case-rifugio  di  cui  all'art.  5-bis   del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381  recante  «Disciplina  delle
cooperative sociali» 
  Visto  l'art.  5-bis  del  decreto-legge  14  agosto  2013,  n.  93
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre  2013,  n.  119
recante «Disposizioni urgenti  in  materia  di  sicurezza  e  per  il
contrasto della violenza di genere, nonche'  in  tema  di  protezione
civile e di commissariamento delle province» che  prevede  le  azioni
per il potenziamento delle forme di assistenza  e  di  sostegno  alle
donne  vittime  di  violenza   attraverso   modalita'   omogenee   di
rafforzamento  della  rete  dei  servizi  territoriali   dei   centri
antiviolenza, dellE case-rifugio e dei  servizi  di  assistenza  alle
vittime; 
  Acquisito il concerto del Ministero  dell'interno  con  nota  prot.
4469 del 27 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. In attuazione dell'art. 1, comma 220, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, alle cooperative sociali di cui alla legge n.  381  del
1991 che assumono, con contratti a tempo indeterminato,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018, donne vittime di
violenza di genere, inserite nei percorsi di protezione,  debitamente
certificati dai centri di servizi sociali del comune di  residenza  o
dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio di cui  all'art.  5-bis
del decreto-legge, n. 93 del  2013,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 119 del 2013 e' riconosciuto l'esonero dal  versamento
dei complessivi contributi previdenziali a carico  delle  cooperative
medesime,  con  esclusione  dei  premi  e   contributi   all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
nel limite massimo di importo pari a 350 euro su base mensile. 
  2.  Resta   ferma   l'aliquota   di   computo   delle   prestazioni
pensionistiche.