IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135 concernente disciplina della professione del raccomandatario marittimo, come emendata; Visti in particolare gli articoli 6, 7 e 8 della legge 4 aprile 1977, n. 135; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 cosi' come modificata dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219; Visto in particolare l'art. 1, comma 5 che stabilisce che i consigli camerali possono proporre l'accorpamento delle rispettive circoscrizioni territoriali; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, relativo all'attuazione della delega per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018 e gli Allegati A) e B al medesimo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale n. 57 del 9 marzo 2018 concernente «Riduzione del numero delle camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale»; Ritenuta la necessita' di fornire, con riferimento alle attivita' relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta degli elenchi presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura procedure operative alle nuove Camere di commercio costituite, a seguito degli accorpamenti approvati con i decreti di cui all'art. 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 nonche' alle Camere di commercio oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018; Ritenuto necessario dettare indicazioni circa l'operativita' dei raccomandatari marittimi iscritti nell'elenco tenuto dalle Camere di commercio oggetto di accorpamento; Considerate le indicazioni e le proposte scaturite dalla riunione tenutasi il giorno 29 marzo 2018 tra rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico; Decreta: Art. 1 Finalita' e campo d'applicazione 1. Il presente decreto disciplina le procedure operative che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, costituite a seguito dei processi di accorpamento approvati con i decreti di cui all'art. 2, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 febbraio 2018, devono adottare con riferimento alle attivita' relative alle Commissioni locali per i raccomandatari marittimi e alla tenuta dei relativi elenchi.