IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, recante: «Disciplina delle attivita' di gioco»; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive
modificazioni, recante: «Riordino  dell'imposta  unica  sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 288»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni, in materia di riforma dell'organizzazione del  Governo
e, in particolare, l'articolo 25, comma 2,  concernente  disposizioni
sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  gennaio  2002,
n. 33, recante: «Regolamento concernente l'affidamento in materia  di
attribuzione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato della
gestione unitaria delle funzioni statali in materia di giochi; 
  Visto l'articolo 24, comma 12, della legge 7  luglio  2009,  n.  88
(legge comunitaria 2008), il quale prevede che:  «La  disciplina  dei
giochi  di  cui  al  comma  11  e'  introdotta  ovvero  adeguata  con
regolamenti emanati ai sensi degli articoli 16 della legge 13  maggio
1999, n. 133, e successive modificazioni, e 12 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive modificazioni. Nel rispetto della predetta
disciplina,    con    provvedimenti    del     direttore     generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede  alla
istituzione di singoli  giochi,  alla  definizione  delle  condizioni
generali  di  gioco  e  delle   relative   regole   tecniche,   anche
d'infrastruttura, della posta unitaria di  partecipazione  al  gioco,
anche sotto forma di prezzo di acquisto del titolo di  legittimazione
alla partecipazione al gioco, nonche' della  relativa  variazione  in
funzione dell'andamento del gioco, considerato  singolarmente  ovvero
in rapporto ad altri,  alla  individuazione  della  misura  di  aggi,
diritti  o  proventi  da  corrispondere  in  caso  di  organizzazione
indiretta del gioco, alla variazione della misura del prelievo, anche
per imposte, nell'ambito della misura massima  prevista  per  ciascun
gioco ed in funzione del predetto andamento»; 
  Visto l'articolo 24, comma 13, della citata legge n. 88  del  2009,
che dispone  l'affidamento  in  concessione  dell'esercizio  e  della
raccolta a distanza di uno o piu' dei giochi  di  cui  al  comma  11,
lettere da a)  ad  f),  del  medesimo  articolo,  ferma  la  facolta'
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di  stabilire  in
prima attuazione, in funzione delle effettive esigenze di mercato, in
un numero massimo di duecento le concessioni; 
  Visto  il  decreto  del  direttore  generale   dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 24 maggio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  139  del  17  giugno
2011, come modificato dal decreto del direttore  dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato del 30 dicembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  16  del  20  gennaio
2012, recante «Disposizioni concernenti le  modalita'  di  gioco  del
bingo, effettuato con  partecipazione  a  distanza»,  notificato,  ai
sensi della direttiva 98/34/CE, con procedura n. 2010/0627/ I; 
  Visto l'articolo 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, il quale prevede  che:  «E'  istituito  il  gioco  del  Bingo  a
distanza, con un'aliquota del prelievo erariale stabilita all'11  per
cento e del compenso per il controllore centralizzato del gioco  pari
all'1  per  cento  delle  somme  giocate.  Ai  sensi  del  comma  12,
dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono definiti  gli
importi   del   diritto   di   partecipazione,   del   compenso   del
concessionario, le modalita' di versamento del  prelievo  erariale  e
del compenso per il  controllore  centralizzato  del  gioco,  nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni»; 
  Visto l'articolo 10, comma  9-septies  del  decreto-legge  2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  della  legge  26  aprile
2012, n. 44, che ha, tra l'altro, disciplinato il prelievo  erariale,
il montepremi e il compenso  per  il  controllore  centralizzato  del
gioco del bingo; 
  Visto l'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  ai
sensi del quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di  Stato  e'
stata incorporata nell'Agenzia delle dogane, che ha assunto la  nuova
denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli; 
  Visto l'articolo 1, comma 945, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, che determina l'applicazione  al  gioco  del  bingo  a  distanza
dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo  n.  504  del
1998 e che fissa dal 1º gennaio 2017 l'imposta unica nella misura del
20 per cento delle somme che, in base al regolamento  di  gioco,  non
risultano restituite al giocatore; 
  Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi  della
citata direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di  informazione
nel settore delle norme  e  delle  regole  tecniche  e  delle  regole
relative  ai  servizi  dell'informazione,  sono  stati  assolti   con
procedura n. 2012/474/I del  9  agosto  2012,  alla  quale  ha  fatto
seguito  il  periodo  di   sospensione   previsto   dalle   procedure
comunitarie, senza osservazioni; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31  agosto  2017,
n. 1454/2017; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, di
cui a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge n.  400  del  1988,
effettuata con nota n. 14108 del 21 dicembre 2017; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di gestione e di
raccolta  del  gioco  del  bingo  effettuato  con  partecipazione   a
distanza. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  Il  decreto  legislativo  14  aprile  1948,  n.  496
          (Disciplina delle attivita' di giuoco), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1948, n. 118. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30  agosto  1999,  n.  203,  supplemento
          ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio
          2002, n. 33 (Regolamento  concernente  l'affidamento  delle
          attribuzioni   in   materia   di   giochi    e    scommesse
          all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma
          dell'art. 12, comma 1, della legge n.  383)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2002, n. 63. 
              - Il decreto  legislativo  23  dicembre  1998,  n.  504
          (Riordino dell'imposta  unica  sui  concorsi  pronostici  e
          sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della  legge
          3  agosto  1998,  n.  288)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 3 febbraio 1999, n. 27. 
              - Si riporta il testo dell'art.  24,  comma  13,  della
          legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento
          di obblighi derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee -  Legge  comunitaria  2008),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14   luglio   2009,   n.   161,
          supplemento ordinario: 
              «Art.  24  (Adeguamento  comunitario  di   disposizioni
          tributarie). - (Omissis). 
              13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o  piu'
          dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
          facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato di stabilire, ai sensi  del  comma  26,  in  funzione
          delle effettive esigenze di mercato, in un  numero  massimo
          di duecento, le concessioni di  cui  alla  lettera  a)  del
          presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
          e' consentito: 
                a) ai  soggetti  in  possesso  dei  requisiti  e  che
          assumono  gli  obblighi  di  cui  al  comma  15,  ai  quali
          l'Amministrazione   autonoma   dei   monopoli   di    Stato
          attribuisce concessione per la durata di nove anni; 
                b) ai soggetti che, alla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
          l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi  di  cui
          al comma 11 attraverso rete  fisica,  rete  di  raccolta  a
          distanza, ovvero entrambe.». 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni
          urgenti per la stabilizzazione finanziaria)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011, n. 155. 
              - Il decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  6  luglio
          2012, n. 156, supplemento ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'art.  10,  comma  9-septies,
          del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti
          in    materia    di    semplificazioni    tributarie,    di
          efficientamento  e   potenziamento   delle   procedure   di
          accertamento), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2  marzo
          2012, n. 52: 
              «Art. 10 (Potenziamento dell'accertamento in materia di
          giochi). - (Omissis). 
              9-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2013, il prelievo
          erariale sul gioco del bingo, il montepremi e  il  compenso
          per il controllore centralizzato del  gioco,  di  cui  agli
          articoli 5, 6 e 7 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, e successive
          modificazioni, sono fissati nella misura,  rispettivamente,
          dell'11 per cento, di almeno il 70 per cento e  dell'1  per
          cento del prezzo di vendita delle cartelle.  Tali  aliquote
          si applicano sia al gioco raccolto su  rete  fisica  sia  a
          quello effettuato con partecipazione a distanza di  cui  al
          decreto   del   Direttore   generale   dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato 24 maggio  2011,  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del  17  giugno  2011.
          All'art. 24, comma 33, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
          98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
          2011, n.  111,  le  parole:  "con  un'aliquota  di  imposta
          stabilita in misura pari al 10% delle somme  giocate"  sono
          sostituite dalle seguenti: "con  un'aliquota  del  prelievo
          erariale stabilita all'11 per cento e del compenso  per  il
          controllore centralizzato del gioco pari  all'1  per  cento
          delle  somme  giocate"  e  le  parole:  "le  modalita'   di
          versamento dell'imposta" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "le modalita' di versamento del  prelievo  erariale  e  del
          compenso per il controllore centralizzato del gioco".». 
              - Si riporta il testo dell'art.  1,  comma  945,  della
          legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge  di  stabilita'  2016),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, supplemento ordinario: 
              «945. A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a
          quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta  unica
          di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,  si
          applica sulla differenza tra le somme giocate e le  vincite
          corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la  raccolta
          avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la  raccolta
          avviene a distanza.  Al  gioco  del  Bingo  a  distanza  si
          applica  l'imposta  unica  di   cui   al   citato   decreto
          legislativo n. 504 del 1998; a  decorrere  dal  1º  gennaio
          2017 l'imposta unica e' stabilita nella misura del  20  per
          cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non
          risultano restituite al giocatore.».