Estratto determina AAM/PPA n. 592 del 15 giugno 2018 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale LIDOCAINA
ACCORD, anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
    Confezioni: 
      «10 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro  da  5  ml  -
A.I.C. n. 043647181 (in base 10) 19N06F (in base 32); 
      «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro  da  5  ml  -
A.I.C. n. 043647193 (in base 10) 19N06T (in base 32); 
      «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro  da  2  ml  -
A.I.C. n. 043647205 (in base 10) 19N075 (in base 32); 
      «20 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale in vetro da 10  ml   -
A.I.C. n. 043647217 (in base 10) 19N07K (in base 32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile. 
    Principio attivo: lidocaina. 
    Numero di procedura: n. SE/H/1430/001-002/IB/003/G. 
    Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Middlesex, Sage House, 319, Pinner  Road,  North
Harrow, Cap HA1 4HF, Gran Bretagna (GB). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai  fini  della  rimborsabilita':   apposita  sezione
della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  Classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RNR  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica da rinnovare volta per volta; 
 
                              Stampati 
 
    La confezione del medicinale deve essere posta in  commercio  con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela Brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  s.m.i.,  in
virtu' del quale non sono incluse negli  stampati  quelle  parti  del
riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto  del  medicinale  di
riferimento che si riferiscono  a  indicazioni  o  a  dosaggi  ancora
coperti da brevetto  al  momento  dell'immissione  in  commercio  del
medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.