IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante legge quadro per  la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  legge   di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato,
in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e   il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93  del
2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali; 
  Vista la legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  recante  Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del  28
dicembre 2017, recante ripartizione in capitoli delle Unita' di  voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno  finanziario  2018  e  per  il  triennio   2018-2020   e,   in
particolare, la Tabella 4; 
  Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  Responsabilita'  n.  9
«Direzione  generale  per  la  lotta   alla   poverta'   e   per   la
programmazione sociale» per l'annualita' 2018 in cui e'  iscritto  il
capitolo di spesa  3550  -  «Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale», Missione 3  (24)  -  Programma  3.2  (24.12)
Azione: Lotta contro la poverta'; 
  Visto l'art. 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  recante
disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (legge  di  stabilita'  2016),  che,  al   comma   386,
istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
un  fondo  denominato  «Fondo  per   la   lotta   alla   poverta'   e
all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le  risorse  di  600
milioni di euro per  l'anno  2016  e  di  1.000  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2017; 
  Visto l'art. 1, comma 238, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante Bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019  che  dispone
l'incremento dello stanziamento del Fondo per la lotta alla  poverta'
e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386,  della  legge
28 dicembre 2015, n. 208, di 150 milioni di euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2017; 
  Visto il decreto legislativo 15 settembre  2017,  n.  147,  recante
disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di  contrasto
alla poverta',  e,  in  particolare,  l'art.  2,  che,  al  comma  1,
istituisce il Reddito di inclusione, quale  misura  unica  a  livello
nazionale di contrasto alla poverta'  e  all'esclusione  sociale;  al
comma 3, dispone che il Reddito di inclusione sia  articolato  in  un
beneficio economico e in  una  componente  di  servizi  alla  persona
identificata  in  un  progetto  personalizzato,  in  esito   ad   una
valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare; e, al
comma 4, prevede che i servizi previsti nel  progetto  personalizzato
sono rafforzati a valere su una quota delle risorse del Fondo per  la
lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; 
  Visto l'art. 5  del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  che
individua le caratteristiche dei punti per l'accesso  al  Reddito  di
inclusione e della valutazione multidimensionale, che, ai  sensi  del
comma 10, costituiscono  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nei
limiti delle risorse  disponibili  a  legislazione  vigente,  nonche'
l'art.  6  del  medesimo  decreto  legislativo,  che   individua   le
caratteristiche dei progetti personalizzati e dei  sostegni  in  essi
previsti, che, ai sensi del comma 11, costituiscono anch'essi livelli
essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse  disponibili  a
legislazione vigente; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo n. 147  del  2017,  che,  al
comma 1, elenca gli specifici servizi per l'accesso e la  valutazione
e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato  del  Reddito
di inclusione; al comma 2 dispone che per il  finanziamento  di  tali
interventi, sia attribuita agli ambiti  territoriali  una  quota  del
Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; al comma 3
stabilisce l'ammontare delle risorse che  costituiscono  tale  quota,
pari inizialmente a 262 milioni di euro nel 2018  e  277  milioni  di
euro a decorrere dal 2019; al comma 4, stabilisce che  i  criteri  di
riparto sono definiti con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata;  al  comma  9
individua, nell'ambito di tale quota, una riserva di ammontare pari a
20 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2018,  per  interventi  e
servizi in favore di persone in  condizione  di  poverta'  estrema  e
senza dimora; 
  Visto l'art. 1, comma 195, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che ridetermina la quota del Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale destinata al rafforzamento degli interventi  e
dei servizi sociali per il contrasto alla poverta' in 297 milioni  di
euro nel 2018, in 347 milioni di euro nel 2019 e in  470  milioni  di
euro a decorrere dal 2020; 
  Visto l'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che dispone, nell'ambito della quota del  Fondo  per  la  lotta  alla
poverta' e all'esclusione sociale, una riserva pari a  5  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020,  per  interventi,  in
via sperimentale, in  favore  di  coloro  che,  al  compimento  della
maggiore eta', vivono fuori dalla famiglia di origine sulla  base  di
un  provvedimento  dell'autorita'  giudiziaria,  volti  a   prevenire
condizioni  di  poverta'  ed  esclusione  sociale  e  permettere   di
completare il percorso di crescita verso l'autonomia; 
  Visto l'art. 21 del  decreto  legislativo  n.  147  del  2017,  che
istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e,  in
particolare, il comma 6, lettera b), che prevede che la Rete  elabori
un Piano per gli interventi e i servizi  sociali  di  contrasto  alla
poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle  risorse
della quota del Fondo per la lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione
sociale, nonche' il comma 7, che prevede che il  Piano  abbia  natura
triennale con eventuali aggiornamenti annuali e che il Piano medesimo
sia adottato nelle medesime modalita' con le quali  i  fondi  cui  si
riferisce sono ripartiti alle regioni; 
  Visto l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 147  del  2017
che ha disposto l'istituzione della Direzione generale per  la  lotta
alla poverta' e  per  la  programmazione  sociale  e  la  conseguente
soppressione della Direzione generale per l'inclusione sociale  e  le
politiche sociali a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
medesimo decreto; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
recante  disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) che, a decorrere dal
1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386
relativo alla partecipazione delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti  per  garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio
nazionale; 
  Visto il Piano per gli interventi e i servizi sociali di  contrasto
alla poverta' per il triennio 2018-2020, approvato dalla  Rete  della
protezione e dell'inclusione sociale  nella  riunione  del  22  marzo
2018; 
  Acquisita  in  data  10  maggio  2018  l'intesa  della   Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
  a) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2  del  decreto
legislativo n. 147 del 2017; 
  b) «Fondo  Poverta'»:  il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della  legge  n.
208 del 2015; 
  c) «Quota servizi del Fondo Poverta'»: la quota del Fondo  Poverta'
attribuita  agli   ambiti   territoriali   delle   regioni   per   il
finanziamento degli interventi e servizi di contrasto  alla  poverta'
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto  legislativo  n.  147  del
2017; 
  d) «Rete»: la Rete della protezione e dell'inclusione  sociale,  di
cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017; 
  e) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui  all'art.
8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  f) «SIA»: il Sostegno per l'Inclusione Attiva, ovvero la misura  di
contrasto alla poverta' avviata su tutto il territorio  nazionale  ai
sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a),  della  legge  28  dicembre
2015, n. 208; 
  g) «Banca dati ReI»: l'apposita  sezione  del  Sistema  informativo
unitario dei servizi sociali,  di  cui  all'art.  15,  comma  3,  del
decreto legislativo n. 147 del 2017.