IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre  1978,
n. 915, e successive modificazioni, concernente  «Testo  unico  delle
norme in materia di pensioni di guerra»; 
  Vista la legge 2 maggio  1984,  n.  111,  concernente  «Adeguamento
delle pensioni dei mutilati  ed  invalidi  per  servizio  alla  nuova
normativa  prevista  per  le  pensioni  di  guerra  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»; 
  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64,  concernente  «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288,  concernente  «Provvidenze
in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale,
nel prevedere in favore di alcune categorie  di  grandi  invalidi  di
guerra e per  servizio  un  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare o del servizio civile, istituisce a tal  fine  un  fondo  di
7.746.853 euro a decorrere dall'anno 2003  e  demanda  a  un  decreto
interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti
al 30 aprile  di  ciascun  anno  e  di  quelli  che  potranno  essere
ulteriormente liquidati nell'anno; 
  Vista la legge 23 agosto 2004,  n.  226,  concernente  «Sospensione
anticipata  del  servizio  obbligatorio  di  leva  e  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  delega  al  Governo
per il conseguente coordinamento con la  normativa  di  settore»,  la
quale, con l'art. 1, ha sospeso  dal  1°  gennaio  2005  il  servizio
obbligatorio di leva; 
  Vista  la  legge  7  febbraio  2006,  n.  44,  concernente   «Nuove
disposizioni in materia di  assegno  sostitutivo  dell'accompagnatore
militare», che ha rideterminato la misura  dell'assegno  sostitutivo,
per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli
anni 2006 e 2007; 
  Vista la legge 3  dicembre  2009,  n.  184,  recante  «Disposizioni
concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il
2009», che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge  7  febbraio
2006, n. 44, per gli anni 2008  e  2009  mediante  corresponsione  in
un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto,  con  un
onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che ha
apportato  modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,   n.   184,
estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7  febbraio  2006,  n.
44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato  in  3.400.000  euro
per ciascuno degli anni 2013 e 2014; 
  Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,  recante  «Proroga
termini previsti da disposizioni legislative», convertito dalla legge
27 febbraio 2015, n. 11, che ha ulteriormente modificato la  legge  3
dicembre 2009, n. 184, estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge
7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2015 e 2016, con un onere  valutato
in 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016; 
  Vista la legge  11  dicembre  2016  n.  232  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 600, che ha incrementato il fondo  per  la  concessione  di  un
assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o  per  servizio  di
euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2017; 
  Vista la legge  27  dicembre  2017  n.  205  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante «Proroga e
definizione di termini», convertito dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
19, e in particolare l'art.  8,  comma  5-quater,  che  ha  apportato
modificazioni  alla  legge  3  dicembre  2009,  n.  184,   estendendo
l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni
2017, 2018 e 2019; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in  legge,
con modificazioni, dalla  legge  14  luglio  2008,  n.  121,  recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007 n. 244», e in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  cui  sono
trasferite al Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero  della  solidarieta'
sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei  ministri
i compiti in materia di Servizio civile nazionale; 
  Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge  n.
288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali in data 28 agosto  2003,  3  settembre  2004  e  19
dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di  concerto  con
il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  il  Ministro  della
solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006  e  20  luglio  2007,  i
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della  salute
e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;
i decreti del Ministro della difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  del  lavoro,  e  delle
politiche sociali in data 14  settembre  2010,  15  luglio  2011,  27
luglio 2012, 30 settembre 2013, 10 luglio 2014, 16 settembre 2015, 29
luglio 2016 e 20 giugno 2017; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data
28 dicembre 2017, recante la ripartizione in capitoli delle Unita' di
voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato  per
l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020; 
  Considerato che, per effetto delle disposizioni recate dalla citata
legge n. 205 del  2017,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, Missione «Diritti  sociali,  politiche
sociali e famiglia», Programma «Sostegno in favore di  pensionati  di
guerra ed  assimilati,  perseguitati  politici  e  razziali»,  Azione
«Sostegno  ai  pensionati  di  guerra  ed  assimilati»,  per   l'anno
finanziario 2018, risultano iscritti il capitolo n. 1316 «Pensioni ed
assegni di guerra, assegni di medaglia al  valor  militare  ed  altre
indennita' di guerra ivi compresi  gli  interessi  legali  in  quanto
dovuti»  -  piano  gestionale  2   «Pagamento   assegno   sostitutivo
accompagnatore previsto dalla legge n. 288 del 2002  ai  titolari  di
pensione di guerra» con uno stanziamento  di  euro  6.300.000  ed  il
capitolo n. 1319 «Assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra  o
per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare
o dell'accompagnatore del servizio civile» con  uno  stanziamento  di
euro 1.746.853; 
  Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei  Ministri
- Dipartimento della gioventu' e  del  servizio  civile  nazionale  -
Ufficio per il servizio civile nazionale in data  12  febbraio  2018,
nonche' del Ministero dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei   servizi   -
Direzione dei servizi del tesoro in data 15 febbraio 2018; 
  Considerato che, per il  corrente  anno  2018,  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventu' e del  servizio
civile nazionale - Ufficio per il servizio civile  nazionale  non  ha
ricevuto, dagli enti  accreditati  all'albo  nazionale  o  agli  albi
regionali ai sensi della citata legge n. 64 del  2001,  comunicazione
relativa all'assegnazione di accompagnatori del  servizio  civile  ai
grandi invalidi; 
  Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento della gioventu' e
del servizio civile  nazionale  -  Ufficio  per  il  servizio  civile
nazionale aveva provveduto a invitare sia gli interessati,  nel  caso
di  mancata  assegnazione  di  accompagnatore  da  parte  degli  enti
accreditati,  a  presentare  direttamente   al   competente   Ufficio
dell'economia e delle  finanze  la  domanda  per  ottenere  l'assegno
sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo  Ufficio
i  nominativi  dei  volontari  eventualmente  assegnati   ai   grandi
invalidi; 
  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,
all'art. 1, commi 2 e  4,  per  l'assegnazione  degli  accompagnatori
debbono  necessariamente  tenere   conto   della   situazione   sopra
evidenziata,  che  non  registra,  per   il   corrente   anno   2018,
assegnazioni  di  accompagnatori  del  servizio  civile   ai   grandi
invalidi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Alla data del 15 febbraio 2018, il numero  dei  grandi  invalidi
affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2),  3)  e
4), secondo comma, e A-bis della tabella E allegata  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915,  aventi  titolo
all'assegno mensile di 900 euro  sostitutivo  dell'accompagnatore  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288,  e'
di 288 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 3.110.400. 
  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'
relative all'anno 2018, pari ad euro 4.936.453,  sono  liquidati,  in
via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi
affetti dalle infermita'  di  cui  al  comma  1  e,  successivamente,
nell'ordine, e secondo la data di  presentazione  delle  domande  per
ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti  categorie  di
aventi diritto, affetti dalle invalidita' di  cui  alle  lettere  A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C);  D);
ed E), numero 1, della citata tabella E: 
    a) grandi invalidi che hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento almeno  una  volta  nel  triennio  precedente  al  15
gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado  di
assicurarlo; 
    b) grandi invalidi che dopo  l'entrata  in  vigore  della  citata
legge  n.  288  del  2002  hanno  fatto  richiesta  del  servizio  di
accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza
per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio
dell'economia e delle finanze. 
  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi  1  e  2,  nella  misura
mensile di 900 euro ovvero nella  misura  ridotta  del  50%,  secondo
quanto previsto dall'ultimo periodo del comma  4  dell'art.  1  della
legge n. 288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,
a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino al 31  dicembre  dello  stesso
anno, ovvero dal primo  giorno  del  mese  successivo  alla  data  di
presentazione della domanda per ottenere  l'assegno  sostitutivo  per
coloro  che  abbiano  richiesto  il  beneficio  per  la  prima  volta
nell'anno 2018. 
  4. Ai fini della determinazione della data di  presentazione  delle
domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.