IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 277, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2018  e
bilancio pluriennale per il triennio  2018-2020),  il  quale  prevede
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno di
un fondo, dotato inizialmente di 5 milioni di euro annui a  decorrere
dall'anno  2018,  al  fine  di  consentire  la  realizzazione  e   la
manutenzione di opere pubbliche negli  enti  locali  che  si  trovano
nella condizione di scioglimento, ai sensi dell'art.  143  del  Testo
unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti   locali   (TUEL),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  Visto il successivo comma 278 dello stesso art. 1 il quale  prevede
che la dotazione del  fondo  di  cui  al  comma  277  e'  annualmente
incrementata  con  le  risorse  non  utilizzate  in   ciascun   anno,
rivenienti dal Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli
enti locali, ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge  25  novembre
1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge  24  gennaio
1997, n. 5, le quali sono  versate  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnate al fondo di cui al comma 277; 
  Considerato che il citato comma 277 dispone  che  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto  del
fondo, attribuendo priorita' agli enti con popolazione residente fino
a 15.000 abitanti; 
  Rilevata la necessita' di definire i  criteri  e  le  modalita'  di
riparto del fondo; 
  Acquisito il parere della Conferenza Stato -  citta'  ed  autonomie
locali nella seduta del 17 aprile 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Criteri e modalita' di riparto del fondo di  cui  all'art.  1,  comma
              277, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
  1. Il fondo di cui all'art. 1, comma 277, della legge  27  dicembre
2017, n. 205, e' annualmente attribuito a favore  degli  enti  locali
che si  trovino,  alla  data  dei  provvedimenti  di  riparto,  nella
condizione  di  cui  all'art.  143  del  Testo  unico   delle   leggi
sull'ordinamento degli enti  locali  (TUEL),  approvato  con  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
  2. Il fondo e' ripartito in 2 quote, da attribuire ai singoli  enti
dividendo le disponibilita' per il numero degli enti beneficiari: 
    la prima quota nella misura del 60% delle risorse  disponibili  a
favore dei comuni di cui al comma 1 con popolazione residente fino  a
15.000 abitanti, con una quota fissa per ciascun ente pari a  125.000
euro, ovvero nel  caso  di  insufficienza  delle  risorse  in  misura
proporzionale per ciascun ente, e la  parte  residua  in  proporzione
alla popolazione residente, corretta secondo i  coefficienti  di  cui
all'Allegato 1; 
    la seconda quota pari al restante 40% a favore di tutti i  comuni
di cui  al  comma  1,  in  proporzione  alla  popolazione  residente,
corretta secondo i parametri di cui all'Allegato 1. 
  3. Qualora non vi siano enti rientranti in una delle  due  predette
categorie le risorse sono  attribuite  interamente  ai  comuni  della
restante categoria. 
  4. Il riparto avviene annualmente con provvedimenti  del  direttore
centrale della finanza locale del  Ministero  dell'interno,  in  base
alle modalita' di cui al comma 2, con le seguenti scadenze: 
    entro il 30 giugno di ciascun anno per il riparto della dotazione
iniziale del fondo; 
    entro il  31  ottobre  di  ciascun  anno  per  il  riparto  delle
eventuali ulteriori risorse disponibili sul fondo.