IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
            per la formazione superiore e per la ricerca 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 agosto 2016,  con  il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  Universitario  e
della Ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140, del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto il decreto in data 2 novembre 2005, con il quale  l'«Istituto
di psicoterapia Psicoumanitas» e' stato abilitato ad istituire  e  ad
attivare,  nella   sede   principale   di   Pistoia   un   corso   di
specializzazione in psicoterapia; 
  Visto  il  decreto  in  data  25  gennaio  2008  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Frascati; 
  Visto il  decreto  in  data  27  febbraio  2009  di  autorizzazione
all'attivazione della sede periferica di Taranto; 
  Visto il decreto  in  data  8  luglio  2014  di  autorizzazione  al
trasferimento della sede periferica di Frascati a Roma ed a diminuire
il numero degli allievi iscritti nella predetta sede da 20 a 17; 
  Vista l'istanza e le successive integrazioni con cui l'«Istituto di
psicoterapia Psicoumanitas» chiede l'autorizzazione al  trasferimento
della sede di periferica di Taranto, da via Virgilio n. 7 a via Dante
Alighieri  n.  16,  e  la  diminuzione  del  numero   degli   allievi
ammissibili nella sede stessa al primo anno di corso da n. 20 a 16 e,
per l'intero corso, a n. 64; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca nella riunione del 30 maggio 2018, trasmessa  con  nota
prot. 17721 del 7 giugno 2018; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto di psicoterapia Psicoumanitas» abilitato con decreto in
data 2 novembre 2005 ad istituire e ad attivare nella sede di Pistoia
un  corso  di  specializzazione  in  psicoterapia  e'  autorizzato  a
trasferire la sede periferica di Taranto, da via Virgilio,  7  a  via
Dante Alighieri, 16.