IL DIRETTORE GENERALE 
         per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Vista  la  legge  n.  241/1990  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
  Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.   165/2001,   con   particolare
riferimento all'art. 4 secondo comma; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.  158
del 5 dicembre 2013, «Regolamento  di  organizzazione  del  Ministero
dello sviluppo economico»; 
  Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei
confronti   della   societa'   cooperativa   «La   Fornace   Societa'
cooperativa» con  sede  in  Verona  codice  fiscale  n.  93004260233,
conclusa in data 20 dicembre 2016 con irrogazione  di  diffida  a  30
giorni e del successivo verbale di mancato accertamento  concluso  in
data 14 marzo 2017 con la proposta di adozione del  provvedimento  di
gestione commissariale  cui  all'art.  2545-sexiesdecies  del  codice
civile; 
  Tenuto conto che  dalle  risultanze  ispettive  e'  emerso  che  la
cooperativa era stata diffidata a sanare le  seguenti  irregolarita':
1) mancata esibizione di libri sociali, 2) mancato ripianamento delle
perdite di esercizio relative ai bilanci 2013,  2014,  2015  e  2016,
nonostante  l'assemblea  avesse  deliberato  il  ripianamento   delle
perdite, 3) presenza nella compagine  sociale  di  un  socio  persona
giuridica, con forma giuridica  diversa  dalla  societa'  cooperativa
che, secondo l'orientamento costante del Comitato  per  l'Albo  delle
societa' cooperative edilizie di Abitazione e dei loro consorzi,  non
puo' per sua natura e  finalita'  perseguire  lo  scopo  mutualistico
della cooperativa edilizia di abitazione (delibere 16 dicembre  2008;
8 marzo 2012); 
  Tenuto conto, altresi' che dall'istruttoria  effettuata  da  questa
Autorita' di Vigilanza, si e' rilevato che la cooperativa non  si  e'
adeguata alle previsioni dell'art. 1, comma 936, lett. b della  legge
27 dicembre 2017, n. 205 che stabilisce che  l'amministrazione  della
societa' sia affidata ad un organo collegiale formato da  almeno  tre
soggetti; 
  Vista la nota n. 556455 trasmessa in data 22 dicembre 2017  con  la
quale e' stato comunicato alla  cooperativa,  ai  sensi  dell'art.  7
della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  l'avvio  del  procedimento  per
l'adozione  del  provvedimento  di  gestione  commissariale  ex  art.
2545-sexiesdecies del codice civile che non e'  risultata  consegnata
nella casella di posta certificata dell'ente; 
  Vista la successiva nota n. 4558, trasmessa con raccomandata a/r in
data 25 gennaio 2018, con la quale  e'  stato  nuovamente  comunicato
alla cooperativa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990,  n.
241, l'avvio del procedimento per  l'adozione  del  provvedimento  di
gestione commissariale ex art. 2545-sexiesdecies del codice civile; 
  Preso atto  che  in  riscontro  alla  comunicazione  di  avvio  del
procedimento la cooperativa ha fatto pervenire in  data  14  febbraio
2018 le proprie osservazioni  rappresentando  l'intenzione  di  voler
sanare le irregolarita' contestate; 
  Tenuto conto che questa Autorita' di Vigilanza, con nota  n.  92052
del 9 marzo 2018, ha  comunicato  all'ente  di  prendere  atto  della
volonta' manifestata dallo stesso e di rimanere in attesa di ricevere
la  documentazione  attestate   il   superamento   delle   menzionate
irregolarita'; 
  Considerato che la cooperativa con nota pervenuta in data 27  marzo
2018 ed acquisita al numero di protocollo 123269,  ha  trasmesso  una
ulteriore dichiarazione di intenti,  senza  pero'  presentare  alcuna
documentazione di supporto; 
  Vista la nota n. 148865 del 27 aprile  2018  con  la  quale  questa
Autorita' di Vigilanza ha diffidato la cooperativa ad adempiere  alle
richieste gia' avanzate con le precedenti note ministeriale entro  il
termine di quindici giorni; 
  Considerato che la cooperativa non ha adempiuto alla diffida  entro
i termini; 
  Visto il parere favorevole espresso dal Comitato  centrale  per  le
cooperative nella riunione del 5 giugno 2018 in  merito  all'adozione
del provvedimento gestione commissariale  ex  art.  2545-sexiesdecies
del  codice  civile  nei  confronti  della  cooperativa   in   esame,
richiedendo che il provvedimento  sia  integrato  con  la  previsione
della nomina di un revisore legale, avendo la cooperativa superato  i
parametri previsti dall'art. 2519  del  codice  civile  e  che  venga
inoltrata formale comunicazione all'Albo delle  cooperative  edilizie
in quanto  l'ente  risulta  carente  dei  presupposti  necessari  per
l'iscrizione; 
  Ritenuto assolto  l'obbligo  di  cui  all'art.  7  della  legge  n.
241/1990; 
  Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento
di gestione commissariale ai sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile; 
  Considerata la specifica peculiarita' della procedura  di  gestione
commissariale, disposta  ai  sensi  dell'art.  2545-sexiesdecies  del
codice civile che prevede che l'Autorita' di vigilanza,  in  caso  di
irregolare funzionamento dell'ente, ne revochi gli  amministratori  e
ne affidi la gestione ad un commissario, determinando poteri e durata
dell'incarico; 
  Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide
sul principio di  autodeterminazione  della  cooperativa,  che  viene
disposto di prassi per un periodo  di  sei  mesi,  salvo  eccezionali
motivi di proroga; 
  Tenuto conto, altresi', che  tali  ragioni  rendono  necessaria  la
massima  tempestivita'  nel  subentro  nella  gestione  affinche'  il
professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente  e
proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; 
  Ritenuto opportuno, quindi, scegliere il nominativo del commissario
governativo nell'ambito dei soggetti iscritti nella  banca  dati  del
Ministero, articolata su base regionale, sulla base delle  attitudini
professionali  e  dell'esperienza  come   risultanti   dai   relativi
curricula  e  dalla   disponibilita'   all'assunzione   dell'incarico
preventivamente acquisita, al fine di  garantire  una  tempestiva  ed
efficace  assunzione  di  funzioni  da   parte   del   professionista
prescelto, funzionale alle specificita' della  procedura  come  sopra
illustrata; 
  Considerati gli specifici requisiti professionali  come  risultanti
dal curriculum vitae del dott. Gabriele Franchi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'Amministratore  unico  della  Societa'  cooperativa  «La  Fornace
Societa'  cooperativa»  con  sede  in  Verona,  codice   fiscale   n.
93004260233, costituita in data 22 gennaio 1981 e' revocato.