IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  Italiana  del
Farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.; 
  Vista la determina AIFA del 29 novembre 2017, n.  1963,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  292  del  15
dicembre 2017; 
  Considerata la  sentenza  del  tribunale  amministrativo  regionale
Lazio,  sez.  III-quater,  del  5  luglio  2018,  n.  7452  che,  con
riferimento alla specialita'  medicinale  «Ezetimibe  e  Simvastatina
EG», ha disposto l'annullamento in parte qua dell'art. 2 della citata
determinazione di classificazione e prezzo e, in  particolare,  della
clausola di seguito indicata: «Qualora il principio  attivo,  sia  in
monocomponente  che  in  associazione,  sia  sottoposto  a  copertura
brevettuale  o  al  certificato  di  protezione   complementare,   la
classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia,  ai
sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo  periodo,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge  8
novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla  data  di  scadenza
del  brevetto  o  del  certificato   di   protezione   complementare,
pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico. Sino alla scadenza
del termine di cui al precedente comma,  il  medicinale  Ezetimibe  e
Simvastatina EG e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). Le confezioni di cui all'art.  1,  che  non
siano classificate in fascia di rimborsabilita' ai sensi del presente
articolo, risultano collocate, in virtu' dell'art. 12, comma  5,  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.  189,  nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn)»; 
  Ravvisata la necessita' di riesaminare il provvedimento in  oggetto
alla  luce  di  quanto  statuito  dal  giudice  amministrativo  nella
sentenza sopra citata, secondo cui «la  copertura  brevettuale  debba
essere limitata al principio attivo oggetto di brevetto e  non  possa
essere estesa a tutte le possibili combinazioni del principio  attivo
con  altre  molecole  (che  abbiano  esaurito  la  propria  copertura
brevettuale) per il solo fatto che ad esse si faccia  riferimento  in
una delle  rivendicazioni  del  brevetto  o  che  possano  avere  una
efficacia terapeutica diversa o maggiore rispetto a quella  del  solo
principio attivo brevettato»; 
  Ritenuto, pertanto, che  la  specialita'  medicinale  «Ezetimibe  e
Simvastatina EG», debba essere classificata in fascia A, con nota 13; 
  Considerata la sussistenza di particolari esigenze di celerita' del
procedimento finalizzato alla classificazione in fascia A con nota 13
della specialita' medicinale «Ezetimibe e Simvastatina EG»,  che  non
consentono di comunicare l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art.
7 e ss. della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 
  Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
           Modifica dell'art. 2 della determinazione AIFA 
                    del 29 novembre 2017, n. 1963 
 
  Ferma restando  la  validita'  dell'istanza  di  rimborsabilita'  e
prezzo  presentata  dalla  societa'  EG  S.p.A.  per  il   medicinale
EZETIMIBE E SIMVASTATINA EG  in  data  30  giugno  2017,  nonche'  il
relativo procedimento istruttorio  gia'  espletato,  l'art.  2  della
determina AIFA del 29 novembre 2017 n. 1963, per i motivi indicati in
premessa, e' sostituito dall'art. 2 della presente determina.