IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  14,  che
stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo  di  notifica  gli  aiuti  a  finalita'
regionale per gli investimenti; 
  Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre  2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea  C  369  del  17  ottobre  2014,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  recante  la  disciplina  per  l'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che  abroga
il regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che  stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione  della
competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3); 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015  e
successivamente con decisione della Commissione europea C(2017)  8390
final,  del  7  dicembre  2017   (nel   seguito,   PON   «Imprese   e
competitivita'»); 
  Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti  per  investimenti  in
macchinari,  impianti  e  beni  intangibili  e  accompagnamento   dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»  dell'Asse
III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese  e  competitivita'»,  che
prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con  ricadute
immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine  di  sostenere
la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate
nelle regioni del Mezzogiorno; 
  Vista l'Azione 4.2.1  «Incentivi  finalizzati  alla  riduzione  dei
consumi energetici e  delle  emissioni  di  gas  climalteranti  delle
imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di  impianti
di produzione di energia  da  fonte  rinnovabile  per  l'autoconsumo,
dando priorita' alle tecnologie ad  alta  efficienza»  dell'Asse  IV,
«Efficienza energetica», del  PON  «Imprese  e  competitivita'»,  che
prevede interventi diretti  a  sostenere  programmi  di  investimento
delle imprese finalizzati al conseguimento  di  maggiori  livelli  di
efficienza   energetica   all'interno   delle   strutture   aziendali
localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo  2017  recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari  del  PON  «Imprese  e
Competitivita'»,    pubblicato    nel    portale    del     Programma
(www.ponic.gov.it); 
  Visti i criteri di selezione delle operazioni del  PON  «Imprese  e
competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la
programmazione 2014-2020 dei fondi  di  sviluppo  e  di  investimento
europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una
Strategia nazionale di specializzazione  intelligente  che  individua
specifiche aree  tematiche  di  intervento  ad  impatto  elevato  sul
posizionamento  competitivo  delle  imprese,  in  grado  pertanto  di
rispondere alle opportunita'  emergenti  e  ai  futuri  sviluppi  del
mercato; 
  Considerato   che   la    Commissione    europea,    con    lettera
Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha  comunicato  che  Strategia
nazionale    di    specializzazione    intelligente    soddisfa    la
condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013,
art. 19 e allegato XI; 
  Considerato che il PON «Imprese e competitivita'» prevede  che  gli
interventi di politica industriale,  finalizzati  a  pronomuovere  la
competitivita' delle piccole e  medie  imprese,  attuati  nell'ambito
dell'obiettivo tematico 3 di cui all'art. 9  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1303/2013,  siano  riconducibili  alla  suddetta  Strategia
nazionale di specializzazione intelligente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 21 marzo 2016, n.  67,  relativo  all'istituzione  della
Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1,  comma  2,  stabilisce  che
essa  costituisce,  per  la  programmazione  2014-2020,  la  sede  di
definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica  nazionale
anche con riferimento alla Strategia  nazionale  di  specializzazione
intelligente; 
  Considerato inoltre che il Cluster tecnologico  nazionale  fabbrica
intelligente  ha  elaborato   una   «Roadmap   per   la   ricerca   e
l'innovazione» che  si  pone  l'obiettivo  di  descrivere  visioni  e
strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di  cui
costituisce il documento di posizionamento  ufficiale  trasversale  a
tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente; 
  Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto  2016,  n.
186, con la quale  il  CIPE  ha  approvato  il  «Programma  nazionale
complementare  di  azione  e  coesione   Imprese   e   competitivita'
2014-2020» con  risorse  complessivamente  stanziate  pari  a  696,25
milioni  di  euro,  di  cui  148,40  milioni  per  un  intervento  di
ammodernamento tecnologico dei processi produttivi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la  disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare  ciascun  aiuto  individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il  soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  prima
della concessione dello stesso attraverso  la  procedura  informatica
disponibile sul sito web del Registro medesimo; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3  del
medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo; 
  Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della
realizzazione di investimenti coerenti con il Piano nazionale Impresa
4.0, in grado di favorire la transizione del  settore  manifatturiero
verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», centrata sulla  completa
digitalizzazione dei flussi di  informazione  con  tutti  gli  attori
della catena del valore e sull'integrazione degli oggetti fisici  nel
suddetto sistema informativo; 
  Considerato che la dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale
complementare  di  azione  e  coesione   Imprese   e   competitivita'
2014-2020, definita dalla  predetta  delibera  CIPE  n.  10/2016,  e'
diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con
il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione  di  un
bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  sostenere  la  realizzazione   di
investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento  competitivo  delle  piccole  e
medie imprese operanti nei territori delle Regioni «meno sviluppate»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del  14  giugno  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del  20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    d) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013; 
    e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo,  del  17  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che  abroga  il
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che   stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione; 
    f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per  il  periodo  2014-2020,
contenente  l'elenco  delle  zone  del   territorio   nazionale   che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  approvata
dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C
369 del 17 ottobre 2014,  successivamente  modificata  con  decisione
della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016; 
    g) «Regioni meno sviluppate»: le  regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia; 
    h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui
funzionamento e'  disciplinato  da  un'apposita  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana
(ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati  in
tempi celeri e strettamente  correlati  al  versamento  sul  suddetto
conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni  spettanti
all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota  di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; 
    i) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
    l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    m) «tasso base»:  il  tasso  base  pubblicato  dalla  Commissione
europea                    all'indirizzo                     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
    n) «rating  di  legalita'»:  certificazione  istituita  dall'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'
attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012,  n.  24075,  e  dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57; 
    o) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente  separati  ma
funzionalmente collegati; 
    p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; 
    q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229
del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n.
4.