IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2 lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare, l'art. 76, comma 1, il quale prevede, a sostegno delle attivita' di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e beni strumentali; Richiamato il comma 2 del medesimo art. 76, il quale prevede che per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto dal comma 1, le organizzazioni di volontariato possono conseguite il predetto contributo nella misura corrispondente all'aliquota IVA del prezzo complessivo di acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore, che recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Considerato che gli oneri relativi al contributo conseguito dalle organizzazioni di volontariato, ai sensi del citato art. 76, comma 2, non costituiscono oggetto di disciplina da parte del presente decreto, in quanto trattasi di oneri non a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto il comma 4 dell'art. 76 secondo il quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in favore di organizzazioni di volontariato per l'acquisto da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e di beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali trasformazioni, nonche', per le sole fondazioni, per la donazione dei beni ivi indicati nei confronti delle strutture sanitarie pubbliche. 2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una percentuale del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili. 3. Il contributo di cui al comma 1 e' cumulabile con altri contributi, concernenti il medesimo bene, erogati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non sia superiore al costo di acquisto del bene.