IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali    sull'ordinamento    del    lavoro     alle     dipendenze
delle amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei  conti»  e,  in
particolare, l'art. 3; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Vista la legge 6 giugno 2016 n. 106, recante «Delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e, in particolare, l'art. 76, comma  1,
il quale prevede, a sostegno delle attivita'  di  interesse  generale
delle organizzazioni di volontariato, l'erogazione di contributi  per
l'acquisto, da parte delle medesime,  di  autoambulanze,  autoveicoli
per attivita' sanitarie e beni strumentali; 
  Richiamato il comma 2 del medesimo art. 76, il  quale  prevede  che
per l'acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici
registri destinati ad attivita' antincendio da parte dei  vigili  del
fuoco volontari, in alternativa a quanto disposto  dal  comma  1,  le
organizzazioni  di  volontariato  possono  conseguite   il   predetto
contributo nella misura corrispondente all'aliquota  IVA  del  prezzo
complessivo  di  acquisto,  mediante  corrispondente  riduzione   del
medesimo prezzo  praticata  dal  venditore,  che  recupera  le  somme
corrispondenti alla riduzione praticata  mediante  compensazione,  ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Considerato che gli oneri relativi al contributo  conseguito  dalle
organizzazioni di volontariato, ai sensi del citato art. 76, comma 2,
non  costituiscono  oggetto  di  disciplina  da  parte  del  presente
decreto, in quanto trattasi di oneri non a carico del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il comma 4 dell'art. 76 secondo  il  quale  con  decreto  del
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  sono  stabilite  le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni contenute nel  medesimo
articolo; 
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 76, comma
1, del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.  117,  in  favore  di
organizzazioni  di  volontariato  per  l'acquisto  da   parte   delle
medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attivita' sanitarie e  di
beni strumentali utilizzati direttamente  ed  esclusivamente  per  le
attivita' di interesse generale di cui all'art. 5, comma  1,  lettere
a), b), c), d), y), del decreto legislativo n. 117 del 2017, che  per
le  loro   caratteristiche   non   sono   suscettibili   di   diverse
utilizzazioni senza radicali trasformazioni,  nonche',  per  le  sole
fondazioni, per la donazione dei  beni  ivi  indicati  nei  confronti
delle strutture sanitarie pubbliche. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 puo' costituire una  percentuale
del prezzo di acquisto del bene, determinata sulla base delle domande
pervenute e ritenute ammissibili. 
  3. Il contributo  di  cui  al  comma  1  e'  cumulabile  con  altri
contributi,   concernenti   il   medesimo   bene,    erogati    dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a condizione che la loro somma non
sia superiore al costo di acquisto del bene.