Estratto determina AAM/A.I.C. n. 90/2018 del 10 luglio 2018 
 
    Procedura europea: NL/H/3958/001/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: TESTAVAN  nella
forma e confezione,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Ferring S.p.A. con sede  in  via  Senigallia  n.
18/2 - 20161 Milano. Codice fiscale n. 07676940153. 
    Confezione: 
      «20 mg/g gel transdermico» 1 contenitore multidose da 85,5 g/56
dosi in PP con pompa dosatrice e applicatore -  A.I.C.  n.  045567017
(in base 10) 1CGM19 (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Forma farmaceutica: gel transdermico. 
    Condizioni particolari di conservazione:  questo  medicinale  non
richiede condizioni particolari di conservazione. 
    Composizione: 
      principio  attivo:  un  grammo  di  gel  contiene  20   mg   di
testosterone. Un'attivazione della pompa rilascia 1,15 g (1,25 ml) di
gel equivalenti a 23 mg di testosterone; 
      eccipienti: 
        etanolo (96%); 
        acqua depurata; 
        glicole propilenico (E 1520); 
        dietilenglicole monoetiletere; 
        carbomero 980; 
        trolamina; 
        sodio edetato; 
      rilascio dei lotti: Ferring Controlled  Therapeutics  Limited_1
Redwood Place, Peel Park Campus, East Kilbride, G74 5PB Glasgow-Regno
Unito. 
    Indicazioni terapeutiche: terapia sostitutiva del testosterone in
uomini adulti con ipogonadismo, quando il deficit di testosterone  e'
stato confermato dal quadro clinico e dalle analisi biochimiche. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe «C(nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RNRL: medicinale soggetto  a
prescrizione  medica  limitativa   e   vendibile   al   pubblico   su
prescrizione di  centri  ospedalieri  o  di  specialisti:  andrologo,
endocrinologo, urologo. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determinazione, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del  decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette
devono  essere  redatti  in  lingua  italiana  e,  limitatamente   ai
medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua
tedesca. Il  titolare  dell'A.I.C.  che  intende  avvalersi  dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtu' del quale  non
sono  incluse  negli  stampati  quelle  parti  del  riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.