Il Commissario straordinario del Governo  per  la  ricostruzione  nei
  territori dei comuni delle Regioni  di  Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
  Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal
  24 agosto 2016: 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'On. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988, n.  400,  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Richiamato l'art. 1, comma 2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 settembre 2016, il quale stabilisce che  il  Commissario
Straordinario del Governo provvede, in particolare, al  coordinamento
delle amministrazioni statali, anche in  raccordo  con  i  presidenti
delle regioni  e  i  sindaci  interessati,  nonche'  con  l'Autorita'
nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani,  dei  programmi
d'intervento,   delle   risorse   necessarie   e   delle    procedure
amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici  pubblici
e privati, nonche' delle infrastrutture  nei  territori  colpiti  dal
sisma; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.  56,  e,  in  particolare,
l'art. 113 che prevede testualmente:  «1.  Gli  oneri  inerenti  alla
progettazione,  alla  direzione  dei  lavori  ovvero   al   direttore
dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi
ovvero alle verifiche di conformita', al collaudo statico, agli studi
e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e
di coordinamento e  al  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di
esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9  aprile
2008,  n.  81,  alle  prestazioni  professionali   e   specialistiche
necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in  ogni
dettaglio fanno carico  agli  stanziamenti  previsti  per  i  singoli
appalti di lavori, servizi e  forniture  negli  stati  di  previsione
della spesa o nei bilanci delle  stazioni  appaltanti.  2.  A  valere
sugli  stanziamenti  di  cui   al   comma   1,   le   amministrazioni
aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie  in
misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori,
servizi e forniture, posti a base di gara per  le  funzioni  tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attivita' di
programmazione  della  spesa   per   investimenti,   di   valutazione
preventiva dei progetti, di  predisposizione  e  di  controllo  delle
procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP,  di
direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e  di  collaudo
tecnico  amministrativo  ovvero  di  verifica  di   conformita',   di
collaudatore statico ove necessario per consentire  l'esecuzione  del
contratto nel rispetto dei documenti a base di  gara,  del  progetto,
dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non e' previsto  da  parte
di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in  essere
contratti o  convenzioni  che  prevedono  modalita'  diverse  per  la
retribuzione delle funzioni tecniche svolte  dai  propri  dipendenti.
Gli enti  che  costituiscono  o  si  avvalgono  di  una  centrale  di
committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai  dipendenti
di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica
agli appalti relativi a servizi  o  forniture  nel  caso  in  cui  e'
nominato il direttore dell'esecuzione. 3. L'ottanta per  cento  delle
risorse finanziarie del fondo costituito ai  sensi  del  comma  2  e'
ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio,  fornitura  con  le
modalita' e i criteri previsti in sede di  contrattazione  decentrata
integrativa  del  personale,  sulla  base  di  apposito   regolamento
adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti,  tra
il responsabile unico del procedimento e i soggetti che  svolgono  le
funzioni  tecniche  indicate  al  comma  2   nonche'   tra   i   loro
collaboratori.  Gli  importi  sono  comprensivi  anche  degli   oneri
previdenziali  e   assistenziali   a   carico   dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce  i
criteri e le modalita' per la  riduzione  delle  risorse  finanziarie
connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi
dei tempi o dei costi non conformi alle norme del  presente  decreto.
La corresponsione dell'incentivo e'  disposta  dal  dirigente  o  dal
responsabile di servizio preposto alla struttura  competente,  previo
accertamento  delle  specifiche   attivita'   svolte   dai   predetti
dipendenti. Gli  incentivi  complessivamente  corrisposti  nel  corso
dell'anno al singolo dipendente, anche  da  diverse  amministrazioni,
non possono superare l'importo  del  50  per  cento  del  trattamento
economico complessivo annuo  lordo.  Le  quote  parti  dell'incentivo
corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi  dipendenti,  in
quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del  predetto  accertamento,  incrementano  la
quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non  si  applica
al personale con qualifica dirigenziale. 4. Il restante 20 per  cento
delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2  ad  esclusione
di  risorse  derivanti  da   finanziamenti   europei   o   da   altri
finanziamenti a destinazione vincolata e' destinato  all'acquisto  da
parte dell'ente di beni, strumentazioni  e  tecnologie  funzionali  a
progetti di innovazione anche per il  progressivo  uso  di  metodi  e
strumenti   elettronici   specifici   di   modellazione   elettronica
informativa per l'edilizia e le  infrastrutture,  di  implementazione
delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacita'
di  spesa  e  di   efficientamento   informatico,   con   particolare
riferimento alle metodologie  e  strumentazioni  elettroniche  per  i
controlli.  Una  parte  delle  risorse  puo'  essere  utilizzato  per
l'attivazione presso le amministrazioni  aggiudicatrici  di  tirocini
formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24  giugno
1997, n. 196, o per lo svolgimento di dottorati di  ricerca  di  alta
qualificazione   nel   settore   dei   contratti   pubblici    previa
sottoscrizione di apposite  convenzioni  con  le  Universita'  e  gli
istituti scolastici superiori. 5. Per i compiti svolti dal  personale
di una centrale unica di committenza nell'espletamento  di  procedure
di acquisizione di lavori, servizi e forniture  per  conto  di  altri
enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica  di
committenza,  una  quota  parte,  non   superiore   ad   un   quarto,
dell'incentivo previsto dal comma 2. 5-bis. Gli incentivi di  cui  al
presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di  spesa  previsto
per i singoli lavori, servizi e forniture»; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 18  ottobre  2016,  n.  244,  recante  «Interventi
urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del  24  agosto
2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre  2016,
n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294  del  17  dicembre
2016, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare: 
    l'art. 2, comma 1, lettera e), in forza del quale il  Commissario
straordinario del Governo svolge le funzioni di  coordinamento  degli
interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche  di  cui
al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge; 
    l'art.  2,  comma  2,  in  forza   del   quale   il   Commissario
straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma  1  del
medesimo articolo, ha il potere di adottare ordinanze,  nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e  delle  norme  dell'ordinamento  europeo,  previa  intesa   con   i
presidenti delle regioni  interessate  nell'ambito  della  cabina  di
coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge; 
    l'art. 50, comma 2, il  quale  prevede  che  «ferma  restando  la
dotazione di personale gia' prevista  dall'art.  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  9  settembre  2016,  la  struttura  puo'
avvalersi   di   ulteriori   risorse   fino   ad   un   massimo    di
duecentoventicinque unita' di personale, destinate a  operare  presso
gli uffici speciali  per  la  ricostruzione  di  cui  all'art.  3,  a
supporto di regioni e comuni ovvero presso la struttura commissariale
centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il  territorio,
sulla base di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2»; 
    l'art. 50, comma 3, lettera  a),  il  quale  stabilisce  che  «le
duecentoventicinque unita' di  personale  di  cui  al  comma  2  sono
individuate [...] nella  misura  massima  di  cento  unita',  tra  il
personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  delle  quali  dieci
unita' sono individuate tra il personale in servizio presso l'ufficio
speciale per la  ricostruzione  dei  comuni  del  cratere,  istituito
dall'art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  Il
personale  di  cui  alla  presente  lettera  e  collocato,  ai  sensi
dell'art. 17, comma 14, della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in
posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo  istituto  previsto
dai rispettivi ordinamenti; 
  Visto l'art. 2-bis, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.
148, convertito con modificazioni dalla legge  4  dicembre  2017,  n.
172, che,  al  fine  di  consentire  la  rapida  realizzazione  degli
interventi  inseriti  nei  programmi   di   cui   all'art.   14   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto che il  Commissario
straordinario adotti  apposita  ordinanza  con  cui  disciplinare  la
costituzione del fondo previsto dall'art. 113 del codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  la  ripartizione  delle
relative risorse; 
  Considerato che la previsione di cui all'art. 2-bis, comma 18,  del
decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si pone in termini  di  parziale
specialita' rispetto alla regola di  cui  all'art.  113  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e  s.m.i.,  in  particolare  nella
parte in cui: a) affida l'istituzione e la regolamentazione del Fondo
ad un'apposita  ordinanza  commissariale  in  luogo  del  regolamento
definito in sede di contrattazione decentrata; b)  impone  l'adozione
dell'ordinanza di cui al precedente punto entro un termine di  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge con  finalita'  chiaramente
speditive, giustificate dalla necessita' di pervenire in tempi rapidi
alla ricostruzione e riparazione  degli  immobili  danneggiati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto  2016  e  dalla
natura straordinaria della gestione commissariale la  cui  durata  e'
fissata, per legge, fino al 31 dicembre 2018; 
  Visto l'art. 2-bis, comma 19, del sopra citato decreto-legge n. 148
del  2017,  che  consente  anche  al  personale  assunto  secondo  le
modalita' previste dagli articoli 3 e 50-bis del  piu'  volte  citato
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, di svolgere  le  attivita'  di
progettazione,   direzione   lavori,    direzione    dell'esecuzione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagine e attivita'
di supporto e le funzioni di responsabile unico del procedimento,  in
deroga a quanto previsto dall'art. 157, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  Ritenuto che occorre procedere alla costituzione del fondo previsto
dall'art. 113 del codice di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e s.m.i.,  e  alla  disciplina  delle  modalita'  e  dei
criteri di ripartizione  delle  risorse  finanziarie  destinate  agli
incentivi ivi previsti, a valere sugli stanziamenti  per  appalti  di
lavori, servizi o forniture, per la ricostruzione nei  territori  dei
comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati
dagli eventi sismici verificatisi a far  data  dal  24  agosto  2016,
finanziati  con  le  risorse  di  cui  all'art.  4,  comma   3,   del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189; 
  Vista la nota del 13 dicembre 2017, prot. n. 21708, con la quale il
Commissario  straordinario   ha   chiesto   al   Ministero   per   la
semplificazione e la pubblica amministrazione di esprimere il proprio
avviso in ordine alla possibilita'  di  procedere  all'emanazione  di
un'ordinanza che istituisca il fondo di cui al citato art. 113 e  che
regoli la  ripartizione  delle  relative  risorse,  senza  il  previo
ricorso alla procedura di contrattazione decentrata; 
  Vista la nota del 29 gennaio 2018, prot. n. 291, con  la  quale  il
Ministero per la semplificazione e  la  pubblica  amministrazione  ha
ritenuto di accedere alla soluzione  interpretativa  prospettata  dal
Commissario straordinario; 
  Ritenuto  che,  per  le  considerazioni   sopra   espresse,   debba
procedersi all'emanazione di un'ordinanza che istituisca il fondo  di
cui all'art. 113 del codice di cui al decreto legislativo  18  aprile
2016, n. 50, e s.m.i. e che disciplini la ripartizione delle relative
risorse, senza il previo ricorso  alla  procedura  di  contrattazione
decentrata; 
  Vista   l'intesa   espressa   dai   presidenti   delle    regioni -
vicecommissari nelle riunioni delle Cabine  di  coordinamento  del  7
marzo 2018 e del 7 giugno 2018; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre  2016,
n. 189, e 27, comma 1, della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  e
s.m.i., in base ai  quali  i  provvedimenti  commissariali  divengono
efficaci decorso il termine di  trenta  giorni  per  l'esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Costituzione del Fondo 
 
  1. La presente Ordinanza disciplina la costituzione  del  Fondo  di
cui all'art. 113, comma 2, del  decreto  legislativo  del  18  aprile
2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile  2017,
n. 56, e regolamenta le modalita' ed i criteri di ripartizione  delle
risorse finanziarie destinate agli incentivi ivi previsti,  a  valere
sugli stanziamenti per appalti di  lavori,  nonche'  per  appalti  di
servizi e forniture nel solo caso in cui  e'  nominato  il  direttore
dell'esecuzione, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni
delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, finanziati
con le risorse di cui all'art.  4,  comma  3,  del  decreto-legge  17
ottobre 2016, n. 189. 
  2. Il Fondo e' costituito da una aliquota in misura  non  superiore
al due per cento dell'importo posto a base di gara degli  appalti  di
cui al precedente comma 1, ed e' destinato al personale in  servizio,
anche non di ruolo, assegnato alla struttura centrale del Commissario
straordinario e agli uffici speciali per la ricostruzione ai sensi  e
per gli effetti dell'art. 50, comma 2, del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, ovvero al personale, anche non di  ruolo,  assunto  con
contratto a tempo determinato ai sensi degli articoli 3 e 50-bis  del
citato decreto-legge  n.  189  del  2016,  ovvero,  nel  rispetto  di
apposite convenzioni, al personale in servizio delle  amministrazioni
statali, delle regioni e degli enti locali o  assegnato  ai  soggetti
aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge  24  aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  giugno
2014, n. 88, che abbia effettivamente svolto le funzioni tecniche  di
cui al citato art. 113 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,
a valere sugli stanziamenti di cui al precedente comma 1.  L'aliquota
del due per cento e' comprensiva  anche  degli  oneri  previdenziali,
assistenziali ed IRAP a carico dell'amministrazione. 
  3. Al Fondo affluiscono anche le risorse  finanziarie  relative  ad
appalti misti di  lavori,  servizi  e  forniture;  in  tali  casi  si
applicano le disposizioni  relative  all'oggetto  principale  cui  e'
destinato l'appalto. 
  4. Ai sensi dell'art. 113, comma  3,  del  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, le risorse finanziarie del fondo  sono  ripartite
tra il  personale  indicato  nel  precedente  comma  2  nella  misura
dell'ottanta per cento. 
  5. Il restante venti per cento delle risorse finanziarie del Fondo,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  113,  comma  4,   del   decreto
legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  come  modificato  dal  decreto
legislativo del 19 aprile 2017, n. 56,  rimane  nella  disponibilita'
del Commissario straordinario o dei vice commissari per le necessita'
della struttura centrale e del personale alla stessa assegnato o  per
le necessita' degli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  o  dei
soggetti aggregatori regionali di cui all'art. 9 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 88, e del personale loro assegnato.