IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
                           di concerto con 
 
                 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  Visto l'art. 274 del Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, a  norma  del
quale «la misura degli importi del diritto di copia e del diritto  di
certificato e' adeguata ogni tre anni, in relazione alla  variazione,
accertata dall'ISTAT,  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente,
con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Visti gli  articoli  267,  268  e  269  del  medesimo  decreto  del
Presidente  della   Repubblica   n.   115/2012,   che   disciplinano,
rispettivamente,   gli   importi   del   diritto   di   copia   senza
certificazione di conformita', del diritto di copia autentica  e  del
diritto di copia su supporto  diverso  da  quello  cartaceo,  nonche'
l'art. 273  dello  stesso  decreto,  che  disciplina  il  diritto  di
certificato; 
  Visti gli importi previsti per il diritto di  copia  dalle  tabelle
contenute negli allegati n. 6, 7 e 8 al citato Testo  unico,  nonche'
l'importo previsto per il diritto di certificato dalle lettere  a)  e
b) dell'art. 273 del medesimo decreto; 
  Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi  4  e  5,  del
decreto-legge   29   dicembre   2009,   n.   193,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24; 
  Ritenuto che l'adeguamento della misura degli importi  del  diritto
di copia e del diritto di certificato vada effettuato  tenendo  conto
degli importi attualmente vigenti, adeguati con decreto  ministeriale
in data 7 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  Serie
generale - n. 149 del 30 giugno 2015,  sulla  base  della  variazione
dell'indice  ISTAT  dell'andamento  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai ed impiegati registrata  nel  triennio  1°  luglio
2011 - 30 giugno 2014; 
  Ritenuto di dover adeguare la misura degli importi previsti per  il
diritto di copia e per il diritto di  certificato  sulla  base  della
variazione del citato indice ISTAT registrata nel triennio 1°  luglio
2014 - 30 giugno 2017; 
  Rilevato che, nel triennio  considerato,  l'Istituto  nazionale  di
statistica ha rilevato una  variazione  in  aumento  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed  impiegati  pari  allo
0,8%; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Diritto di certificato 
 
  1. L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e
b) dell'art. 273 del Testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato
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