IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul
quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con  delibera
1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del
2001, e che e' stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 marzo 2001; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Vista la  delibera  21  dicembre  2001,  n.  121  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la
quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre
2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  Programma  delle  infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del  «Corridoio
plurimodale  padano»,   nei   sistemi   stradali   ed   autostradali,
l'infrastruttura  «Accessibilita'  Malpensa»   e,   nell'Allegato   2
«Interventi strategici di preminente interesse  nazionale  articolati
per Regioni e per macrotipologie, include, nell'ambito  dei  corridoi
autostradali   e   stradali   della    Lombardia,    l'infrastruttura
"Accessibilita'   Malpensa"   comprendente,   solo   per   procedure,
l'intervento "Milano - Abbiategrasso - Magenta - Malpensa"»; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015 supplemento ordinario, con  la  quale  questo
Comitato  ha  espresso  parere  sull'XI  Allegato  infrastrutture  al
Documento di economia  e  finanza  (DEF)  2013,  che  include,  nella
«Tabella 0 Programma delle infrastrutture  strategiche»,  nell'ambito
dell'infrastruttura «Accessibilita' stradale Malpensa»,  l'intervento
«Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa»  in  esame,   tuttavia,   con
l'indicazione di finanziamento «revocato ex art. 32 commi  5  e  6  -
indifferibili» a causa della temporanea  mancanza  del  finanziamento
stesso; 
  Preso atto che nel contratto di programma tra  il  Ministero  delle
infrastrutture e  trasporti  e  ANAS  S.p.A.  2016-2020,  l'opera  e'
presente come opera legge obiettivo ed  e'  completamente  finanziata
per 218.613.333,33 euro; 
  Preso atto che l'infrastruttura e', altresi', inserita nell'Accordo
di  programma  quadro  «realizzazione  di  un  sistema  integrato  di
accessibilita' ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000»
sottoscritto il 3 settembre 1999 da Stato, Regione e  altri  soggetti
concessionari; 
  Preso  atto  che  l'infrastruttura  di  cui  sopra  e'   ricompresa
nell'Intesa  Generale  Quadro  tra  Governo   e   Regione   Lombardia
sottoscritta l'11 aprile 2003; 
  Preso atto che  l'infrastruttura  e'  inserita  nel  Protocollo  di
intesa  «Accessibilita'  Malpensa»  stipulato  tra  Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  Regione  Lombardia,  Provincia  di
Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A.  il  26  marzo
2007; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
  a) la delibera del  27  dicembre  2002,  n.  143  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 87 del  2003,  e  la  relativa  errata  corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  140  del  2003,  nonche'  la
delibera  29  settembre  2004,  n.  24,  pubblicata  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato  ha  definito
il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP  deve
essere riportato su tutti i  documenti  amministrativi  e  contabili,
cartacei  ed  informatici,  relativi  a  progetti   di   investimento
pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi
informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; 
  b)  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un CUP; 
  c)  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Vista  la  normativa  vigente  in  tema  di  controllo  dei  flussi
finanziari e, in particolare: 
  a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.   114,   che
regolamenta il monitoraggio  finanziario  dei  lavori  relativi  alle
infrastrutture strategiche e  insediamenti  produttivi  di  cui  agli
articoli 161, comma 6-bis e 176, comma  3,  lettera  e),  del  citato
decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art.
203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
  b) la delibera di questo Comitato  del  28  gennaio  2015,  n.  15,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che  aggiorna  -
ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge  n.  90
del 2014 - le modalita' di  esercizio  del  sistema  di  monitoraggio
finanziario di cui alla delibera 5 maggio  2011,  n.  45,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; 
  Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 271, concernente il «regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica che  ha  modificato
la delibera CIPE n. 58 del 2010»; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50,  «Attuazione
delle    direttive    2014/23/UE,     2014/24/UE     e     2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti  pubblici  relativi  a   lavori,   servizi   e   forniture»
(cosiddetto  «nuovo  Codice  dei  contratti  pubblici»)  e   seguenti
modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo  12
aprile 2006, n. 163, e seguenti  modificazioni,  regolando  anche  il
relativo periodo transitorio; 
  Vista la medesima delibera n. 62 del  2015,  con  la  quale  questo
Comitato - su proposta  del  Comitato  di  coordinamento  per  l'alta
sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) - ha approvato lo schema  di
protocollo di legalita' che la Stazione appaltante deve stipulare con
la  Prefettura  UTG  competente  e  con  il  Contraente  generale   o
Concessionario che risulti aggiudicatario dei lavori di realizzazione
di  infrastrutture  strategiche,  e  visto  il  protocollo  operativo
stipulato, ai sensi di detta delibera, nel mese di settembre 2015 per
il monitoraggio dei flussi  finanziari  relativi  al  progetto  Terzo
Valico dei Giovi; 
  Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che,
istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle
infrastrutture  e  degli  insediamenti  prioritari  -   CCASIIP,   ha
assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  e'  chiamato  a   svolgere   ai   fini   della   vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, che sopprime la Struttura tecnica di  missione
di cui al decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n.  356,  e
successive modificazioni, e trasferisce i compiti di cui  all'art.  3
del citato decreto alle direzioni generali  competenti  del  medesimo
Dicastero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50 e successive modificazioni: 
  a) l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
  b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
  c) l'art. 214, comma 2, lettere d)  e  f),  in  base  al  quale  il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti   provvede   alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazioni  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
  d) l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati e sono fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  ed  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
  e) l'art. 216, commi  1,  1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono,
rispettivamente, che: 
  1) il medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 si  applica  alle
procedure e ai contratti per i quali i bandi  o  avvisi  con  cui  si
indice  la  procedura  di  scelta  del  contraente  siano  pubblicati
successivamente alla data della sua entrata in vigore; 
  2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture  strategiche
gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati,  e  per  i
quali la procedura di valutazione di  impatto  ambientale  (VIA)  sia
gia' stata avviata alla  data  di  entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo, i relativi progetti sono  approvati  secondo  la
disciplina previgente; 
  3) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data  di
entrata in vigore del suddetto decreto legislativo  n.  50  del  2016
secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182,  183,  184  e
185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163  del  2006,  sono
concluse in conformita' alle  disposizioni  e  alle  attribuzioni  di
competenza  vigenti  all'epoca  del  predetto  avvio  e  le  medesime
procedure trovano applicazione anche per le varianti; 
  Considerato che al progetto «Accessibilita' Malpensa:  collegamento
tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 a Magenta e  la
tangenziale ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento
in sede del tratto Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte  sul  fiume
Ticino - Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta  C»,
alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto
previsto al citato art. 216,  commi  1,  1-bis  e  27,  del  predetto
decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  risultano  applicabili   le
disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 127, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 2006, con la quale questo Comitato ha  formulato
una prima valutazione  positiva  sul  progetto  preliminare  relativo
all'«Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la S.S.  11  "Padana
Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano,  con  variante
di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino»; 
  Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 8, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 2008, supplemento ordinario n. 186, con la quale
questo  Comitato   ha   approvato,   con   le   prescrizioni   e   le
raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai
fini   dell'attestazione   della    compatibilita'    ambientale    e
dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio  per  le  aree
interessate,  il  progetto  preliminare   della   «Accessibilita'   a
Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e
la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al
nuovo ponte sul Ticino» e, per la realizzazione  dell'intervento,  ha
assegnato, in via programmatica, un contributo di  6.095.743,00  euro
per 15 anni a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma  257,  della
legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (legge  finanziaria  2008),  con
decorrenza  2009,  suscettibile  di  sviluppare,  al   tasso   allora
praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di  investimenti
complessivo di 65.290.000,00 euro; 
  Considerato che  il  suddetto  finanziamento,  che  avrebbe  dovuto
essere confermato in sede di approvazione del progetto definitivo, e'
stato successivamente revocato con  il  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze n. 405 del 16 novembre  2012  ai  sensi
dell'art. 32, comma 6,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 15 luglio 2011, n. 111; 
  Vista la nota 13 febbraio 2018,  n.  5423,  a  firma  del  Capo  di
Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  con  la
quale e' stato chiesto  l'inserimento  all'ordine  del  giorno  della
prima  riunione  utile  del   Comitato   dell'argomento   concernente
l'intervento   denominato   «Accessibilita'   Malpensa   -   Progetto
definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S.  11
"Padana superiore" a  Magenta  e  la  tangenziale  ovest  di  Milano.
Variante di Abbiategrasso - Vigevano, tratta A e  tratta  C,»  ed  e'
stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria  e  confermato
il relativo nuovo finanziamento dell'intervento; 
  Vista la nota 16 febbraio 2018, n. 34.19.04/5125/2018, con la quale
il Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo  -
Direzione generale archeologia belle arti e  paesaggio  ha  formulato
osservazioni - tra l'altro - sul progetto «Accessibilita' Malpensa  -
progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la
S.S. 11 "Padana Superiore"  a  Magenta  e  la  Tangenziale  Ovest  di
Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo  ponte  sul
Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C»; 
  Vista la nota 20 febbraio 2018, n. 1765, con la quale il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  -  Direzione  generale  per  le
strade e le autostrade e  per  la  vigilanza  e  la  sicurezza  nelle
infrastrutture stradali ha risposto alle  osservazioni  formulate  in
sede di riunione  preparatoria  del  15  febbraio  2018  e  a  quelle
successivamente inviate dalla Ragioneria generale dello Stato; 
  Vista la nota del  Presidente  della  Regione  Lombardia  acquisita
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE)  in
data 23 febbraio 2018, con  protocollo  n.  1132,  con  la  quale  la
Regione Lombardia esprime il proprio parere favorevole in  merito  al
progetto del «Collegamento  tra  la  S.S.  11  "Padana  Superiore"  a
Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso -
Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino.  1°  stralcio  da  Magenta  a
Vigevano, Tratta A e Tratta C»; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta  dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  e  in  particolare  che  sotto
l'aspetto tecnico-procedurale: 
  a)  il  progetto  preliminare  dell'intero  intervento   e'   stato
approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 8 del 2008; 
  b) il Consiglio di amministrazione  di  ANAS  S.p.A.,  in  data  17
dicembre  2008,  ha  approvato  il  progetto  definitivo  dell'intero
intervento, per un importo complessivo pari a circa 420.000.000 euro,
articolato nelle  due  sopra-citate  tratte  A  e  C,  con  tipologia
stradale differenziata; 
  c) ANAS S.p.A., in data 26 febbraio 2009 con nota  n.  CDG-0029705,
ha avviato la procedura per l'approvazione  del  progetto  definitivo
trasmettendo  la  documentazione  progettuale  al   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti e alle Amministrazioni competenti; 
  d) ANAS S.p.A. in data 26  febbraio  2009,  mediante  pubblicazione
dell'avviso su due quotidiani, Il Corriere della sera e Il  Giornale,
edizione Milano,  ha  comunicato  l'avvio  del  procedimento  per  la
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed  urgenza  del
progetto definitivo dell'intervento, articolato  nelle  seguenti  tre
tratte: 
  1) tratta A Magenta - Albairate con sezione stradale  di  categoria
C1 extraurbana secondaria di cui al citato decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001; 
  2) tratta B Albairate - Tangenziale ovest  di  Milano  con  sezione
stradale di categoria B  extraurbana  principale  di  cui  al  citato
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5  novembre
2001; 
  3) tratta C Albairate - Ozzero con sezione stradale di categoria C1
extraurbana secondaria di cui al citato decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001; 
  e) dopo una prima conferenza di servizi, tenutasi in data 26 maggio
2009, la procedura si e' interrotta a causa di un sostanziale aumento
del costo del progetto complessivo, salito da  281  milioni  di  euro
circa a 419 milioni di euro circa, e del dissenso da parte di  alcuni
enti locali coinvolti; 
  f) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, con determina della Direzione generale per le valutazioni e  le
autorizzazioni ambientali n. DSA-2009-23612  dell'8  settembre  2009,
sulla base del parere n. 327 del 29  luglio  2009  della  Commissione
tecnica di verifica dell'impatto  ambientale  -  VIA  e  VAS,  si  e'
espresso sulla positiva conclusione della procedura  di  Verifica  di
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni  del  progetto
preliminare; 
  g) successivamente, in attesa del reperimento delle risorse per  la
copertura  finanziaria   completa   dell'infrastruttura,   attraverso
l'attivita' di concertazione  con  gli  enti  territoriali  e  locali
coordinata dalla Regione Lombardia, e'  stato  raggiunto  un  accordo
sulla possibilita' di  realizzare  almeno  uno  stralcio  funzionale,
costituito dal  collegamento  Magenta  -  Abbiategrasso  -  Vigevano,
comprendente le tratte A e C di cui sopra, e  ritenuto  il  corridoio
piu'  funzionale  al  raggiungimento   degli   obiettivi   strategici
perseguiti dall'infrastruttura; 
  h) ANAS S.p.A., in data 10 marzo 2015, con nota n. CDG-0030893,  ha
formulato all'allora Struttura  tecnica  di  missione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti la  richiesta  dell'approvazione
del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da  Magenta  a
Vigevano» del progetto definitivo complessivo di cui alla  precedente
fase procedurale avviata nel 2009; 
  i) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 28  febbraio
2017, ha espresso un primo parere sul progetto definitivo  del  primo
stralcio  funzionale  ritenendo  che   lo   stesso   dovesse   essere
revisionato, mediante  modifiche  e  integrazioni,  alla  luce  delle
prescrizioni  e  raccomandazioni  ivi  esposte,  al  fine  di  essere
successivamente riesaminato dal Consiglio stesso; 
  j) tenuto conto del suddetto parere e' stata redatta una  revisione
progettuale nuovamente sottoposta all'esame del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici che si e' espresso con il  parere  28  del  2017,
emanato nell'adunanza del 27 luglio 2017, ritenendo che  il  progetto
definitivo in esame potesse essere successivamente sviluppato  in  un
progetto esecutivo da porre a basa della procedura di affidamento; 
  k) la conferenza di servizi si e' tenuta in data 14 dicembre 2017; 
  l) la Regione Lombardia si e' espressa con deliberazione n.  X/7558
del 18 dicembre 2017 confermando il parere  favorevole  sul  progetto
definitivo gia' espresso con delibera di Giunta regionale n. VII/9491
del  20  maggio  2009  condizionato  al  recepimento   di   ulteriori
prescrizioni e raccomandazioni; 
  m) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo
con nota 4 gennaio 2018, n. 206,  ha  confermato  il  proprio  parere
favorevole trasmesso con nota 9 febbraio 2010, n. 4314, proponendo il
quadro delle prescrizioni; 
  n) il progetto definitivo in approvazione quindi concerne il  primo
stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, di lunghezza pari  a  17,6
km circa cosi' articolato: 
  1) tratta A da Magenta  ad  Albairate,  compresa  tra  la  S.S.  11
situata nel Comune di Magenta e l'interconnessione di  Abbiategrasso,
all'altezza  della  S.P.  114,  nel  Comune  di  Albairate,  per  una
lunghezza complessiva di 10 km circa, comprensiva della «variante  di
Pontenuovo  di  Magenta»,  da  realizzare  con  sezione  di  tipo  C1
(carreggiata unica con due corsie di 3,75  m  ciascuna,  banchina  di
1,50 per senso di marcia); 
  2)  tratta  C  da  Albairate  a  Ozzero  in  aggiramento   da   sud
dell'abitato   di   Abbiategrasso,    compresa    tra    la    citata
interconnessione di Albairate e il termine del tratto di  adeguamento
in sede nel Comune di Abbiategrasso, per una lunghezza di  circa  9,6
km, anch'essa da realizzare con sezione di tipo C1; 
    o) la  tratta  A  ha  inizio  alla  progressiva  chilometrica  di
progetto 1+944, si sovrappone al tracciato della S.S. 526  fino  alla
progressiva chilometrica 3+050, poco dopo lo svincolo n. 3 di Magenta
sud - Robecco, per proseguire in nuova  sede  fino  alla  progressiva
chilometrica 9+540, dopo avere  superato  l'incrocio  con  la  strada
provinciale (S.P.) 114 mediante lo svincolo n. 4 di Albairate -  S.P.
n.  114  alla  progressiva  chilometrica  9+020,  e  terminare   alla
progressiva chilometrica di progetto 11+177; 
  p) la tratta C, inizia come interconnessione tra lo svincolo  n.  4
di Albairate e un braccio in uscita  della  rotatoria/svincolo  n.  5
della tratta A, verso Ozzero e Vigevano, sviluppandosi  verso  sud  e
incontrando  in  rapida  successione  lo  scavalcamento  della  linea
ferroviaria Milano -  Mortara  e  della  S.S.  494  «Vigevanese»,  lo
svincolo n. 10 «Stazione F.S. Cascina Bruciata - S.S. n. 494»,  posto
alla progressiva chilometrica di progetto 0+973, il  superamento  del
Naviglio Grande e lo svincolo di Mendosio; 
  q) analogamente, l'eventuale futura tratta B, inizialmente prevista
nel progetto definitivo del 2008, e'  situata  dallo  svincolo  n.  4
(svincolo di Albairate sud), verso la Tangenziale ovest di Milano; 
  r) la documentazione istruttoria  trasmessa  include  la  relazione
prevista dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo  n.  163  del
2006 (relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto
preliminare  e  alle  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede   di
approvazione  dello   stesso   con   particolare   riferimento   alla
compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera),  nonche'
elaborati  grafici  che  consento  di  confrontare  i  tracciati  del
progetto preliminare,  del  progetto  definitivo  approvato  da  ANAS
S.p.A. nel 2008 - esaminato in conferenza di servizi e  sottoposto  a
verifica di ottemperanza ex  art.  185,  commi  4  e  5  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 - e dell'attuale progetto  definitivo  di
cui e' stata richiesta l'approvazione; 
  s) lo stralcio funzionale in approvazione, ai sensi  dell'art.  166
del  citato  decreto  legislativo  n.  163  del  2006,  e  successive
modificazioni,  presenta  delle  modifiche   rispetto   al   progetto
preliminare  approvato  con  la  delibera  n.  8  del  2008,   meglio
sintetizzate di seguito, ma risulta sostanzialmente  in  linea  anche
con il progetto  definitivo  elaborato  successivamente  alla  citata
delibera n. 8 del 2008 ed esaminato  in  conferenza  di  servizi,  il
quale ha recepito le modifiche richieste dal Ministero dell'ambiente,
della tutela del territorio e del mare ed e' stato anche sottoposto a
verifica di ottemperanza ex  art.  185,  commi  4  e  5  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006: 
  1)  inserimento  della  rotatoria  di  via  di   Pontevecchio   per
assicurare la fluidita' del  traffico  nel  tratto  iniziale  escluso
dallo stralcio all'esame; 
  2) modifica della sezione stradale nella tratta A da quella di tipo
B a quella di tipo C1; 
  3) modifica dello svincolo n.  3  «Magenta  sud»,  con  spostamento
delle  rampe,  modifica  della  geometria  e  dei  raccordi  con   la
viabilita' locale; 
  4) modifica del tracciato dell'abitato di  Albairate  compresi  gli
svincoli n. 4 e n. 5; 
  5) modifica di parte del tracciato  della  tratta  C,  dall'innesto
sulla tratta A allo svincolo n. 12 «S.S. 526»; 
    t) ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  citato
decreto legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, il  Ministero
delle infrastrutture e trasporti ha proposto di approvare,  anche  ai
fini del vincolo espropriativo  e  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita', il progetto definitivo  della  Variante  di  Pontenuovo  di
Magenta, gia' inserita nel progetto definitivo 2008 ed in  quello  in
esame, a seguito sia delle prescrizioni emendate nella delibera n.  8
del 2008 sul Progetto preliminare,  che  di  quanto  stabilito  dalla
conferenza di servizi, nonche' di quanto dichiarato con  la  verifica
di ottemperanza da parte del Ministero  dell'ambiente,  della  tutela
del territorio e del mare con il parere n. 327 del  29  luglio  2009:
«2. Le variazioni introdotte dal progetto definitivo o  non  assumono
rilievo  sotto  l'aspetto  localizzativo   o   introducono   elementi
migliorativi ovvero comportano nuove soluzioni accettabili dal  punto
di vista della compatibilita' ambientale»; 
  u) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  riferisce  in
merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; 
  v) la documentazione  istruttoria  da'  conto  degli  elaborati  di
progetto relativi alle interferenze e agli espropri; 
  w) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto  le
proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria,
in merito alle prescrizioni  richieste  dagli  Enti  istituzionali  e
proposto le prescrizioni da formulare in  sede  di  approvazione  del
progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in
caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni
come sopra avanzate; 
  Preso atto che sotto l'aspetto attuativo: 
  a)  il  Soggetto  aggiudicatore,  ai  sensi  del   citato   decreto
legislativo n. 163 del 2006, e' individuato in ANAS S.p.A.; 
  b) la modalita' di realizzazione prevista, ai sensi  dell'art.  59,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e'  l'appalto
dei lavori affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo,  il
cui contenuto, come definito dall'art.  23,  comma  8,  del  medesimo
decreto legislativo garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti
di qualita' predeterminati e  il  rispetto  dei  tempi  e  dei  costi
previsti; 
  c) in particolare  saranno  predisposte  due  differenti  gare  per
l'affidamento della  tratta  A  e  della  tratta  C  sulla  base  dei
rispettivi progetti esecutivi; 
  d) il cronoprogramma di realizzazione prevede 120 giorni naturali e
consecutivi per lo sviluppo e la redazione del progetto esecutivo, 60
giorni naturali e consecutivi per l'ottenimento delle  autorizzazioni
residue e 1100 giorni naturali e  consecutivi  per  l'esecuzione  dei
lavori; 
  e)  all'opera   sono   assegnati   i   seguenti   CUP:   tratta   A
F51B16000420001, tratta C F51B16000530001; 
  Preso atto che sotto l'aspetto finanziario: 
  a)   il   costo   complessivo   del   primo   stralcio   funzionale
dell'intervento e' sceso da 222.933.333,34 euro - inclusi  gli  oneri
di investimento inizialmente previsti  pari  al  15%  e  gli  importi
relativi alla «convenzione Parchi» evidenziata nel  quadro  economico
con valori di 3.920.000,00 euro, per la tratta  A,  e  di  400.000,00
euro, per la tratta C - a 218.613.333,33  euro  -  inclusi  i  minori
oneri di investimento pari al 12,5  per  cento  per  la  tratta  A  e
all'11,2 per cento per la tratta C, e gli importi relativi  alla  cd.
«convenzione Parchi» di 1.920.000,00  euro  per  la  tratta  A  e  di
400.000,00 euro per la tratta C; 
  b) il costo complessivo di 218.613.333,33 euro,  incluso  il  costo
per la progettazione, e' suddiviso in: 
  1) il costo della tratta A e'  pari  a  118.613.333,33  euro,  come
riportato nel quadro economico di cui all'Allegato 2  della  presente
delibera; 
  2) il costo della tratta C e'  pari  a  e  100.000.000  euro,  come
riportato nel quadro economico di cui all'Allegato 2  della  presente
delibera; 
  c) tale costo e' comprensivo degli importi per le  opere  e  misure
compensative    dell'impatto    territoriale    e    sociale     pari
complessivamente a 1.376.794,19 euro contenuti nel limite del  2  per
cento del costo complessivo dell'opera; 
  d) il Ministero presenta un quadro economico suddiviso per  le  due
tratte in quanto le stesse sono oggetto di  differenti  modalita'  di
finanziamento e appaltabilita' nel contratto di  programma  2016-2020
tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS  S.p.A.,  e
in particolare remunerazione a corrispettivo e «appaltabilita'  2019»
per la tratta A e finanziamento mediante contributi in conto impianti
e «appaltabilita' 2018» per la tratta C; 
  e) gli oneri di investimento per le due tratte sono stati calcolati
nella misura massima dell'11,2 per cento per la tratta A,  in  regime
di remunerazione a corrispettivo, e nella misura massima di 12,5  per
cento per  la  tratta  C,  finanziata  tramite  contributo  in  conto
impianti; 
  f) per la redazione del progetto definitivo  e'  stato  redatto  il
computo metrico estimativo adottando i  prezzi  previsti  dall'Elenco
prezzi ANAS 2014, successivamente aggiornati, in sede di  recepimento
delle raccomandazioni e prescrizioni  contenute  nei  diversi  pareri
ricevuti, secondo il nuovo Elenco prezzi 2017; 
  g) la copertura finanziaria del primo stralcio funzionale e' pari a
220 milioni di euro ed e' assicurata dalle risorse seguenti: 
  1) 2.000.000 euro a valere sulle risorse allocate dal contratto  di
programma 2014 tra Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
ANAS S.p.A.  nell'ambito  dei  «fondi  per  progettazione  interventi
appaltabilita' 2015»; 
  2) 118.000.000 euro a valere sulle risorse allocate  all'opera  nel
contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e ANAS S.p.A. nell'ambito del «completamento di itinerari»; 
  3) 100.000.000 euro a valere sulle risorse  ex  art.  1,  comma  3,
della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa 2000); 
  Considerato inoltre che il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti ha chiarito che: 
  a)  il  10  luglio  2015  e'   scaduto   il   vincolo   preordinato
all'esproprio per le aree interessate dal progetto preliminare  della
«Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la  S.S.  n.  11  Padana
Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di
Abbiategrasso fino  al  nuovo  ponte  sul  Ticino»,  apposto  con  la
delibera n. 8 del 2008, registrata dalla Corte dei conti il 10 luglio
2008; 
  b) con la nota 21  febbraio  2018,  n.  1846,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le  strade  e
le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle  infrastrutture
stradali ha richiesto a questo Comitato di provvedere a reiterare  il
sopra citato vincolo preordinato all'esproprio; 
  c) ai fini  della  reiterazione  del  suddetto  vincolo,  ai  sensi
dell'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici: 
  1) non era stato precedentemente possibile sottoporre  il  progetto
definitivo   all'attenzione   di   questo   Comitato,   in    ragione
dell'indisponibilita' dei relativi finanziamenti; 
  2) si tratta  della  prima  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio; 
  3)  la  reiterazione  del  vincolo  preordinato  all'esproprio   e'
indispensabile  e   urgente   poiche',   qualora   non   si   proceda
tempestivamente  al  rinnovo  dello  stesso,  le   aree   interessate
potrebbero essere destinate ad altri  fini  in  assenza  di  certezze
sulla realizzazione  dell'opera  che  un  ulteriore  rinvio  potrebbe
determinare, con la conseguenza che risulterebbe molto  piu'  oneroso
realizzare  le  opere  in  futuro,  o   addirittura   preclusa   tale
possibilita',  ferma   restando   l'importanza   rilevata   di   tale
intervento; 
  4) il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che il valore delle aree
oggetto di esproprio da riconoscere ai proprietari  in  seguito  alla
reiterazione del vincolo richiesta, valutato in sede di progettazione
definitiva, e' gia' compreso all'interno delle somme  a  disposizione
del quadro economico, e che comunque ulteriori costi saranno posti  a
carico del soggetto aggiudicatore - ANAS S.p.A.; 
  5) ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio
in relazione  allo  stralcio  funzionale  in  esame,  la  Regione  ha
espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione di cui
al comma 5 dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006,  in
conferenza dei servizi; 
  Considerato che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e  paesaggio,
con la citata  nota  del  16  febbraio  2018,  con  riferimento  alla
proposta in esame, nel formulare le proprie osservazioni ha segnalato
che non risulta valutato il recente parere della  medesima  Direzione
emesso in sede di conferenza di servizi del 4 gennaio 2018 e che  non
risultano  recepite  le  prescrizioni  allora   formulate   ai   fini
dell'inserimento paesaggistico dell'opera; 
  Ritenuto quindi di disporre le seguenti prescrizioni formulate  dal
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: 
  a) vista la particolare valenza dal punto  di  vista  paesaggistico
dei luoghi attraversati dalla infrastruttura, al fine di un  migliore
inserimento dell'opera dovra' essere verificata  la  possibilita'  di
interrare nella tratta A (Magenta - Albairate)  anche  i  nn.  11-12,
come gia' previsto nel n. 14; e, piu' in generale, di incrementare le
porzioni di interramento  della  stessa,  specie  con  riguardo  alla
tratta Magenta -  Robecco  inserendo  ove  possibile  dei  tratti  in
galleria  artificiale  mirati  a  risolvere   particolari   casi   di
criticita'; 
  b) per lo stesso tratto A Magenta - Albairate, vengano  ridotti  il
numero degli incroci a piu' livelli prediligendo intersezioni a  raso
in rotatoria; 
  c) per l'intero tracciato dell'opera in questione venga  effettuato
uno studio dettagliato delle opere e degli interventi di  mitigazione
a  verde  come  da  nota  n.  11748  del  22  dicembre   2017   della
Soprintendenza archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  la  Citta'
metropolitana di Milano; il progetto del verde  dovra'  contenere  un
adeguato piano di manutenzione e contenere adeguate atte a  garantire
l'attecchimento delle vegetazioni messe a dimora; 
  d) per il rilevato di copertura della  galleria  artificiale  venga
studiata una configurazione con scarpata meno rigidamente geometrica,
con pendii meno acclivi e incrementando il franco  di  terreno  posto
sulla copertura della stessa galleria; 
  e) tutte le suddette prescrizioni  dovranno  esse  ottemperate  dal
proponente e i relativi  elaborati  progettuali  andranno  sottoposti
alla  verifica  di  ottemperanza  da   parte   della   Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la  Citta'  metropolitana  di
Milano e della Direzione generale archeologia belle arti e  paesaggio
del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
nella fase di redazione del progetto esecutivo; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art.  3
del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla  delibera  del
30 aprile 2012, n. 62; 
  Vista la nota prot. MIT n. 1846 del 21 febbraio  2018,  in  cui  si
richiede al CIPE di provvedere con un'unica  e  contestuale  delibera
alla  reiterazione   del   vincolo   preordinato   all'esproprio   ed
all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.  166  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, anche  ai  fini  della  pubblica
utilita',  nonche',   come   chiarito   in   fase   di   istruttoria,
all'approvazione, ai sensi  dell'art.  167,  comma  5,  del  medesimo
decreto legislativo n. 163 del 2006, del  progetto  definitivo  della
Variante di Pontenuovo di Magenta; 
  Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta per la  seduta
del  Comitato  dalla  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della  politica
economica,  e  posta  a  base  dell'esame  della  presente   proposta
nell'odierna seduta del Comitato; 
  Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              Delibera: 
 
  Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai  sensi  e
per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma  11,
e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e
del decreto legislativo n. 163 del 2006 e  successive  modificazioni,
da cui  deriva  la  sostanziale  applicabilita'  di  tale  previgente
disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative,  avviate  prima
del 19 aprile 2016. 
1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. 
  1.1 Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo  n.
163 del 2006, e' disposta la  reiterazione  del  vincolo  preordinato
all'esproprio, apposto con la delibera n. 8 del 2008,  sulle  aree  e
gli  immobili   interessati   dalla   realizzazione   dell'intervento
«Accessibilita' Malpensa: Collegamento tra la strada  provinciale  ex
strada  statale  (S.S.)  11  "Padana  Superiore"  a  Magenta   e   la
Tangenziale  ovest  di  Milano  con  variante  di   Abbiategrasso   e
adeguamento  in  sede  del  tratto  della   S.S.   494   "Vigevanese"
Abbiategrasso - Vigevano  fino  al  ponte  sul  fiume  Ticino.  Primo
stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C». 
  1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a  favore  dei  proprietari
degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio  sono  a
carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 
2. Approvazione del progetto definitivo. 
  2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166,  del  citato  decreto
legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni,  nonche'  ai
sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 327 del 2001, e successive modificazioni,  e'  approvato,  con  le
prescrizioni  e  raccomandazioni   proposte   dal   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione  di
pubblica   utilita'   il    progetto    definitivo    dell'intervento
«Accessibilita' Malpensa: Collegamento tra la strada  provinciale  ex
strada  statale  (S.S.)  11  "Padana  Superiore"  a  Magenta   e   la
Tangenziale  ovest  di  Milano  con  variante  di   Abbiategrasso   e
adeguamento  in  sede  del  tratto  della   S.S.   494   "Vigevanese"
Abbiategrasso - Vigevano  fino  al  ponte  sul  fiume  Ticino.  Primo
stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C». 
  2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5,  del  citato
decreto legislativo n. 163  del  2006,  e  successive  modificazioni,
nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato,
con le prescrizioni e raccomandazioni proposte  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  anche   ai   fini   del   vincolo
espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilita' il  progetto
definitivo della singola Variante di Pontenuovo di Magenta,  inserita
nel progetto definitivo a seguito delle prescrizioni  emendate  nella
delibera n. 8 del 2008, sul Progetto preliminare. 
  2.3 L'approvazione di cui  al  punto  1.1  sostituisce  ogni  altra
autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e  consente
la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita'  previste
nei progetti approvati. 
  2.4  Le  prescrizioni  cui  resta  subordinata  l'approvazione  del
progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma
parte integrante della presente delibera, mentre  le  raccomandazioni
sono riportate nella  seconda  parte  del  predetto  Allegato  1.  Il
soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter  dar  seguito  a
qualcuna  delle  suddette  raccomandazioni,  fornira'   al   riguardo
puntuale motivazione,  in  modo  da  consentire  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti di esprimere le  proprie  valutazioni.
L'ottemperanza  alle  prescrizioni  non  potra'  comunque  comportare
incrementi del limite di spesa di cui al successivo punto 2.5. 
  2.5 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo
n.  163  del  2006   e   successive   modificazioni,   l'importo   di
218.613.333,33 di euro, al netto  di  IVA,  come  sintetizzato  nella
precedente  «presa  d'atto»,   costituisce   il   limite   di   spesa
dell'intervento di cui ai punti 2.1  e  2.2.  Nell'Allegato  2  della
presente delibera, di cui  fa  parte  integrante,  sono  riportati  i
quadri economici della tratta A  e  della  tratta  C  dell'intervento
medesimo. 
  2.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo
n.  163  del  2006  e'  contestualmente  approvato  il  programma  di
risoluzione delle interferenze relativo  dell'intervento  di  cui  ai
punti 2.1 e 2.2. 
  2.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze
e  agli  espropri  e'  inclusa  negli  allegati  alla  documentazione
istruttoria  trasmessa  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. 
  2.8 I due interventi dell'opera in esame - tratta A e  tratta  C  -
possono essere realizzati in diversi momenti temporali. Il  Ministero
delle  infrastrutture  e   dei   trasporti   utilizzera'   il   tempo
supplementare disponibile prima dell'appaltabilita'  della  tratta  A
per continuare il dialogo con gli enti locali, e presentare eventuali
modifiche in approvazione a questo Comitato, fermo restando l'attuale
limite di spesa. 
3. Aspetti finanziari. 
  3.1 La copertura finanziaria disponibile del progetto approvato  ai
punti 2.1 e 2.2 e' cosi' articolata: 
  1) 100.000.000 euro, a valere sulle  risorse  di  cui  all'art.  1,
comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa 2000); 
  2) 118.000.000 euro, a valere sulle risorse allocate all'opera  nel
contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti e ANAS S.p.A. nell'ambito del «completamento di itinerari»; 
  3) 2.000.000 euro a valere sulle risorse allocate nel contratto  di
programma 2014 tra Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  e
ANAS  S.p.A.  nell'ambito   dei   «fondo   progettazione   interventi
appaltabilita' 2015». 
  3.2 Le somme a disposizione e gli oneri  di  investimento  dovranno
essere riconosciuti sulla base di una rendicontazione di dettaglio in
funzione delle effettive spese che saranno sostenute. 
4. Ulteriori prescrizioni formulate dal Ministero dei  beni  e  delle
  attivita' culturali e del turismo. 
  4.1 Vista la particolare valenza dal punto di  vista  paesaggistico
dei luoghi attraversati dalla infrastruttura, al fine di un  migliore
inserimento dell'opera dovra' essere verificata  la  possibilita'  di
interrare nella tratta A (Magenta - Albairate) anche i  numeri  11  e
12,  come  gia'  previsto  nel  n.  14;  e,  piu'  in  generale,   di
incrementare le porzioni di interramento  della  stessa,  specie  con
riguardo alla tratta Magenta - Robecco inserendo  ove  possibile  dei
tratti in galleria artificiale mirati a risolvere particolari casi di
criticita'. 
  4.2 Per lo stesso tratto A Magenta Albairate,  vengano  ridotti  il
numero degli incroci a piu' livelli prediligendo intersezioni a  raso
in rotatoria. 
  4.3 Per l'intero tracciato dell'opera in questione venga effettuato
uno studio dettagliato delle opere e degli interventi di  mitigazione
a  verde  come  da  nota  n.  11748  del  22  dicembre   2017   della
Soprintendenza archeologia, belle arti  e  paesaggio  per  la  Citta'
metropolitana di Milano; il progetto del verde  dovra'  contenere  un
adeguato piano di manutenzione e contenere adeguate atte a  garantire
l'attecchimento delle vegetazioni messe a dimora. 
  4.4 Per il rilevato di copertura della galleria  artificiale  venga
studiata una configurazione con scarpata meno rigidamente geometrica,
con pendii meno acclivi e incrementando il franco  di  terreno  posto
sulla copertura della stessa galleria. 
  4.5 Tutte le suddette prescrizioni dovranno  esse  ottemperate  dal
proponente e i relativi  elaborati  progettuali  andranno  sottoposti
alla  verifica  di  ottemperanza  da   parte   della   Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio per la  Citta'  metropolitana  di
Milano e della Direzione generale archeologia belle arti e  paesaggio
del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo
nella fase di redazione del progetto esecutivo; 
5. Disposizioni finali. 
  5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  provvedera'
ad assicurare, per conto di questo  Comitato,  la  conservazione  dei
documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti  punti
2.1 e 2.2. 
  5.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera',  prima  dell'inizio  dei
lavori previsti nel  citato  progetto,  a  fornire  assicurazioni  al
predetto Ministero sull'avvenuto recepimento nel  progetto  esecutivo
delle prescrizioni di cui al punto 2.5. 
  5.3 Il medesimo Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti
provvedera' altresi' a svolgere le attivita'  di  supporto  intese  a
consentire a questo Comitato di  espletare  i  compiti  di  vigilanza
sulla realizzazione delle opere ad  esso  assegnati  dalla  normativa
citata in premessa, tenendo  conto  delle  indicazioni  di  cui  alla
delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 
  5.4 Il soggetto aggiudicatore inviera'  al  Ministero  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini
della verifica  di  ottemperanza  delle  prescrizioni  riportate  nel
suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 
  5.5 In relazione alle linee guida esposte  nella  citata  nota  del
Coordinatore del Comitato di coordinamento  per  l'alta  sorveglianza
delle grandi opere, il bando di gara  per  l'affidamento  dei  lavori
dovra'  contenere  una  clausola  che  ponga  adempimenti   ulteriori
rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti  le
verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione  delle
informazioni  antimafia   anche   nei   confronti   degli   eventuali
sub-appaltatori  e  sub-affidatari   indipendentemente   dai   limiti
d'importo  fissati  dalla  vigente  normativa,   nonche'   forme   di
monitoraggio durante la realizzazione  dei  lavori;  i  contenuti  di
detta clausola sono specificati  nell'allegato  3,  che  forma  parte
integrante della presente delibera. 
  5.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, ANAS S.p.A., assicura  il
monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.
229. In osservanza  del  principio  che  le  informazioni  comuni  ai
sistemi  debbano  essere  inviate  una  sola   volta,   nonche'   per
minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, vengono assicurati
a questo Comitato  flussi  costanti  di  informazioni,  coerenti  per
contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti  pubblici
di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato  e
modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico
tra Ragioneria generale dello Stato e  DIPE  da  redigersi  ai  sensi
dello stesso decreto legislativo n. 229 del 2011, articoli 6 e 7. 
  5.7 Ai sensi della delibera n. 15 del 2015, prevista  all'art.  36,
comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di  controllo
dei  flussi  finanziari  dovranno  essere  adeguate   al   protocollo
operativo che dovra' essere stipulato tra ANAS S.p.A. e appaltatore. 
  5.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004,  il  CUP  indicato  per
l'opera  dovra'  essere  evidenziato  in  tutta   la   documentazione
amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. 
    Roma, 28 febbraio 2018 
 
                                     Il Presidente: Gentiloni Silveri 
Il segretario: Lotti 

Registrata alla Corte dei conti il 10 luglio 2018 
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
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