IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica» sul quale questo Comitato si e' definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', e successive modificazioni; Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre 2001, n. 443, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del «Corridoio plurimodale padano», nei sistemi stradali ed autostradali, l'infrastruttura «Accessibilita' Malpensa» e, nell'Allegato 2 «Interventi strategici di preminente interesse nazionale articolati per Regioni e per macrotipologie, include, nell'ambito dei corridoi autostradali e stradali della Lombardia, l'infrastruttura "Accessibilita' Malpensa" comprendente, solo per procedure, l'intervento "Milano - Abbiategrasso - Magenta - Malpensa"»; Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 2015 supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'XI Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013, che include, nella «Tabella 0 Programma delle infrastrutture strategiche», nell'ambito dell'infrastruttura «Accessibilita' stradale Malpensa», l'intervento «Milano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa» in esame, tuttavia, con l'indicazione di finanziamento «revocato ex art. 32 commi 5 e 6 - indifferibili» a causa della temporanea mancanza del finanziamento stesso; Preso atto che nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e ANAS S.p.A. 2016-2020, l'opera e' presente come opera legge obiettivo ed e' completamente finanziata per 218.613.333,33 euro; Preso atto che l'infrastruttura e', altresi', inserita nell'Accordo di programma quadro «realizzazione di un sistema integrato di accessibilita' ferroviaria e stradale all'aeroporto di Malpensa 2000» sottoscritto il 3 settembre 1999 da Stato, Regione e altri soggetti concessionari; Preso atto che l'infrastruttura di cui sopra e' ricompresa nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Lombardia sottoscritta l'11 aprile 2003; Preso atto che l'infrastruttura e' inserita nel Protocollo di intesa «Accessibilita' Malpensa» stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Lombardia, Provincia di Varese, Rete ferroviaria italiana S.p.A. e ANAS S.p.A. il 26 marzo 2007; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato; Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto - CUP e, in particolare: a) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 2003, nonche' la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti; b) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP; c) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»; Vista la normativa vigente in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare: a) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) la delibera di questo Comitato del 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 2015, che aggiorna - ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 - le modalita' di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2011; Vista la delibera 30 aprile 2012, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271, concernente il «regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica che ha modificato la delibera CIPE n. 58 del 2010»; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (cosiddetto «nuovo Codice dei contratti pubblici») e seguenti modificazioni che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e seguenti modificazioni, regolando anche il relativo periodo transitorio; Vista la medesima delibera n. 62 del 2015, con la quale questo Comitato - su proposta del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO) - ha approvato lo schema di protocollo di legalita' che la Stazione appaltante deve stipulare con la Prefettura UTG competente e con il Contraente generale o Concessionario che risulti aggiudicatario dei lavori di realizzazione di infrastrutture strategiche, e visto il protocollo operativo stipulato, ai sensi di detta delibera, nel mese di settembre 2015 per il monitoraggio dei flussi finanziari relativi al progetto Terzo Valico dei Giovi; Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del pre-vigente CCASGO; Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2015, n. 194, che sopprime la Struttura tecnica di missione di cui al decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e trasferisce i compiti di cui all'art. 3 del citato decreto alle direzioni generali competenti del medesimo Dicastero, alle quali e' demandata la responsabilita' di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto; Visti i seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni: a) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi gia' compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; b) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea; c) l'art. 214, comma 2, lettere d) e f), in base al quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alle attivita' di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilita' e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazioni di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto; d) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006; e) l'art. 216, commi 1, 1-bis e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono, rispettivamente, che: 1) il medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016 si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore; 2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche gia' inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente; 3) le procedure per la VIA delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina gia' prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al previgente decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformita' alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti; Considerato che al progetto «Accessibilita' Malpensa: collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano - Variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino - Primo stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C», alla luce delle sopracitate disposizioni e, in particolare, di quanto previsto al citato art. 216, commi 1, 1-bis e 27, del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, risultano applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 2006, con la quale questo Comitato ha formulato una prima valutazione positiva sul progetto preliminare relativo all'«Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino»; Vista la delibera 31 gennaio 2008, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2008, supplemento ordinario n. 186, con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini dell'attestazione della compatibilita' ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate, il progetto preliminare della «Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino» e, per la realizzazione dell'intervento, ha assegnato, in via programmatica, un contributo di 6.095.743,00 euro per 15 anni a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), con decorrenza 2009, suscettibile di sviluppare, al tasso allora praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti complessivo di 65.290.000,00 euro; Considerato che il suddetto finanziamento, che avrebbe dovuto essere confermato in sede di approvazione del progetto definitivo, e' stato successivamente revocato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 405 del 16 novembre 2012 ai sensi dell'art. 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111; Vista la nota 13 febbraio 2018, n. 5423, a firma del Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con la quale e' stato chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato dell'argomento concernente l'intervento denominato «Accessibilita' Malpensa - Progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 "Padana superiore" a Magenta e la tangenziale ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano, tratta A e tratta C,» ed e' stata trasmessa la relativa documentazione istruttoria e confermato il relativo nuovo finanziamento dell'intervento; Vista la nota 16 febbraio 2018, n. 34.19.04/5125/2018, con la quale il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio ha formulato osservazioni - tra l'altro - sul progetto «Accessibilita' Malpensa - progetto definitivo dei lavori di costruzione del collegamento tra la S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C»; Vista la nota 20 febbraio 2018, n. 1765, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha risposto alle osservazioni formulate in sede di riunione preparatoria del 15 febbraio 2018 e a quelle successivamente inviate dalla Ragioneria generale dello Stato; Vista la nota del Presidente della Regione Lombardia acquisita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) in data 23 febbraio 2018, con protocollo n. 1132, con la quale la Regione Lombardia esprime il proprio parere favorevole in merito al progetto del «Collegamento tra la S.S. 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale Ovest di Milano. Variante di Abbiategrasso - Vigevano fino a nuovo ponte sul Ticino. 1° stralcio da Magenta a Vigevano, Tratta A e Tratta C»; Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che sotto l'aspetto tecnico-procedurale: a) il progetto preliminare dell'intero intervento e' stato approvato da questo Comitato con la citata delibera n. 8 del 2008; b) il Consiglio di amministrazione di ANAS S.p.A., in data 17 dicembre 2008, ha approvato il progetto definitivo dell'intero intervento, per un importo complessivo pari a circa 420.000.000 euro, articolato nelle due sopra-citate tratte A e C, con tipologia stradale differenziata; c) ANAS S.p.A., in data 26 febbraio 2009 con nota n. CDG-0029705, ha avviato la procedura per l'approvazione del progetto definitivo trasmettendo la documentazione progettuale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Amministrazioni competenti; d) ANAS S.p.A. in data 26 febbraio 2009, mediante pubblicazione dell'avviso su due quotidiani, Il Corriere della sera e Il Giornale, edizione Milano, ha comunicato l'avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza del progetto definitivo dell'intervento, articolato nelle seguenti tre tratte: 1) tratta A Magenta - Albairate con sezione stradale di categoria C1 extraurbana secondaria di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001; 2) tratta B Albairate - Tangenziale ovest di Milano con sezione stradale di categoria B extraurbana principale di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001; 3) tratta C Albairate - Ozzero con sezione stradale di categoria C1 extraurbana secondaria di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001; e) dopo una prima conferenza di servizi, tenutasi in data 26 maggio 2009, la procedura si e' interrotta a causa di un sostanziale aumento del costo del progetto complessivo, salito da 281 milioni di euro circa a 419 milioni di euro circa, e del dissenso da parte di alcuni enti locali coinvolti; f) il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con determina della Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali n. DSA-2009-23612 dell'8 settembre 2009, sulla base del parere n. 327 del 29 luglio 2009 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS, si e' espresso sulla positiva conclusione della procedura di Verifica di ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del progetto preliminare; g) successivamente, in attesa del reperimento delle risorse per la copertura finanziaria completa dell'infrastruttura, attraverso l'attivita' di concertazione con gli enti territoriali e locali coordinata dalla Regione Lombardia, e' stato raggiunto un accordo sulla possibilita' di realizzare almeno uno stralcio funzionale, costituito dal collegamento Magenta - Abbiategrasso - Vigevano, comprendente le tratte A e C di cui sopra, e ritenuto il corridoio piu' funzionale al raggiungimento degli obiettivi strategici perseguiti dall'infrastruttura; h) ANAS S.p.A., in data 10 marzo 2015, con nota n. CDG-0030893, ha formulato all'allora Struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta dell'approvazione del progetto definitivo del «primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano» del progetto definitivo complessivo di cui alla precedente fase procedurale avviata nel 2009; i) il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in data 28 febbraio 2017, ha espresso un primo parere sul progetto definitivo del primo stralcio funzionale ritenendo che lo stesso dovesse essere revisionato, mediante modifiche e integrazioni, alla luce delle prescrizioni e raccomandazioni ivi esposte, al fine di essere successivamente riesaminato dal Consiglio stesso; j) tenuto conto del suddetto parere e' stata redatta una revisione progettuale nuovamente sottoposta all'esame del Consiglio superiore dei lavori pubblici che si e' espresso con il parere 28 del 2017, emanato nell'adunanza del 27 luglio 2017, ritenendo che il progetto definitivo in esame potesse essere successivamente sviluppato in un progetto esecutivo da porre a basa della procedura di affidamento; k) la conferenza di servizi si e' tenuta in data 14 dicembre 2017; l) la Regione Lombardia si e' espressa con deliberazione n. X/7558 del 18 dicembre 2017 confermando il parere favorevole sul progetto definitivo gia' espresso con delibera di Giunta regionale n. VII/9491 del 20 maggio 2009 condizionato al recepimento di ulteriori prescrizioni e raccomandazioni; m) il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo con nota 4 gennaio 2018, n. 206, ha confermato il proprio parere favorevole trasmesso con nota 9 febbraio 2010, n. 4314, proponendo il quadro delle prescrizioni; n) il progetto definitivo in approvazione quindi concerne il primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, di lunghezza pari a 17,6 km circa cosi' articolato: 1) tratta A da Magenta ad Albairate, compresa tra la S.S. 11 situata nel Comune di Magenta e l'interconnessione di Abbiategrasso, all'altezza della S.P. 114, nel Comune di Albairate, per una lunghezza complessiva di 10 km circa, comprensiva della «variante di Pontenuovo di Magenta», da realizzare con sezione di tipo C1 (carreggiata unica con due corsie di 3,75 m ciascuna, banchina di 1,50 per senso di marcia); 2) tratta C da Albairate a Ozzero in aggiramento da sud dell'abitato di Abbiategrasso, compresa tra la citata interconnessione di Albairate e il termine del tratto di adeguamento in sede nel Comune di Abbiategrasso, per una lunghezza di circa 9,6 km, anch'essa da realizzare con sezione di tipo C1; o) la tratta A ha inizio alla progressiva chilometrica di progetto 1+944, si sovrappone al tracciato della S.S. 526 fino alla progressiva chilometrica 3+050, poco dopo lo svincolo n. 3 di Magenta sud - Robecco, per proseguire in nuova sede fino alla progressiva chilometrica 9+540, dopo avere superato l'incrocio con la strada provinciale (S.P.) 114 mediante lo svincolo n. 4 di Albairate - S.P. n. 114 alla progressiva chilometrica 9+020, e terminare alla progressiva chilometrica di progetto 11+177; p) la tratta C, inizia come interconnessione tra lo svincolo n. 4 di Albairate e un braccio in uscita della rotatoria/svincolo n. 5 della tratta A, verso Ozzero e Vigevano, sviluppandosi verso sud e incontrando in rapida successione lo scavalcamento della linea ferroviaria Milano - Mortara e della S.S. 494 «Vigevanese», lo svincolo n. 10 «Stazione F.S. Cascina Bruciata - S.S. n. 494», posto alla progressiva chilometrica di progetto 0+973, il superamento del Naviglio Grande e lo svincolo di Mendosio; q) analogamente, l'eventuale futura tratta B, inizialmente prevista nel progetto definitivo del 2008, e' situata dallo svincolo n. 4 (svincolo di Albairate sud), verso la Tangenziale ovest di Milano; r) la documentazione istruttoria trasmessa include la relazione prevista dall'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (relazione del progettista attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso con particolare riferimento alla compatibilita' ambientale e alla localizzazione dell'opera), nonche' elaborati grafici che consento di confrontare i tracciati del progetto preliminare, del progetto definitivo approvato da ANAS S.p.A. nel 2008 - esaminato in conferenza di servizi e sottoposto a verifica di ottemperanza ex art. 185, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006 - e dell'attuale progetto definitivo di cui e' stata richiesta l'approvazione; s) lo stralcio funzionale in approvazione, ai sensi dell'art. 166 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, presenta delle modifiche rispetto al progetto preliminare approvato con la delibera n. 8 del 2008, meglio sintetizzate di seguito, ma risulta sostanzialmente in linea anche con il progetto definitivo elaborato successivamente alla citata delibera n. 8 del 2008 ed esaminato in conferenza di servizi, il quale ha recepito le modifiche richieste dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare ed e' stato anche sottoposto a verifica di ottemperanza ex art. 185, commi 4 e 5 del decreto legislativo n. 163 del 2006: 1) inserimento della rotatoria di via di Pontevecchio per assicurare la fluidita' del traffico nel tratto iniziale escluso dallo stralcio all'esame; 2) modifica della sezione stradale nella tratta A da quella di tipo B a quella di tipo C1; 3) modifica dello svincolo n. 3 «Magenta sud», con spostamento delle rampe, modifica della geometria e dei raccordi con la viabilita' locale; 4) modifica del tracciato dell'abitato di Albairate compresi gli svincoli n. 4 e n. 5; 5) modifica di parte del tracciato della tratta C, dall'innesto sulla tratta A allo svincolo n. 12 «S.S. 526»; t) ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ha proposto di approvare, anche ai fini del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilita', il progetto definitivo della Variante di Pontenuovo di Magenta, gia' inserita nel progetto definitivo 2008 ed in quello in esame, a seguito sia delle prescrizioni emendate nella delibera n. 8 del 2008 sul Progetto preliminare, che di quanto stabilito dalla conferenza di servizi, nonche' di quanto dichiarato con la verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare con il parere n. 327 del 29 luglio 2009: «2. Le variazioni introdotte dal progetto definitivo o non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo o introducono elementi migliorativi ovvero comportano nuove soluzioni accettabili dal punto di vista della compatibilita' ambientale»; u) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti riferisce in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico; v) la documentazione istruttoria da' conto degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri; w) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni, in apposito allegato alla relazione istruttoria, in merito alle prescrizioni richieste dagli Enti istituzionali e proposto le prescrizioni da formulare in sede di approvazione del progetto definitivo, da allegare alla delibera, esponendo i motivi in caso di mancato recepimento o di recepimento parziale di osservazioni come sopra avanzate; Preso atto che sotto l'aspetto attuativo: a) il Soggetto aggiudicatore, ai sensi del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e' individuato in ANAS S.p.A.; b) la modalita' di realizzazione prevista, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, e' l'appalto dei lavori affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto, come definito dall'art. 23, comma 8, del medesimo decreto legislativo garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualita' predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti; c) in particolare saranno predisposte due differenti gare per l'affidamento della tratta A e della tratta C sulla base dei rispettivi progetti esecutivi; d) il cronoprogramma di realizzazione prevede 120 giorni naturali e consecutivi per lo sviluppo e la redazione del progetto esecutivo, 60 giorni naturali e consecutivi per l'ottenimento delle autorizzazioni residue e 1100 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori; e) all'opera sono assegnati i seguenti CUP: tratta A F51B16000420001, tratta C F51B16000530001; Preso atto che sotto l'aspetto finanziario: a) il costo complessivo del primo stralcio funzionale dell'intervento e' sceso da 222.933.333,34 euro - inclusi gli oneri di investimento inizialmente previsti pari al 15% e gli importi relativi alla «convenzione Parchi» evidenziata nel quadro economico con valori di 3.920.000,00 euro, per la tratta A, e di 400.000,00 euro, per la tratta C - a 218.613.333,33 euro - inclusi i minori oneri di investimento pari al 12,5 per cento per la tratta A e all'11,2 per cento per la tratta C, e gli importi relativi alla cd. «convenzione Parchi» di 1.920.000,00 euro per la tratta A e di 400.000,00 euro per la tratta C; b) il costo complessivo di 218.613.333,33 euro, incluso il costo per la progettazione, e' suddiviso in: 1) il costo della tratta A e' pari a 118.613.333,33 euro, come riportato nel quadro economico di cui all'Allegato 2 della presente delibera; 2) il costo della tratta C e' pari a e 100.000.000 euro, come riportato nel quadro economico di cui all'Allegato 2 della presente delibera; c) tale costo e' comprensivo degli importi per le opere e misure compensative dell'impatto territoriale e sociale pari complessivamente a 1.376.794,19 euro contenuti nel limite del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; d) il Ministero presenta un quadro economico suddiviso per le due tratte in quanto le stesse sono oggetto di differenti modalita' di finanziamento e appaltabilita' nel contratto di programma 2016-2020 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A., e in particolare remunerazione a corrispettivo e «appaltabilita' 2019» per la tratta A e finanziamento mediante contributi in conto impianti e «appaltabilita' 2018» per la tratta C; e) gli oneri di investimento per le due tratte sono stati calcolati nella misura massima dell'11,2 per cento per la tratta A, in regime di remunerazione a corrispettivo, e nella misura massima di 12,5 per cento per la tratta C, finanziata tramite contributo in conto impianti; f) per la redazione del progetto definitivo e' stato redatto il computo metrico estimativo adottando i prezzi previsti dall'Elenco prezzi ANAS 2014, successivamente aggiornati, in sede di recepimento delle raccomandazioni e prescrizioni contenute nei diversi pareri ricevuti, secondo il nuovo Elenco prezzi 2017; g) la copertura finanziaria del primo stralcio funzionale e' pari a 220 milioni di euro ed e' assicurata dalle risorse seguenti: 1) 2.000.000 euro a valere sulle risorse allocate dal contratto di programma 2014 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. nell'ambito dei «fondi per progettazione interventi appaltabilita' 2015»; 2) 118.000.000 euro a valere sulle risorse allocate all'opera nel contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. nell'ambito del «completamento di itinerari»; 3) 100.000.000 euro a valere sulle risorse ex art. 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa 2000); Considerato inoltre che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che: a) il 10 luglio 2015 e' scaduto il vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate dal progetto preliminare della «Accessibilita' a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino», apposto con la delibera n. 8 del 2008, registrata dalla Corte dei conti il 10 luglio 2008; b) con la nota 21 febbraio 2018, n. 1846, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali ha richiesto a questo Comitato di provvedere a reiterare il sopra citato vincolo preordinato all'esproprio; c) ai fini della reiterazione del suddetto vincolo, ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis, del codice dei contratti pubblici: 1) non era stato precedentemente possibile sottoporre il progetto definitivo all'attenzione di questo Comitato, in ragione dell'indisponibilita' dei relativi finanziamenti; 2) si tratta della prima reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio; 3) la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio e' indispensabile e urgente poiche', qualora non si proceda tempestivamente al rinnovo dello stesso, le aree interessate potrebbero essere destinate ad altri fini in assenza di certezze sulla realizzazione dell'opera che un ulteriore rinvio potrebbe determinare, con la conseguenza che risulterebbe molto piu' oneroso realizzare le opere in futuro, o addirittura preclusa tale possibilita', ferma restando l'importanza rilevata di tale intervento; 4) il soggetto aggiudicatore ha dichiarato che il valore delle aree oggetto di esproprio da riconoscere ai proprietari in seguito alla reiterazione del vincolo richiesta, valutato in sede di progettazione definitiva, e' gia' compreso all'interno delle somme a disposizione del quadro economico, e che comunque ulteriori costi saranno posti a carico del soggetto aggiudicatore - ANAS S.p.A.; 5) ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio in relazione allo stralcio funzionale in esame, la Regione ha espresso il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione di cui al comma 5 dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, in conferenza dei servizi; Considerato che il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo - Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio, con la citata nota del 16 febbraio 2018, con riferimento alla proposta in esame, nel formulare le proprie osservazioni ha segnalato che non risulta valutato il recente parere della medesima Direzione emesso in sede di conferenza di servizi del 4 gennaio 2018 e che non risultano recepite le prescrizioni allora formulate ai fini dell'inserimento paesaggistico dell'opera; Ritenuto quindi di disporre le seguenti prescrizioni formulate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo: a) vista la particolare valenza dal punto di vista paesaggistico dei luoghi attraversati dalla infrastruttura, al fine di un migliore inserimento dell'opera dovra' essere verificata la possibilita' di interrare nella tratta A (Magenta - Albairate) anche i nn. 11-12, come gia' previsto nel n. 14; e, piu' in generale, di incrementare le porzioni di interramento della stessa, specie con riguardo alla tratta Magenta - Robecco inserendo ove possibile dei tratti in galleria artificiale mirati a risolvere particolari casi di criticita'; b) per lo stesso tratto A Magenta - Albairate, vengano ridotti il numero degli incroci a piu' livelli prediligendo intersezioni a raso in rotatoria; c) per l'intero tracciato dell'opera in questione venga effettuato uno studio dettagliato delle opere e degli interventi di mitigazione a verde come da nota n. 11748 del 22 dicembre 2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana di Milano; il progetto del verde dovra' contenere un adeguato piano di manutenzione e contenere adeguate atte a garantire l'attecchimento delle vegetazioni messe a dimora; d) per il rilevato di copertura della galleria artificiale venga studiata una configurazione con scarpata meno rigidamente geometrica, con pendii meno acclivi e incrementando il franco di terreno posto sulla copertura della stessa galleria; e) tutte le suddette prescrizioni dovranno esse ottemperate dal proponente e i relativi elaborati progettuali andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana di Milano e della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nella fase di redazione del progetto esecutivo; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento di questo Comitato di cui alla delibera del 30 aprile 2012, n. 62; Vista la nota prot. MIT n. 1846 del 21 febbraio 2018, in cui si richiede al CIPE di provvedere con un'unica e contestuale delibera alla reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio ed all'approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche ai fini della pubblica utilita', nonche', come chiarito in fase di istruttoria, all'approvazione, ai sensi dell'art. 167, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, del progetto definitivo della Variante di Pontenuovo di Magenta; Vista la nota 27 febbraio 2018, n. 1183, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Delibera: Le disposizioni dei seguenti punti 1 e 2 sono adottate ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilita' di tale previgente disciplina a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016. 1. Reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio. 1.1 Ai sensi dell'art. 165, comma 7-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 8 del 2008, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento «Accessibilita' Malpensa: Collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 "Vigevanese" Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C». 1.2 Gli oneri per gli indennizzi dovuti a favore dei proprietari degli immobili gravati dal vincolo preordinato all'esproprio sono a carico del soggetto aggiudicatore con mezzi propri. 2. Approvazione del progetto definitivo. 2.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo dell'intervento «Accessibilita' Malpensa: Collegamento tra la strada provinciale ex strada statale (S.S.) 11 "Padana Superiore" a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della S.S. 494 "Vigevanese" Abbiategrasso - Vigevano fino al ponte sul fiume Ticino. Primo stralcio funzionale da Magenta a Vigevano, tratta A e tratta C». 2.2 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni, e' approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini del vincolo espropriativo e della dichiarazione di pubblica utilita' il progetto definitivo della singola Variante di Pontenuovo di Magenta, inserita nel progetto definitivo a seguito delle prescrizioni emendate nella delibera n. 8 del 2008, sul Progetto preliminare. 2.3 L'approvazione di cui al punto 1.1 sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attivita' previste nei progetti approvati. 2.4 Le prescrizioni cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella prima parte dell'Allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del predetto Allegato 1. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna delle suddette raccomandazioni, fornira' al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni. L'ottemperanza alle prescrizioni non potra' comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al successivo punto 2.5. 2.5 Ai sensi dell'art. 165, comma 3, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, l'importo di 218.613.333,33 di euro, al netto di IVA, come sintetizzato nella precedente «presa d'atto», costituisce il limite di spesa dell'intervento di cui ai punti 2.1 e 2.2. Nell'Allegato 2 della presente delibera, di cui fa parte integrante, sono riportati i quadri economici della tratta A e della tratta C dell'intervento medesimo. 2.6 Ai sensi dell'art. 170, comma 4, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006 e' contestualmente approvato il programma di risoluzione delle interferenze relativo dell'intervento di cui ai punti 2.1 e 2.2. 2.7 La lista degli elaborati di progetto relativi alle interferenze e agli espropri e' inclusa negli allegati alla documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2.8 I due interventi dell'opera in esame - tratta A e tratta C - possono essere realizzati in diversi momenti temporali. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti utilizzera' il tempo supplementare disponibile prima dell'appaltabilita' della tratta A per continuare il dialogo con gli enti locali, e presentare eventuali modifiche in approvazione a questo Comitato, fermo restando l'attuale limite di spesa. 3. Aspetti finanziari. 3.1 La copertura finanziaria disponibile del progetto approvato ai punti 2.1 e 2.2 e' cosi' articolata: 1) 100.000.000 euro, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 3, della legge 2 ottobre 1997, n. 345 (mutuo Malpensa 2000); 2) 118.000.000 euro, a valere sulle risorse allocate all'opera nel contratto di programma 2015 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. nell'ambito del «completamento di itinerari»; 3) 2.000.000 euro a valere sulle risorse allocate nel contratto di programma 2014 tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS S.p.A. nell'ambito dei «fondo progettazione interventi appaltabilita' 2015». 3.2 Le somme a disposizione e gli oneri di investimento dovranno essere riconosciuti sulla base di una rendicontazione di dettaglio in funzione delle effettive spese che saranno sostenute. 4. Ulteriori prescrizioni formulate dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo. 4.1 Vista la particolare valenza dal punto di vista paesaggistico dei luoghi attraversati dalla infrastruttura, al fine di un migliore inserimento dell'opera dovra' essere verificata la possibilita' di interrare nella tratta A (Magenta - Albairate) anche i numeri 11 e 12, come gia' previsto nel n. 14; e, piu' in generale, di incrementare le porzioni di interramento della stessa, specie con riguardo alla tratta Magenta - Robecco inserendo ove possibile dei tratti in galleria artificiale mirati a risolvere particolari casi di criticita'. 4.2 Per lo stesso tratto A Magenta Albairate, vengano ridotti il numero degli incroci a piu' livelli prediligendo intersezioni a raso in rotatoria. 4.3 Per l'intero tracciato dell'opera in questione venga effettuato uno studio dettagliato delle opere e degli interventi di mitigazione a verde come da nota n. 11748 del 22 dicembre 2017 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana di Milano; il progetto del verde dovra' contenere un adeguato piano di manutenzione e contenere adeguate atte a garantire l'attecchimento delle vegetazioni messe a dimora. 4.4 Per il rilevato di copertura della galleria artificiale venga studiata una configurazione con scarpata meno rigidamente geometrica, con pendii meno acclivi e incrementando il franco di terreno posto sulla copertura della stessa galleria. 4.5 Tutte le suddette prescrizioni dovranno esse ottemperate dal proponente e i relativi elaborati progettuali andranno sottoposti alla verifica di ottemperanza da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Citta' metropolitana di Milano e della Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo nella fase di redazione del progetto esecutivo; 5. Disposizioni finali. 5.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi al progetto definitivo di cui ai precedenti punti 2.1 e 2.2. 5.2 Il soggetto aggiudicatore provvedera', prima dell'inizio dei lavori previsti nel citato progetto, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento nel progetto esecutivo delle prescrizioni di cui al punto 2.5. 5.3 Il medesimo Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedera' altresi' a svolgere le attivita' di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63 del 2003 sopra richiamata. 5.4 Il soggetto aggiudicatore inviera' al Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo il progetto esecutivo ai fini della verifica di ottemperanza delle prescrizioni riportate nel suddetto allegato 1 poste dallo stesso Ministero. 5.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento dei lavori dovra' contenere una clausola che ponga adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere piu' stringenti le verifiche antimafia, prevedendo - tra l'altro - l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e sub-affidatari indipendentemente dai limiti d'importo fissati dalla vigente normativa, nonche' forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori; i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera. 5.6 Il soggetto aggiudicatore dell'opera, ANAS S.p.A., assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. In osservanza del principio che le informazioni comuni ai sistemi debbano essere inviate una sola volta, nonche' per minimizzare le procedure e i connessi adempimenti, vengono assicurati a questo Comitato flussi costanti di informazioni, coerenti per contenuti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all'art. 1 della legge n. 144 del 1999. A regime, tracciato e modalita' di scambio dei dati saranno definiti con protocollo tecnico tra Ragioneria generale dello Stato e DIPE da redigersi ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 229 del 2011, articoli 6 e 7. 5.7 Ai sensi della delibera n. 15 del 2015, prevista all'art. 36, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014, le modalita' di controllo dei flussi finanziari dovranno essere adeguate al protocollo operativo che dovra' essere stipulato tra ANAS S.p.A. e appaltatore. 5.8 Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP indicato per l'opera dovra' essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa. Roma, 28 febbraio 2018 Il Presidente: Gentiloni Silveri Il segretario: Lotti Registrata alla Corte dei conti il 10 luglio 2018 Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 962