IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni
; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  156  del  7  luglio  2006,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n.  326  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 227 del 29  settembre  2006,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Vista la determinazione n. 1466/2017 del 4 agosto 2017,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  203  del  31
agosto 2017, relativa alla classificazione del  medicinale  ai  sensi
dell'art. 12, comma 5, della  legge  8  novembre  2012,  n.  189,  di
medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore  bancario»  e  in  particolare
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409,  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la domanda con la quale la societa' Eusa Pharma (UK)  Limited
ha  chiesto  la  classificazione  delle  confezioni  con  A.I.C.   n.
045427010/E; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nella seduta del 4 dicembre 2017; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del  29
maggio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 21 in data 18 giugno 2018  del  Consiglio
di amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del  direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  QARZIBA  nelle   confezioni   sotto   indicate   e'
classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto  della  negoziazione:  «Qarziba»
(ch14.18/CHO o dinutuximab beta)  e'  indicato  nel  trattamento  del
neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai  12  mesi  di
eta' che sono stati precedentemente  sottoposti  a  chemioterapia  di
induzione  conseguendo  almeno  una  risposta  parziale,  seguita  da
terapia mieloablativa e trapianto di cellule  staminali,  nonche'  in
pazienti  con  storia  clinica   di   neuroblastoma   recidivante   o
refrattario, con o senza malattia residua. Prima del trattamento  del
neuroblastoma recidivante, qualsiasi malattia in fase di progressione
attiva dovrebbe essere stabilizzata mediante altre  misure  adeguate.
In    pazienti    con    una    storia    clinica     di     malattia
recidivante/refrattaria e in pazienti che non  hanno  conseguito  una
risposta completa dopo una terapia di prima linea, «Qarziba» dovrebbe
essere associato a terapia con interleuchina-2 (IL-2). 
    Confezione: 4,5 mg/ml - concentrato per soluzione per infusione -
uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 20 mg - 1 flaconcino  -  A.I.C.
n. 045427010/E (in base 10). Classe di rimborsabilita': H. Prezzo  ex
factory (IVA esclusa): € 9.529,09. Prezzo al pubblico (IVA  inclusa):
€ 15.726,81. 
  Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory per tutte le  indicazioni
terapeutiche, da praticarsi alle  strutture  pubbliche  del  Servizio
sanitario nazionale, ivi comprese le  strutture  private  accreditate
sanitarie. 
  Alla specialita' «Qarziba» viene  riconosciuta  l'innovativita'  in
relazione   alla   singola   indicazione   terapeutica:    «"Qarziba"
(ch14.18/CHO o dinutuximab beta)  e'  indicato  nel  trattamento  del
neuroblastoma ad alto rischio in pazienti a partire dai  12  mesi  di
eta' che sono stati precedentemente  sottoposti  a  chemioterapia  di
induzione  conseguendo  almeno  una  risposta  parziale,  seguita  da
terapia mieloablativa e trapianto di cellule staminali»,  cosi'  come
previsto dalla determinazione AIFA n.  1535  del  12  settembre  2017
«Criteri per la classificazione dei farmaci innovativi, e dei farmaci
oncologici innovativi, ai sensi dell'art. 1, comma 402,  della  legge
11 dicembre 2016, n. 232» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  218
del 18 settembre 2017. 
  Dall'attribuzione  del   requisito   dell'innovazione   terapeutica
consegue: 
    l'inserimento nel fondo per i farmaci  innovativi  oncologici  ai
sensi dell'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232
(legge di bilancio 2017); 
    l'accesso ai benefici economici previsti dall'art. 1, comma  403,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017); 
    l'inserimento nei prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma 2, del decreto-legge
n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012); 
    l'inserimento  nell'elenco  dei  farmaci  innovativi   ai   sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR)»; 
  La ditta rinuncia all'esenzione dall'applicazione  delle  riduzioni
temporanee di legge di cui ai sensi delle determinazioni AIFA  del  3
luglio 2006  e  dell'ulteriore  riduzione  del  5 %  ai  sensi  della
determinazione AIFA del 27 settembre 2006. 
  Ai  fini  delle  prescrizioni  a  carico  del  Servizio   sanitario
nazionale, i centri utilizzatori specificatamente  individuati  dalle
Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di
arruolamento  che  indica  i  pazienti  eleggibili  e  la  scheda  di
follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le  indicazioni
pubblicate sul sito dell'Agenzia,  piattaforma  web  -  all'indirizzo
https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che  costituiscono  parte
integrante della presente determinazione. 
  Nelle more della piena  attuazione  del  registro  di  monitoraggio
web-based,  onde  garantire  la  disponibilita'  del  trattamento  ai
pazienti le prescrizioni dovranno essere  effettuate  in  accordo  ai
criteri di  eleggibilita'  e  appropriatezza  prescrittiva  riportati
nella   documentazione   consultabile   sul   portale   istituzionale
dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri- 
  farmaci-sottoposti-monitoraggio 
  I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla  data  di
entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalita'
temporanea  suindicata,  dovranno  essere  successivamente  riportati
nella piattaforma web, secondo le modalita' che saranno indicate  nel
sito:
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottopos
ti-monitoraggio 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.