IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto  con  i  Ministri
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e  dell'economia
e  delle  finanze:   «Modifica   al   regolamento   e   funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17,
comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e s.m.i.; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  17  novembre  2016,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 18 novembre  2016,  al  n.  1347,  con  cui  e'  stato
nominato direttore generale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  il
prof. Mario Melazzini; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  del  31  gennaio  2017,
vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  n.
123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della
salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con  cui  il  prof.  Mario
Melazzini  e'  stato  confermato  direttore   generale   dell'Agenzia
italiana  del  farmaco,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma   160,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8; 
  Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
recante «Misure di razionalizzazione  della  finanza  pubblica»,  che
individua i margini della distribuzione  per  aziende  farmaceutiche,
grossisti e farmacisti; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale tra   Agenzia    e    titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernenti i  medicinali  per  uso  umano  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004  (Revisione
delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3  luglio  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 156, del 7 luglio 2006; 
  Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 227,  del  29  settembre  2006
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Vista la determina con la quale la societa' Astrazeneca  S.p.a.  ha
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del  medicinale
«Bydureon»; 
  Vista la comunicazione  di  avvio  d'ufficio  del  procedimento  di
revisione delle condizioni relative  alle  incretine  DPP-4/GLP-1,  a
fronte della quale la societa' Astrazeneca S.p.a.  ha  presentato  la
relativa domanda; 
  Vista la domanda con la quale la  societa'  Astrazeneca  S.p.a.  ha
presentato la rinegoziazione delle condizioni negoziali; 
  Visti i pareri  della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
nelle sedute del 17 febbraio 2017 e 14 giugno 2017; 
  Visti i pareri del Comitato prezzi e rimborso nelle sedute  del  25
ottobre 2017, 22 novembre 2017, 23 gennaio 2018 e 21 febbraio 2018; 
  Vista la deliberazione n. 9 in data 29 marzo 2018 del Consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA  adottata  su   proposta   del   direttore
generale; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale BYDUREON (exenatide) e' rinegoziato  alle  condizioni
di seguito indicate: 
Confezioni: 
  2 mg polvere e solvente  per  sospensione  iniettabile  a  rilascio
prolungato  -  uso  sottocutaneo  -  polvere:   flaconcino   (vetro),
solvente: siringa (vetro) 4×1 kit monodose - 1  flacone  +  siringa -
A.I.C. n. 041276015/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,68; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 164,52; 
  2 mg polvere e solvente  per  sospensione  iniettabile  a  rilascio
prolungato in penna preriempita uso sottocutaneo - penna  preriempita
(vetro) 2 mg in 0,65 ml - 4 penne  preriempite  monodose  1  ago  per
iniezione di riserva - AIC n. 041276039 /E in base 10; 
  Classe di rimborsabilita': A; 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 99,68; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 164,52. 
Indicazioni terapeutiche: 
  «Bydureon» e' indicato nel trattamento del diabete mellito di  tipo
2 in associazione a: 
    Metformina; 
    Sulfanilurea; 
    Tiazolidindione; 
    Metformina e sulfanilurea; 
    Metformina e tiazolidindione, 
in pazienti adulti che non  hanno  raggiunto  un  adeguato  controllo
glicemico con la dose massima tollerata di queste terapie orali. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi. 
  Applicazione di  uno  sconto  progressivo  in  base  al  meccanismo
prezzo/volume, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.