IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  recante  «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo  a   norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre 2004,  n.  245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, concernente  il  «Regolamento  recante
norme sull'organizzazione ed il funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco, a norma dell'art. 48, comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto  il  «Regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale dell'Agenzia  italiana  del  farmaco»,
pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA e di cui  e'  stato  dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visti i decreti del Ministro della salute 17  novembre  2016  e  31
gennaio  2017,  con  cui  il  prof.   Mario   Melazzini   e'   stato,
rispettivamente,   nominato   e   confermato    direttore    generale
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure  di
contenimento  della  spesa  farmaceutica  assunte  dall'AIFA  e,   in
particolare, la deliberazione n. 26 del consiglio di  amministrazione
resa in data 27 settembre 2006; 
  Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.   159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.  222,
recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per  lo
sviluppo e l'equita' sociale» e, in  particolare,  il  comma  3,  che
disciplina le regole per il ripiano dello sfondamento del tetto della
spesa farmaceutica territoriale; 
  Visto l'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  recante
«Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure
di governo della spesa farmaceutica», ed, in particolare, il comma 7,
il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2013, e' posta  a  carico
delle  aziende  farmaceutiche  una  quota  pari  al  50   per   cento
dell'eventuale superamento del tetto di spesa a livello  nazionale  e
che  il  restante  50  per  cento  dell'intero  disavanzo  a  livello
nazionale e' a carico delle sole regioni nelle quali e'  superato  il
tetto di spesa regionale, in proporzione ai rispettivi disavanzi; 
  Visto  l'art.  21  del  decreto-legge  24  giugno  2016,  n.   113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8  agosto  2016,  n.  160,
recante  «Misure  di  governo   della   spesa   farmaceutica   e   di
efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco»; 
  Visto il decreto 7 luglio 2016 del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del  25  luglio  2016,  che  stabilisce  le
modalita' operative di funzionamento del «Fondo per payback 2013-2014
e 2015», ed, in particolare, l'art. 4, comma 1; 
  Vista la determinazione 20 ottobre 2016, n. 1406, avente ad oggetto
«Attribuzione definitiva degli oneri di ripiano 2013-2014-2015  della
spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera ai sensi dell'art. 21,
comma 8, del decreto-legge n. 113/2016, recante  "Misure  finanziarie
urgenti per gli enti territoriali ed il territorio"  convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 160 del 2016», della cui  pubblicazione
sul sito istituzionale dell'AIFA e' stato dato avviso nella  Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 21 ottobre 2016; 
  Vista la  determinazione  31  gennaio  2018,  n.  177,  concernente
«Attribuzione  degli  oneri  di  ripiano  della  spesa   farmaceutica
ospedaliera per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 1,  comma  389,  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il
triennio 2018-2020"», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3
febbraio 2018; 
  Visto il comma 390 del richiamato art. 1 della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, il quale prevede che l'AIFA concluda, entro  centoventi
giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  medesima  legge,  le
transazioni relative ai contenziosi derivanti  dall'applicazione  del
predetto art. 21, commi 2 e 8, del decreto-legge 24 giugno  2016,  n.
113, relativi al ripiano della  spesa  farmaceutica  territoriale  ed
ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015,  ancora  pendenti  al  31
dicembre 2017, con le aziende farmaceutiche titolari  di  A.I.C.  che
siano in regola con il versamento dell'importo  dovuto  a  titolo  di
ripiano dell'eventuale sfondamento dei tetti della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per l'anno 2016, ai sensi del  richiamato
comma 389; 
  Visto il comma 391, del sopra citato art. 1 della legge 27 dicembre
2017,  n.  205,  il  quale   prevede   che   l'AIFA   adotti,   entro
centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
bilancio 2018,  una  determinazione  riepilogativa  degli  importi  a
carico di  ciascuna  azienda  farmaceutica  titolare  di  A.I.C.  per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e  2015,  anche  tenendo  conto  delle
transazioni di cui al comma 390, e comunichi,  altresi',  sulla  base
della predetta determinazione, al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e al Ministero della salute, con le modalita' di cui all'art.
4, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  7
luglio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio
2016, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, gli importi a carico
di ciascuna azienda  farmaceutica  titolare  di  A.I.C.  spettanti  a
ciascuna regione e provincia autonoma; 
  Visti i pareri dell'Avvocatura generale dello Stato prot. n.  52294
del 30 gennaio 2018, n. 132514 del 12 marzo 2018 e n. 139247  del  15
marzo 2018, con i quali e' stato approvato per  la  parte  legale  lo
schema di accordo transattivo tipo, ai sensi dell'art. 13  del  regio
decreto del 30 ottobre 1933, n. 1611, recante il «Testo  unico  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato», prevedendo, tra l'altro, la  necessita'
della sottoscrizione delle transazioni anche da parte  dei  Ministeri
vigilanti, nonche' l'adesione delle regioni; 
  Visti gli accordi transattivi sottoscritti tra l'AIFA e le  aziende
farmaceutiche ricorrenti, ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma
390, della legge di bilancio 2018, che sono risultate in  regola  con
l'adempimento previsto dal citato art. 1, comma 389,  della  medesima
legge di bilancio; 
  Visti gli importi indicati negli accordi  transattivi  sottoscritti
da AIFA, che modificano le quote di ripiano della spesa  farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e  2015,  di  cui
agli elenchi allegati alla determinazione n. 1406/2016; 
  Vista la determinazione 30 maggio 2018, n.  854,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno  2018,  con  la  quale  veniva
approvato l'elenco riepilogativo degli importi di ripiano a carico di
ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. per  ciascuno  degli
anni 2013, 2014 e 2015, ai sensi dell'art. 1, comma 391, della  legge
27 dicembre 2017, n. 2015; 
  Vista la nota prot. STDG/P/62890 del 1° giugno 2018, con  la  quale
e' stata comunicata al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  la  suddetta
determinazione n. 854/2018; 
  Vista la nota del  Ministero  dell'economia  e  finanze  -  Ufficio
legislativo economia prot. n. 4308/VARIE/7973 del 22 giugno 2018, con
la quale e' stata trasmessa all'Agenzia italiana del farmaco la  nota
prot. 149525 del 13  giugno  2018,  con  cui  il  Dipartimento  della
Ragioneria  Generale  dello   Stato   ha   formulato   richieste   di
integrazione degli allegati alla predetta determinazione; 
  Vista,  altresi',  l'istanza  dell'8  giugno  2018  con  la   quale
l'azienda H. Lundbeck A/S (codice SIS 911)  ha  segnalato  un  errore
materiale concernente la mancata indicazione dell'importo di  ripiano
previsto nel relativo  accordo  transattivo,  stipulato  in  data  12
aprile 2018; 
  Tenuto conto, altresi', dell'avvio da parte  dell'Agenzia  italiana
del farmaco del procedimento di recupero delle somme non  corrisposte
ai sensi dell'art. 15, comma 8,  lettera  j),  del  decreto-legge  n.
95/2012 sopra  citato,  a  seguito  del  quale  altre  aziende  hanno
corrisposto  gli  importi  di   ripiano   dovuti   ai   sensi   della
determinazione n. 177 del 2018; 
  Ritenuto, pertanto necessario, procedere  alla  sostituzione  degli
allegati alla sopra richiamata determinazione n. 854/2018, al fine di
recepire le osservazioni del Ministero dell'economia e delle  finanze
e di procedere all'aggiornamento degli importi di ripiano a carico di
ciascuna  azienda  farmaceutica,  tenendo  conto   dei   sopravvenuti
versamenti, nonche' dell'accordo transattivo stipulato con  l'azienda
H. Lundbeck A/S; 
  Tenuto conto che, come anche rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato nei sopra  richiamati  pareri,  gli  accordi  transattivi
stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 390, della  legge  n.  205  del
2017, divengono efficaci per  la  parte  pubblica  unicamente  previa
acquisizione  della  relativa  adesione  da   parte   delle   regioni
interessate,   della   sottoscrizione   da   parte   del    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministero  della  salute  e
dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimita'; 
  Tenuto conto che  l'AIFA,  in  ottemperanza  ai  richiamati  pareri
dell'Avvocatura generale, ha trasmesso  gli  accordi  transattivi  al
Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle  finanze,
ai fini della relativa sottoscrizione; 
  Considerato che e' tuttora in  corso  il  procedimento  finalizzato
alla sottoscrizione dei predetti accordi transattivi e che, pertanto,
gli stessi non sono ancora efficaci per la parte pubblica; 
  Ritenuto, pertanto, necessario adottare la presente determinazione,
pur nelle more della sottoscrizione dei predetti accordi  transattivi
e in mancanza della relativa efficacia,  al  fine  di  ottemperare  a
quanto disposto dal richiamato art. 1,  comma  391,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Riepilogo degli importi a carico  di  ciascuna  azienda  farmaceutica
  titolare di A.I.C. per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. 
 
  1. Il presente provvedimento approva: 
    a) l'elenco riepilogativo aggiornato degli importi di  ripiano  a
carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare  di  A.I.C.  che  ha
sottoscritto gli accordi transattivi, per ciascuno degli  anni  2013,
2014 e 2015, di cui all'allegato 1, che costituisce parte  integrante
della presente determinazione; 
    b) l'elenco riepilogativo aggiornato degli importi di  ripiano  a
carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C. che non ha
presentato ricorso, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui
all'allegato 2,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
determinazione; 
    c) l'elenco riepilogativo aggiornato degli importi di  ripiano  a
carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare  di  A.I.C.  che  ha
presentato ricorso, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, di cui
all'allegato 3,  che  costituisce  parte  integrante  della  presente
determinazione. 
  2. L'elenco  di  cui  all'allegato  1  tiene  conto  degli  importi
derivanti  dalla  sottoscrizione  degli  accordi   transattivi,   ivi
compresi quelli che devono essere restituiti in favore delle  aziende
farmaceutiche titolari di A.I.C. a  carico  del  «Fondo  per  payback
2013-2014 e 2015», di cui al  decreto  ministeriale  7  luglio  2016,
richiamato in premessa.