IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con cui il prof.  Mario  Giovanni  Melazzini  e'
stato  rispettivamente  nominato  e  confermato  direttore   generale
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determinazione 27 luglio 2012, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2012, che  ha  istituito  delle  nuove
liste costituenti gli allegati P3-P9, relative  ai  farmaci  con  uso
consolidato sulla base dei dati della  letteratura  scientifica,  che
sono incluse nella specifica sezione  concernente  i  medicinali  che
possono essere utilizzati, in  ambito  pediatrico,  per  una  o  piu'
indicazioni  terapeutiche  diverse   da   quelle   autorizzate,   che
costituisce parte integrante dell'elenco di cui al provvedimento  CUF
sopra citato; 
  Considerati  l'efficacia  e  la  sicurezza  del   trattamento   con
testosterone undecanoato, e il miglioramento della qualita'  di  vita
riportati in pazienti affetti da ipogonadismo; 
  Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detto medicinale a
totale carico del Servizio sanitario nazionale per i pazienti affetti
da sindrome di Klinefelter; 
  Tenuto conto della decisione assunta dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  nella
riunione del 9, 10 e 11 aprile 2018 - Stralcio verbale n. 34; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  includere  il   medicinale   testosterone
undecanoato nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del
Servizio sanitario  nazionale  istituito  ai  sensi  della  legge  23
dicembre 1996, n. 648, per il trattamento di pazienti con sindrome di
Klinefelter; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico  del  Servizio
sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
nella specifica sezione relativa ai  medicinali  che  possono  essere
utilizzati,  in  ambito  pediatrico,  per  una  o  piu'   indicazioni
terapeutiche diverse da quelle autorizzate, nella  lista  costituente
l'allegato P7, relativa all'uso  consolidato,  sulla  base  dei  dati
della   letteratura   scientifica,   di   farmaci   per    l'apparato
genito-urinario e ormoni sessuali, viene inserito il principio attivo
«testosterone undecanoato» con la seguente  indicazione  terapeutica:
sindrome di Klinefelter.