IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze 20  settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 8  aprile
2016, n. 12; 
  Visti i decreti del Ministro della salute del 17  novembre  2016  e
del 31 gennaio 2017, con  cui  il  prof.  Mario  Melazzini  e'  stato
rispettivamente nominato e confermato direttore generale dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del  28  settembre  2004
che ha istituito la commissione consultiva tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996  n.  648,  relativo  alle
misure  per  il  contenimento   della   spesa   farmaceutica   e   la
determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in  particolare,
l'art. 1, comma 4, che  dispone  l'erogazione  a  totale  carico  del
Servizio sanitario nazionale  per  i  medicinali  innovativi  la  cui
commercializzazione  e'  autorizzata  in  altri  Stati  ma  non   sul
territorio  nazionale,  dei  medicinali  non  ancora  autorizzati  ma
sottoposti a sperimentazione clinica e dei  medicinali  da  impiegare
per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica  del  farmaco  (CUF)
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del
4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei  medicinali
erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996 n. 648; 
  Visto il provvedimento CUF del  31  gennaio  2001,  concernente  il
monitoraggio clinico dei medicinali inseriti  nel  succitato  elenco,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001; 
  Vista la determinazione AIFA 27 ottobre 2014, n.  1219,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2014 n. 261, che ha inserito
il principio attivo misoprostolo nell'elenco dei medicinali erogabili
a totale carico del Servizio  sanitario  nazionale,  ai  sensi  della
richiamata  legge  23  dicembre  1996,  n.  648,  per  l'indicazione:
«Induzione del travaglio di parto a termine»; 
  Vista la determinazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  4
marzo 2014 n. 52 con la quale la societa' Ferring S.p.A. ha  ottenuto
l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del   medicinale
Mysodelle® per la  seguente  indicazione  terapeutica:  Mysodelle  e'
indicato a partire dalla 36ª settimana di gestazione per  l'induzione
del  travaglio  in  donne  con  cervice   sfavorevole   nelle   quali
l'induzione e' indicata clinicamente; 
  Vista la determinazione AIFA 5 giugno  2017,  n.  1065,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2017 n. 150, che  ha  definito
il regime di rimborsabilita' e prezzo del medicinale  per  uso  umano
Mysodelle® per l'indicazione terapeutica sopracitata; 
  Considerato  che  l'indicazione  terapeutica  autorizzata  per   il
medicinale  Mysodelle®  (misoprostolo)  e'  la  medesima  indicazione
prevista nella richiamata determinazione AIFA  27  ottobre  2014,  n.
1219, per il principio attivo misoprostolo; 
  Ritenuto, pertanto, che e' venuto meno il requisito di mancanza  di
valida  alternativa   terapeutica   autorizzata   per   l'indicazione
terapeutica prevista dalla richiamata determinazione AIFA 27  ottobre
2014, n. 1219 e di dover provvedere, di conseguenza, a  escludere  il
principio attivo misoprostolo dall'elenco dei medicinali erogabili  a
totale carico del Servizio sanitario nazionale,  istituito  ai  sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  Il  principio  attivo  misoprostolo  e'  escluso  dall'elenco   dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, di cui alla richiamata legge 23 dicembre 1996, n. 648, per
l'indicazione  terapeutica  prevista  dalla  determinazione  AIFA  27
ottobre 2014, n. 1219.